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Le forme di lavoro flessibile

Le tipologie di lavoro flessibile e la loro storia

Il mercato del lavoro nel nostro Paese ha subito, nel corso degli ultimi anni, una forte spinta nella direzione di una maggiore flessibilità del rapporto di lavoro. Il progresso tecnologico, così come i mutamenti nelle condizioni di mercato hanno, senza dubbio, modificato profondamente l’ambiente nel quale le imprese si trovano ad operare, così da determinare una crescente necessità di reagire, con "maggiore flessibilità", ai cambiamenti sul fronte dell’offerta e della domanda.
Al tal fine il Legislatore ha profondamente innovato il quadro regolatorio, legislativo e contrattuale, alle intervenute nuove circostanze superando, così, le pregresse rigidità. Lo ha fatto introducendo, nel nostro ordinamento, tutta una serie di “nuove tipologie contrattuali con il dichiarato obiettivo di “ripulire” il mercato del lavoro dall’improprio utilizzo di alcuni strumenti purtroppo ancora oggi esistenti, in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato” (cfr. Libro Bianco sul mercato del lavoro).
Qui di seguito è possibile rinvenire una sintetica rassegna delle principali tipologie contrattuali “flessibili” con le relative caratteristiche.
 

  pagina aggiornata al 12 maggio 2011      

 

Co.co.co. anche a progetto (Collaborazione coordinata e continuativa)

Lavoro intermittente (c.d. a chiamata)

Lavoro a tempo determinato

LOA - Lavoro Occasionale Accessorio

Mini Co.co.co. (Collaborazione coordinata e continuativa)

Part-Time

Somministrazione di Lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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LOA - Lavoro Occasionale Accessorio

 

La Definizione

 

E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro'. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, ma non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:


a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (L. 33/2009);
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati.
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
In via sperimentale per l'anno 2011, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche:

- le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
- prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
 

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
 

 

  La Normativa

 

Decreto Legislativo n. 276/2003 - articoli dal 70 al 74

 

  La Prassi

 

INPS: mes.10500 - mancato utilizzo del voucher telematico

INPS: mes.3598/2011 - lavoro occasionale accessorio - gestione segnalazioni e chiarimenti operativi

INPS: 2010 - dai tabaccai emissione e pagamento dei voucher per lavoro occasionale accessorio

INPS: cir.17/2010 - il lavoro occasionale di tipo accessorio dopo le modifiche della Finanziaria 2010

INAIL: nota 8625/2009 - comunicazione preventiva (c.d. DNA) lavoro occasionale accessorio

INPS: cir.88/2009 - lavoro occasionale di tipo accessorio, il nuovo quadro normativo

INPS: cir.76/2009 - lavoro occasionale di tipo accessorio nell'impresa familiare

INPS: cir.94/2009 - estensione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura

Min.Lavoro: 2006 - la guida informativa sul lavoro occasionale accessorio

 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

 

Gli Approfondimenti

 

Le prestazioni occasionali e accessorie nell’anno 2011

Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Scheda di approfondimento del lavoro occasionale di tipo accessorio (Lippolis)

2011 Il lavoro occasionale accessorio dopo gli interpelli del ministero del lavoro (Camera)

2010  Lavoro accessorio: quali limiti all'applicazione? (Anastasio)

2010  Il Lavoro Accessorio negli Enti Locali (Pascale)

2010  Il lavoro che cambia: staff leasing e lavoro accessori (Stern)

2009  Rischio di sommerso per il lavoro accessorio (Parisi)

2009 Vademecum sul lavoro accessorio (Lippolis - Anastasio)

2009  Il lavoro accessorio nella impresa familiare (Anastasio)

2009  I giovani ed il lavoro accessorio (Massi)

 

Le Pagine dedicate

 

 

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Lavoro intermittente (c.d. a chiamata)

 

La Definizione

 

È un contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.

