Governo: DPCM sulle SUA (Stazione Unica Appaltante)

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 contenente le informazioni circa la creazione delle SUA (Stazioni uniche appaltanti).

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011
Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge
13 agosto 2010,  n.  136  -  Piano  straordinario  contro  le  mafie.
(11A11732) 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare,  l'articolo  33  il  quale  al  comma   1   prevede   la
possibilita' di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso
a centrali di committenza e, al comma 3, prevede la  possibilita'  di
affidare le funzioni di stazione appaltante  di  lavori  pubblici  ai
Provveditorati interregionali per le opere  pubbliche,  gia'  servizi
integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o  alle  amministrazioni
provinciali, nonche' a centrali di committenza; 
  Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante  il
piano straordinario contro le mafie, nonche'  delega  al  Governo  in
materia di normativa antimafia, il quale stabilisce che  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  vengano  definite  le
modalita' per promuovere l'istituzione in ambito regionale di  una  o
piu' stazioni uniche appaltanti  (SUA),  al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, la  regolarita'  e  l'economicita'  della  gestione  dei
contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose
nell'economia legale; 
  Considerato che la stazione unica appaltante (SUA) con le  funzioni
previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n.  163/2006,  come
richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136,  puo'
svolgere un ruolo essenziale per  promuovere  ed  attuare  interventi
idonei a creare condizioni  di  sicurezza,  trasparenza  e  legalita'
favorevoli al rilancio dell'economia e  dell'immagine  delle  realta'
territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza,
anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e  la
celerita' delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse  e
dei prezzi; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 25 maggio 2011; 
  Sulla proposta dei Ministri dell'interno,  della  giustizia,  dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro
e delle politiche sociali, per i rapporti con le  regioni  e  per  la
coesione   territoriale,   per   la   pubblica   amministrazione    e
l'innovazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e modalita' di promozione 
                   della Stazione unica appaltante 
 
  1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'istituzione in
ambito regionale di una o piu' Stazioni uniche appaltanti, di seguito
denominate «SUA», con  modalita'  che  ne  incentivino  una  maggiore
diffusione    anche    attraverso    la    sensibilizzazione    delle
amministrazioni aggiudicatrici. 
  2. L'individuazione  delle  attivita'  e  dei  servizi  della  SUA,
unitamente   all'indicazione   degli   elementi   essenziali    delle
convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne  una
maggiore diffusione, in modo da  perseguire  l'obiettivo  di  rendere
piu' penetrante l'attivita' di prevenzione e contrasto  ai  tentativi
di condizionamento della criminalita' mafiosa, favorendo al  contempo
la celerita' delle procedure, l'ottimizzazione  delle  risorse  e  il
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
  3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano  moduli
organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti  territoriali  per
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di  cui  al  presente
decreto,   aventi   lo    scopo    di    garantire    l'integrazione,
l'ottimizzazione e l'economicita' delle stesse  funzioni,  attraverso
formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province  e  i
comuni, in sede di Conferenza unificata, si scambiano annualmente, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi  all'attuazione
del  presente  decreto,  con  riguardo  ai   rispettivi   ambiti   di
competenza. 

        
                                  Art. 2 
 
 
            Stazione unica appaltante e soggetti aderenti 
 
  1. Possono aderire alla SUA  le  Amministrazioni  dello  Stato,  le
regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali,  gli  altri
enti pubblici non economici, gli organismi di  diritto  pubblico,  le
associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque   denominati,   da   essi
costituiti, gli altri soggetti di cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le imprese pubbliche e  i
soggetti che operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi
concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme  vigenti.  I
predetti soggetti, ai fini del presente  decreto,  possono  avvalersi
delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma  3,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. La SUA ha natura giuridica di centrale  di  committenza  di  cui
all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e cura, per  conto  degli  enti  aderenti,  l'aggiudicazione  di
contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione  di
servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33  del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  svolgendo  tale
attivita'  in  ambito  regionale,  provinciale  ed  interprovinciale,
comunale ed intercomunale. 

