ARAN: il CCNL del comparto regioni e autonomie locali

 

L'ARAN ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (biennio economico 2008-2009).

 

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


COMUNICATO
 

Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale non
dirigente del comparto regioni e autonomie locali - biennio economico
                        2008-2009. (09A10231)

   Il  giorno  31  luglio  2009,  alle  ore  12,00,  ha  avuto  luogo
l'incontro  per  la  definizione del CCNL del personale non dirigente
del  comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali per il biennio economico
2008-2009 tra:
   L'A.Ra.N. nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri (firmato) e le seguenti:
    organizzazioni sindacali:
     CGIL FP (firmato)
     CISL FPS (firmato)
     UIL FPL (firmato)
     CSA Regione e autonome locali (ammessa con riserva) (firmato)
    confederazioni sindacali:
     CGIL (firmato)
     CISL (firmato)
     UIL (firmato)
     CISAL (ammessa con riserva) (firmato)
   Al  termine  della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto  collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del comparto Regioni e autonomie locali relativo al biennio economico
2008-2009.

                                                             Allegato

                              TITOLO I

                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Capo I

                               Art. 1.

      Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

   1.  Il  presente  contratto  collettivo  nazionale  si  applica al
personale  -  esclusi  i  dirigenti  - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9,
comma  1,  del  CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva  dell'11  giugno  2007,  di  seguito denominati «Enti», in
servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunto successivamente.
   2.  Al  personale delle IPAB, ancorche' interessato da processi di
riforma  e  trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e
Autonomie  Locali  sino  alla  individuazione  o  definizione, previo
confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente  contratto,  della nuova e specifica disciplina contrattuale
nazionale del rapporto di lavoro del personale.
   3.  Al  restante  personale  del  comparto  soggetto a processi di
mobilita'  in  conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione,
scorporo,  trasformazione  e  riordino,  ivi  compresi  i processi di
privatizzazione,  riguardanti  l'ente  di appartenenza, si applica il
contratto  collettivo  nazionale  del  comparto delle Regioni e delle
Autonomie  Locali,  sino  alla  individuazione  o definizione, previo
confronto  con  le  organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente  CCNL,  della  nuova e specifica disciplina contrattuale del
rapporto di lavoro del personale.
   4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 -
31  dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
   5.  Gli  effetti  del  presente  contratto  decorrono  dal  giorno
successivo  alla  data  di  stipulazione,  salvo  specifica e diversa
prescrizione   e  decorrenza  espressamente  prevista  dal  contratto
stesso. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti
interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
   6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato  ed  automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro
trenta  giorni  dalla  data  di  stipulazione del contratto di cui al
comma 5.
   7.  Il  riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni  ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
   8.  Per  quanto  non  previsto  dal presente contratto collettivo,
restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

                              TITOLO II

                      IL TRATTAMENTO ECONOMICO

                               Capo I

                               Art. 2.

                         Stipendi tabellari

   1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di
sviluppo  delle  diverse  categorie,  come  definito  nella tabella B
allegata  al  CCNL dell'11 aprile 2008, e' incrementato degli importi
mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati nella tabella A,
allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
   2.  A  seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli
importi   annui  lordi  dello  stipendio  tabellare  delle  posizioni
economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema
di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze
stabilite nelle allegate tabelle B e C.
   3. Sono confermati:
    a)  la  tredicesima mensilita', secondo la disciplina dell'art. 5
del CCNL del 9 maggio 2006;
    b) la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
    c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo
e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma
4,  del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del
9 maggio 2006;
    d)  l'indennita'  di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22
gennaio 2004.
   4.  Gli  incrementi  di  cui  al  comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
                               Art. 3.

                     Effetti dei nuovi stipendi

   1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con  diritto  a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del  presente  contratto,  relativa al biennio 2008 - 2009, le misure
degli  incrementi di cui all'art. 2, comma 1, ed all'allegata tabella
A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
nella  tabella  A,  ai  fini  della determinazione del trattamento di
quiescenza.  Agli  effetti  dell'indennita'  premio di fine servizio,
dell'indennita'  sostitutiva del preavviso, del TFR nonche' di quella
prevista  dall'art. 2122 del c.c. (indennita' in caso di decesso), si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto.
   2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 1° aprile 1999 e
del  CCNL  del  14  settembre  2000,  gli incrementi dei valori delle
posizioni   economiche   iniziali   e  di  sviluppo  del  sistema  di
classificazione  previsti  nell'art.  2,  comma  1,  e nella allegata
tabella  A  hanno  effetto,  dalle  singole  decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
                               Art. 4.

