ARAN: il CCNL del comparto regioni e autonomie locali
L'ARAN ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (biennio economico 2008-2009).
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non Il giorno 31 luglio 2009, alle ore 12,00, ha avuto luogo
l'incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente
del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico
2008-2009 tra:
L'A.Ra.N. nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri (firmato) e le seguenti:
organizzazioni sindacali:
CGIL FP (firmato)
CISL FPS (firmato)
UIL FPL (firmato)
CSA Regione e autonome locali (ammessa con riserva) (firmato)
confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (ammessa con riserva) (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del comparto Regioni e autonomie locali relativo al biennio economico
2008-2009.
Allegato
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al
personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9,
comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito denominati «Enti», in
servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunto successivamente.
2. Al personale delle IPAB, ancorche' interessato da processi di
riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e
Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale
nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di
mobilita' in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione,
scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di
privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il
contratto collettivo nazionale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, sino alla individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del
presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del
rapporto di lavoro del personale.
4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 -
31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa
prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto
stesso. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti
interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.
6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro
trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al
comma 5.
7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo,
restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Art. 2.
Stipendi tabellari
1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di
sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella B
allegata al CCNL dell'11 aprile 2008, e' incrementato degli importi
mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A,
allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli
importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni
economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema
di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze
stabilite nelle allegate tabelle B e C.
3. Sono confermati:
a) la tredicesima mensilita', secondo la disciplina dell'art. 5
del CCNL del 9 maggio 2006;
b) la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo
e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma
4, del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del
9 maggio 2006;
d) l'indennita' di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22
gennaio 2004.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art.
2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del presente contratto, relativa al biennio 2008 - 2009, le misure
degli incrementi di cui all'art. 2, comma 1, ed all'allegata tabella
A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, del TFR nonche' di quella
prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennita' in caso di decesso), si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 1° aprile 1999 e
del CCNL del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle
posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di
classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata
tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art. 4.
Incrementi delle risorse decentrate
1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle
risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata
integrativa:
a) il rispetto del Patto di stabilita' interno per il triennio
2005-2007;
b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia
di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle
corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate
specificamente per le Camere di Commercio;
c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle
prestazioni e delle attivita' dell'amministrazione;
d) l'osservanza degli indicatori di capacita' finanziaria sotto
indicati.
2. Presso gli enti locali, e' riconosciuta, a decorrere dal 31
dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di
risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di
natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22
gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni
sindacali:
a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 38%;
b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli
Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso
dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno
anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 31%.
3. Presso i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui
all'art. 22 del d.lgs. n. 267 del 2000, e' riconosciuta, a decorrere
dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita'
di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa,
di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22
gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni
sindacali:
a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora i Comuni siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti sia non superiore al 38%;
b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora i
Comuni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso
dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno
anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia.
4. Presso le Regioni, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre
2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse
aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura
variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio
2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:
a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora le Regioni siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non
superiore al 30%;
b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora le
Regioni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso
dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilita' interno
anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia.
5. Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1
e 4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti
strumentali per l'incremento, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a
valere per l'anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui
all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004.
6. Presso le Camere di Commercio, e' riconosciuta, a decorrere dal
31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di
risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di
natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22
gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni
sindacali:
a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la
quota relativa alla dirigenza, qualora le Camere di Commercio siano
in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra il
proprio indice di equilibrio economico-finanziario e l'indice
generale medio di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008
non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40;
b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora le
Camere di Commercio, oltre ai requisiti di cui al comma 1, presentino
un indicatore di equilibrio economico - finanziario:
1) non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero
di imprese attive iscritte al Registro delle imprese inferiore a
40.000;
2) non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero
di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a
40.000 ed inferiore a 80.000;
3) non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero
di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a
80.000.
7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati
nei commi precedenti, e' riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre
2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilita' di risorse
aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura
variabile ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio
2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, nel
limite dell' 1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista
la relativa capacita' di spesa.
8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano
applicazione presso gli Enti Locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate
all'incentivazione della qualita', della produttivita' e della
capacita' innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione
di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento
qualitativo e quantitativo dei servizi nonche' al riconoscimento e
valorizzazione della professionalita' e del merito, nel quadro del
vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza
del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle
risorse decentrate e' effettuata con riferimento ai dati del bilancio
consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche
all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle
stesse nel limite dell'1,5%.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I
Art. 5.
Principi in materia di compensi per la produttivita'
1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per
produttivita' dettata dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004,
ribadendo gli ordinari principi in materia di premialita', con
particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi
incentivanti la produttivita' e alla conseguente necessita' di
valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli
stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente e'
valutato in relazione all'attivita' di servizio svolta ed ai
risultati conseguiti e verificati, nonche' sulla base della qualita'
e quantita' della sua effettiva partecipazione ai progetti e
programmi di produttivita'.
Art . 6.
Monitoraggio e verifiche
1. L'ANCI, l'UPI e l'UNIONCAMERE, attraverso le proprie
articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l'iniziativa per
l'avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio del lavoro
precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e
verifica con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle
diverse implicazioni normativo - contrattuali, le problematiche
connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con
riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto
deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di
definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere attivati
anche specifici confronti a livello locale.
Art. 7.
Clausola di rinvio
1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state
avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico
2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la
presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del
prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse
all'eventuale revisione dei profili normativi dell'attuale
regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le
seguenti materie:
a) semplificazione delle modalita' di calcolo delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova
struttura della retribuzione;
b) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
c) modalita' attuative dell'art.14 del CCNL del 9 maggio 2006;
d) sistema di classificazione professionale, con prioritario e
particolare riferimento ai profili indicati nell'art. 12 del CCNL del
22 gennaio 2004 ed alle alte professionalita';
e) modalita' di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle
risorse accantonate in applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL
del 22 gennaio 2004, ove le stesse non siano gia' state impiegate per
il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalita';
f) i profili di specifico interesse delle Regioni, non trattati
nel presente CCNL;
g) le problematiche connesse alla disciplina del turno;
h) adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove
tipologie di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute
in materia;
i) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali.
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