       
                               Art. 3 
 
 
                    Attivita' e servizi della SUA 
 
  1.  La  SUA  cura  la  gestione  della  procedura  di  gara  e,  in
particolare, svolge le seguenti attivita' e servizi: 
    a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei
contenuti dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso
deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della
fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; 
    b) concorda con l'ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la
scelta del contraente; 
    c) collabora nella redazione dei capitolati di  cui  all'articolo
5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  laddove
l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale  e
non abbia adottato il capitolato generale  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 5; 
    d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 
    e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il  criterio
di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 
    f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro
specificazioni; 
    g) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il
disciplinare di gara e la lettera di invito; 
    h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura
di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di
pubblicita' e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale     e     di     capacita'      economico-finanziaria      e
tecnico-organizzativa; 
    i) nomina la commissione giudicatrice in caso  di  aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    l) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla
procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi
tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 
    m) collabora con l'ente aderente ai fini della  stipulazione  del
contratto; 
    n) cura, anche di propria iniziativa,  ogni  ulteriore  attivita'
utile per il perseguimento degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2; 
    o)  trasmette  all'ente   aderente   le   informazioni   di   cui
all'articolo 6, comma 2, lettera a). 

  
                          Art. 4 
 
 
Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti  aderenti  e  Stazione
                          unica appaltante 
 
  1.  I  rapporti  tra  SUA  e  l'ente  aderente  sono  regolati   da
convenzioni. La convenzione prevede, in particolare: 
    a)  l'ambito  di  operativita'   della   SUA   determinato,   con
riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e  servizi,
sulla base degli importi di gara o di altri criteri in  relazione  ai
quali se  ne  chiede  il  coinvolgimento  nonche'  i  rapporti  e  le
modalita' di comunicazioni tra il responsabile  del  procedimento  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, ed il responsabile del procedimento della  SUA  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    b) le modalita' di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; 
    c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e  della
SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; 
    d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco
dei contratti di  cui  alla  lettera  a),  per  i  quali  si  prevede
l'affidamento nonche' l'obbligo per l'ente aderente  di  trasmettere,
su  richiesta   della   SUA,   ogni   informazione   utile   relativa
all'esecuzione dei medesimi contratti; 
    e) l'obbligo per  l'ente  aderente  di  comunicare  alla  SUA  le
varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto. 

                           Art. 5 
 
 
         Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti 
 
  1. Ferme restando le forme di monitoraggio  e  di  controllo  degli
appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono
chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta  utile
ai  fini  di  prevenzione  delle  infiltrazioni  della   criminalita'
organizzata.  I  dati  e  le  informazioni  ottenute  possono  essere
utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio  del  potere  di
accesso e di accertamento  nei  cantieri  delle  imprese  interessate
all'esecuzione dei lavori pubblici. 

                        Art. 6 
 
 
         Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni 
 
  1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), contestualmente  anche  alla  Prefettura  -  UTG
competente per territorio con riguardo alla SUA. 
  2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze gia'  previste
dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerita' e  la
trasparenza delle procedure: 
    a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorita',  gli
elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli  articoli
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
252, sulle imprese partecipanti alle gare; 
    b) monitora le procedure di  gara  allo  scopo  di  prevenire  le
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  e  contrastare,   in
collaborazione  con  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e  forniture,  eventuali  intese  tra  le
imprese concorrenti. 
  3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza  nuovi
o maggiori oneri, in conformita' alla normativa vigente,  qualora  lo
ritenga opportuno per  rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle
infiltrazioni della  criminalita'  organizzata,  puo'  richiedere  il
supporto tecnico  del  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche competente per territorio e dell'Unita' di  verifica  degli
investimenti  pubblici  -  Dipartimento  dello  sviluppo  e  coesione
economica del Ministero dello sviluppo economico. 
  4. L'ente  aderente  puo'  delegare  l'attivita'  di  verifica  del
progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, anche al Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti
previsti dal comma 5 del citato articolo  112,  con  oneri  a  carico
dell'ente aderente che  puo'  altresi'  avvalersi  del  supporto  del
medesimo  Provveditorato  per  l'esame  di  eventuali   proposte   di
varianti. 
  5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture
- UTG,  SUA  ed  ente  aderente,  ulteriori  forme  e  modalita'  per
rafforzare  le  misure  di  prevenzione  delle  infiltrazioni   della
criminalita' organizzata nell' economia legale. 
  6. Le Prefetture - UTG, per le  attivita'  del  presente  articolo,
possono  avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri,  anche   della
collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Romani 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                              Matteoli 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
Il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
                            territoriale 
                                Fitto 
 
 
     Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 16, foglio n. 286 

        
      

 


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