                 Incrementi delle risorse decentrate

   1.  Per  gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle
risorse  destinate  al  finanziamento della contrattazione decentrata
integrativa:
    a)  il  rispetto  del Patto di stabilita' interno per il triennio
2005-2007;
    b)  il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia
di   contenimento   della  spesa  di  personale;  il  rispetto  delle
corrispondenti    previsioni    delle   leggi   finanziarie   dettate
specificamente per le Camere di Commercio;
    c)   l'attivazione  di  rigorosi  sistemi  di  valutazione  delle
prestazioni e delle attivita' dell'amministrazione;
    d)  l'osservanza  degli indicatori di capacita' finanziaria sotto
indicati.
   2.  Presso  gli  enti  locali, e' riconosciuta, a decorrere dal 31
dicembre  2008  ed  a  valere  per  l'anno 2009, la disponibilita' di
risorse  aggiuntive  per la contrattazione decentrata integrativa, di
natura  variabile,  ai  sensi  dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22
gennaio   2004,   nel  rispetto  del  vigente  sistema  di  relazioni
sindacali:
    a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 38%;
    b)  nel  limite  dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli
Enti,  oltre  ai  requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso
dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno
anche   per   l'anno   2008,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative  in  materia,  ed  il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 31%.
   3.  Presso  i  Comuni  capoluogo  delle aree metropolitane, di cui
all'art.  22 del d.lgs. n. 267 del 2000, e' riconosciuta, a decorrere
dal  31  dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita'
di  risorse  aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa,
di  natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22
gennaio   2004,   nel  rispetto  del  vigente  sistema  di  relazioni
sindacali:
    a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora i Comuni siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 38%;
    b)  nel  limite  dell'1,5%  del  predetto monte salari, qualora i
Comuni,  oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso
dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno
anche   per   l'anno   2008,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative in materia.
   4. Presso le Regioni, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre
2008  ed  a  valere  per  l'anno  2009,  la disponibilita' di risorse
aggiuntive  per  la  contrattazione decentrata integrativa, di natura
variabile,  ai  sensi  dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio
2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
    a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota  relativa  alla dirigenza, qualora le Regioni siano in possesso
dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  ed  il  rapporto tra spesa del
personale  e  spesa  corrente  depurata della spesa sanitaria sia non
superiore al 30%;
    b)  nel  limite  dell'1,5%  del predetto monte salari, qualora le
Regioni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso
dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno
anche   per   l'anno   2008,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative in materia.
   5. Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1
e  4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti
strumentali  per  l'incremento,  a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a
valere  per  l'anno  2009,  delle risorse di natura variabile, di cui
all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004.
   6. Presso le Camere di Commercio, e' riconosciuta, a decorrere dal
31  dicembre  2008  ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di
risorse  aggiuntive  per la contrattazione decentrata integrativa, di
natura  variabile,  ai  sensi  dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22
gennaio   2004,   nel  rispetto  del  vigente  sistema  di  relazioni
sindacali:
    a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota  relativa  alla dirigenza, qualora le Camere di Commercio siano
in  possesso  dei  requisiti  di cui al comma 1 ed il rapporto tra il
proprio   indice   di  equilibrio  economico-finanziario  e  l'indice
generale  medio  di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008
non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40;
    b)  nel  limite  dell'1,5%  del predetto monte salari, qualora le
Camere di Commercio, oltre ai requisiti di cui al comma 1, presentino
un indicatore di equilibrio economico - finanziario:
     1)  non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero
di  imprese  attive  iscritte  al  Registro delle imprese inferiore a
40.000;
     2)  non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero
di  imprese  attive  iscritte  al  Registro delle imprese superiore a
40.000 ed inferiore a 80.000;
     3)  non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero
di  imprese  attive  iscritte  al  Registro delle imprese superiore a
80.000.
   7.  Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati
nei  commi  precedenti,  e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre
2008  ed  a  valere  per  l'anno  2009,  la disponibilita' di risorse
aggiuntive  per  la  contrattazione decentrata integrativa, di natura
variabile  ai  sensi  dell'art.  31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio
2004,  nel  rispetto  del vigente sistema di relazioni sindacali, nel
limite  dell'  1%  del  monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota
relativa  alla  dirigenza,  qualora  gli  Enti  siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista
la relativa capacita' di spesa.
   8.  Gli  incrementi  indicati  nei  commi  2,  3  e 4, non trovano
applicazione  presso  gli  Enti  Locali  dissestati o strutturalmente
deficitari,  per  i  quali  non  sia  intervenuta, ai sensi di legge,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   9.    Le    predette    risorse    aggiuntive   sono   finalizzate
all'incentivazione   della  qualita',  della  produttivita'  e  della
capacita'  innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione
di   compensi   strettamente  collegati  all'effettivo  miglioramento
qualitativo  e  quantitativo  dei servizi nonche' al riconoscimento e
valorizzazione  della  professionalita'  e del merito, nel quadro del
vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza
del  rapporto  richiesto  dai commi precedenti per l'incremento delle
risorse decentrate e' effettuata con riferimento ai dati del bilancio
consuntivo  degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche
all'anno  2008,  solo  per  le  ipotesi di eventuale incremento delle
stesse nel limite dell'1,5%.

