CCNL: rinnovato il contratto collettivo del personale del comparto scuola
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 200 del 29 agosto 2011, il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola.
Il giorno 4 agosto 2011, alle ore 15.00, presso la sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente
Dott. Sergio Gasparrini firmato
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e
Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL non firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
per le OO. SS. di categoria:
FLC/CGIL non firmato
CISL SCUOLA firmato
UIL SCUOLA firmato
CONFSAL SNALS firmato
GILDA UNAMS firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 12
luglio 2011.
Premesso che:
l'art. 9, comma 17 del decreto-legge n. 70/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la
definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA per gli anni 2011-2013;
tale piano tiene conto dei posti vacanti e disponibili in
ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e
degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
la definizione di detto piano avviene in esito ad una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per
il personale della scuola;
per garantire la sostenibilita' economica e finanziaria del
piano e la conseguente immissione in ruolo del personale e'
necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali
contrattualmente previste;
Le parti concordano:
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17 del decreto-legge
n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui
all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro
sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Le disposizioni del presente CCNL rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo CCNL.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
Art. 2.
Rimodulazione posizioni stipendiali
1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al
CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2009 sono ridefinite secondo le
indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato alla data
del 1o settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto
all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni»,
conserva «ad personam» il maggior valore stipendiale in godimento,
fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni».
3. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato alla data
del 1o settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia
stipendiale «0-2 anni», conserva il diritto a percepire «ad
personam», al compimento del periodo di permanenza nella predetta
fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale
«3-8 anni», fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14
anni».
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