Per l’assunzione a tempo determinato non sarà applicabile la disciplina normativa di tale tipologia contrattuale, pertanto le ragioni che legittimano la stipulazione del contratto a termine saranno espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva

Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso:


- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL (in via definitiva);
- per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (art. 1, comma 1 del D.M. del 22/10/2004);
- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;

- week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
- vacanze natalizie, il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
- ferie estive, i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

- per prestazioni rese da da soggetti con meno di 25 anni di età;
- per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

 

Il contratto di lavoro intermittente potrà essere stipulato con obbligo di disponibilità ed in tal caso il lavoratore sarà obbligato a restare a disposizione del datore di lavoro; senza obbligo di disponibilità, il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all’indennità correlata all’impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.
E’ possibile stipulare più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti e porre in essere un contratto intermittente ed altre differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra loro compatibili e che non ostacolino i vari impegni negoziali assunti dalle parti.

 

Il contratto di lavoro intermittente non potrà essere stipulato nelle seguenti ipotesi (art. 34 D. LGS 276/2003 e Circ. Inps, 8 Febbraio 2006, n. n. 17):
- per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per assunzioni presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, salva diversa disposizione degli accordi sindacali;
- per assunzioni presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di CIG, rivolta a lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- da parte di imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi (art. 4 D. LGS 626/94).

 

 

La Normativa

 

Decreto Legislativo n. 276/2003 - articoli dal 33 al 40

 

La Prassi

 

Il lavoro intermittente nel settore turismo - 3° edizione (Federalberghi)

INPS: mes.24865/2008 - chiarimenti sull'indennità di disoccupazione per i lavoratori a chiamata

Min.Lavoro: cir.7/2008 -validità dei contratti a chiamata e somministrazioni a tempo indeterminato

Min.Lavoro: 2007 - no alla stabilizzazione con contratto di lavoro intermittente

INPS: circ.17/2006 - nessuna agevolazione per i lavoratori intermittenti

Lavoro: 2005 - retribuzione convenzionale per contribuzione lavoro a chiamata

Min.Lavoro: 2005 - la circolare sul lavoro intermittente

 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

Gli interpelli in materia di lavoro intermittente

 

Gli Approfondimenti

 

Il lavoro intermittente nel settore turismo - 3° edizione (Federalberghi)

Flessibilità e tutele per il lavoro a chiamata (Lippolis)

Scheda di approfondimento del lavoro intermittente (Lippolis)

 

Le Pagine dedicate

 

Min.Lavoro: la pagina dedicata al lavoro intermittente

 

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Lavoro a tempo determinato

 

La Definizione

 

E' possibile assumere con contratti a termine lavoratori dipendenti. E' consentita l'apposizione del termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro si estingue, automaticamente, allo scadere del termine fissato inizialmente.

Il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratrici e lavoratori che siano assenti dal lavoro, per congedi maternità o paternità e congedi parentali. Tale assunzione a termine potrà avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora l’azienda abbia meno di 20 dipendenti sarà concesso, al datore di lavoro, uno sgravio contributivo pari al 50%, solo fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

 

La Normativa

 

Decreto Legislativo n. 368/2001 - aggiornato con la Legge n. 133/2008

 

La Prassi

 

Min.Lavoro: cir.13/2008 - chiarimenti sulle novità del contratto a tempo determinato

INPS: 2005 - assunzioni a tempo determinato per lavoratori in mobilità

 

Gli Approfondimenti

 

 2009 - Le nuove modalità per il tempo determinato (Camera)

  2008 - Riflessioni sul "nuovo" contratto a termine (Massi)

 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

Gli interpelli in materia di lavoro a tempo determinato

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Somministrazione

 

La Definizione

 

Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie o intermediari specializzati (somministratori), a tempo determinato o indeterminato. Fa eccezione la pubblica amministrazione, che può stipulare contratti di somministrazione unicamente a tempo determinato.

Il rapporto di somministrazione è un contratto di natura commerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore.