                             TITOLO III

                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                               Capo I

                               Art. 5.

        Principi in materia di compensi per la produttivita'

   1.   Le   parti   confermano   la   disciplina  dei  compensi  per
produttivita'  dettata  dall'art.  37  del  CCNL del 22 gennaio 2004,
ribadendo  gli  ordinari  principi  in  materia  di  premialita', con
particolare  riferimento  alla  natura  e  ai  contenuti  dei sistemi
incentivanti  la  produttivita'  e  alla  conseguente  necessita'  di
valutare  l'apporto  partecipativo  dei  lavoratori  coinvolti  negli
stessi.  In  caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente e'
valutato   in  relazione  all'attivita'  di  servizio  svolta  ed  ai
risultati  conseguiti e verificati, nonche' sulla base della qualita'
e   quantita'  della  sua  effettiva  partecipazione  ai  progetti  e
programmi di produttivita'.
                              Art . 6.

                      Monitoraggio e verifiche

   1.   L'ANCI,   l'UPI   e   l'UNIONCAMERE,  attraverso  le  proprie
articolazioni  territoriali,  e  le Regioni assumono l'iniziativa per
l'avvio,  a  livello  regionale,  di forme di monitoraggio del lavoro
precario  presso  gli  enti  del Comparto e di successivo confronto e
verifica  con  le  OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle
diverse  implicazioni  normativo  -  contrattuali,  le  problematiche
connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con
riferimento  alla  scadenza  dei  contratti a termine. Tale confronto
deve  concludersi  entro  il  termine  di  45  giorni  dalla  data di
definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
   2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, possono essere attivati
anche specifici confronti a livello locale.
                               Art. 7.

                         Clausola di rinvio

   1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state
avviate  le  trattative  per  il  CCNL  relativo al biennio economico
2008-2009,   ritenendo  prioritario  concludere  in  tempi  brevi  la
presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del
prossimo    rinnovo    contrattuale,    le   problematiche   connesse
all'eventuale    revisione   dei   profili   normativi   dell'attuale
regolamentazione  del  rapporto  di  lavoro  e,  in  particolare,  le
seguenti materie:
    a)  semplificazione  delle  modalita'  di  calcolo  delle risorse
destinate   alla   contrattazione   decentrata  integrativa  e  nuova
struttura della retribuzione;
    b) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
    c) modalita' attuative dell'art.14 del CCNL del 9 maggio 2006;
    d)  sistema  di  classificazione professionale, con prioritario e
particolare riferimento ai profili indicati nell'art. 12 del CCNL del
22 gennaio 2004 ed alle alte professionalita';
    e)  modalita'  di  utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle
risorse  accantonate  in applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL
del 22 gennaio 2004, ove le stesse non siano gia' state impiegate per
il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalita';
    f)  i  profili di specifico interesse delle Regioni, non trattati
nel presente CCNL;
    g) le problematiche connesse alla disciplina del turno;
    h)  adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove
tipologie  di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute
in materia;
    i) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali.

 

 


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