Il somministratore è il soggetto regolarmente autorizzato a svolgere l’attività, l’utilizzatore è il soggetto che fruisce della prestazione lavorativa ed il lavoratore è colui che, per l’intera durata della somministrazione, adempie alla prestazione nell’interesse dell’utilizzatore e sotto la sua direzione, sottoponendosi alle modalità di esecuzione da esso stabilite.
La somministrazione di lavoro, pertanto, si realizza mediante la stipulazione di due contratti, distinti ed allo stesso tempo tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, ed il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.
L'utilizzatore può essere un soggetto privato o una Pubblica Amministrazione, pertanto non è necessaria la qualifica di imprenditore, ma in tale ultimo caso il contratto di somministrazione potrà essere stipulato solo a tempo determinato.

Dovrà essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta, a pena di nullità, e dovrà contenere:


a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi di ammissione qualora il contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato o le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso in cui il contratto di somministrazione sia a tempo determinato;

d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

e) la data in cui ha inizio il contratto di somministrazione e la durata prevista;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;

g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h) l’assunzione da parte del somministratore dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali;

i) l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j) l’assunzione dell'obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili (intendendo per tali i lavoratori dipendenti direttamente dall’utilizzatore svolgenti le medesime mansioni dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione);

k) l’assunzione da parte dell'utilizzatore, qualora il somministratore risulti inadempiente, dell'obbligo di pagare direttamente al lavoratore la retribuzione spettante e versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

La Normativa

 

Legge n. 196/1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione

Legge 488/99 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

Decreto Ministeriale n. 381 del 03/09/1997

Regolamento recante norme per l’istituzione dell’albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 04/11/1997

Decreto Ministeriale n. 382 del 03/09/1997

Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all’esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 04/11/1997

Legge 24 dicembre 2007 n. 247 art 1 co. 42, 46

Decreto Legislativo n. 276/2003 - articoli dal 20 al 28

 

La Prassi

 

Min.Lavoro: circolare n.141 del 05/11/1997
Istituzione dell’albo delle società che esercitano l’attività di fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. Campo di operatività.

Min.Lavoro: circolare n.25 del 24/06/2004
Min.Lavoro: circolare n.7 del 22/02/2005
Min.Lavoro: circolare n.7 del 25/03/2008
Min.Lavoro: circolare n.13 del 02/05/2008

INPS: circolare 44/2006 - agenzie di somministrazione e lavoratori svantaggiati
 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

Gli interpelli in materia di lavoro somministrato

 

Le Pagine dedicate

 

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Mini co.co.co.

 

come la definizione del co.co.pro. ma con le seguenti limitazioni:


- durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni;

- rapporti di durata non superiore a 240 ore svolti con il medesimo committente nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona;
- ammontare di compensi non superiori a 5.000 euro;

- non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.

 

La Normativa

 

Decreto Legislativo n. 276/2003 - comma 2, articolo 61

 

La Prassi

 

INPS: circolare n. 36/2010 - tutela del reddito per i co.co.pro.

INPS: circolare n. 74/2009 - indennità una tantum da corrispondere a favore dei co.co.pro - chiarimenti

INPS: circolare n. 41/2006 - prestazioni a sostegno nelle nuove tipologie contrattuali (DLvo 276

 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

Gli interpelli in materia di lavoro somministrato

 

Gli Approfondimenti

 

 La Tabella Riepilogativa delle caratteristiche dei rapporti di lavoro parasubordinato

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Co.co.co. anche a progetto (Collaborazione coordinata e continuativa)

 

La Definizione

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono, prevalentemente, di natura personale e senza vincolo di subordinazione e devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate, in primo luogo, da un progetto, programma di lavoro o fase di esso che costituisce la modalità organizzativa di tale prestazione lavorativa, ma l’elemento essenziale è dato dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività, dalla coordinazione con il committente e dall'irrilevanza del tempo impiegato per la realizzazione del progetto; si precisa che tra le forme di coordinamento all'organizzazione del committente rientrano anche forme di coordinamento temporale che in ogni caso non pregiudicano l'autonomia del collaboratore a progetto.
Tali caratteristiche consentono di distinguere il contratto di lavoro a progetto, sia dal lavoro subordinato che da quello autonomo (art. 2222 c.c.).
Il progetto, il programma o fase di esso, determinati, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.

Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile, collegata ad un risultato finale al quale il collaboratore partecipa personalmente con la sua prestazione. Potrà essere attinente all'attività principale o a quella dell'impresa accessoria, precisando che le valutazioni, le scelte tecniche, organizzative e produttive relative al progetto sono insindacabili.
Il programma di lavoro o una sua fase , invece, consistono in un’attività non direttamente connessa ad un risultato finale, bensì ad un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre fasi di lavorazioni.

Il collaboratore dovrà gestire in maniera autonoma il progetto o il programma stabilendo i tempi di lavoro e le modalità di esecuzione in quanto il commissionario avrà come unico interesse la realizzazione del risultato convenuto e non la disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta, come avviene nel lavoro subordinato.

Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in base alla durata ed alle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.

Il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente ed a tal fine sarà tenuto a coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.

Gli indici sintomatici, previsti dal Ministero del Lavoro - con Circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 - per la verifica della genuinità, o meno, del contratto di collaborazione, sono i seguenti:

- la specificità: la prestazione svolta non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma dovrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlata, Ne deriva che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore;

- le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente. L'inserimento organico non può infatti, di per sé solo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa. Bisogna infatti valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale individuate espressamente nell'accordo contrattuale (art.62 del D.Lgs. n. 276/2003);

- il contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Il personale ispettivo dovrà accertare le concrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese e che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua prestazione, pertanto, non si risolva in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente.

- il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente: il collaboratore deve possedere una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

- il compenso: non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma riferito altresì al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.

- la clausola di esclusiva: deve sussistere l’ipotesi di "monocommittenza" che di per sé è assolutamente compatibile anche con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione da parte del collaboratore impone al personale ispettivo una più attenta verifica di tutti gli altri indici evidenziati.


La Normativa

Decreto Legislativo n. 276/2003 - articoli dal 61 al 69

 

La Prassi

 

Min.Lavoro: conversione del p.s. per studio in p.s. per lavoro autonomo in caso di co.co.pro.

INPS: circolare n. 36/2010 - tutela del reddito per i co.co.pro.

INPS: circolare n. 74/2009 - indennità una tantum da corrispondere a favore dei co.co.pro - chiarimenti

INPS: circolare n. 111/2008 - co.co.co. nella modalità a progetto e attività dei call center

Min.Lavoro: attività di collaborazione svolte all’interno dei call-center

Min.Lavoro: benefici previsti in caso di stabilizzazione delle co.co.co. a progetto

Funzione Pubblica: circolare n. 2/08 - disposizioni in materia di collaborazioni esterne nella P.A.

Funzione Pubblica: parere n. 5/08 - co.co.co. fuori blocco nella P.A.

Min. Lavoro: circolare n. 4/08 - indicazioni per interpretare la genuinità del contratto a progetto

Min. Lavoro: la tutela della maternità per le lavoratrici a progetto

INPS: circolare n. 78/07 - stabilizzazione dei rapporti co.co.co., anche a progetto

INPS: circolare n. 76/07 - indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto

Min. Lavoro: attività di vigilanza per i co.co.pro. nei call center

INPS: circolare n. 41/2006 - le prestazioni a sostegno nelle nuove tipologie contrattuali (D.L.vo 276/03)

INPS: direttive per l'iscrizione dei collaboratori a progetto

Min. Lavoro: circolare n. 17/2006 sui co.co.pro. nei Call center

Min. Lavoro: circolare n. 1/2004 sui contratti a progetto

Min. Lavoro: attività di informazione e controllo sui call center

Funzione Pubblica: i co.co.co. nella Pubblica Amministrazione

 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

Gli interpelli in materia di collaborazioni coordinate e continuative a progetto

 

La Giurisprudenza

 

Consulta: durata delle co.co.co. iniziate prima del D.L.vo n. 276/2003

Tribunale di Benevento: nullità del co.co.pro. per genericità del progetto

Tribunale di Milano: contratto a progetto e conversione del rapporto

Tribunale di Milano: mancata individuazione del contratto a progetto

Tribunale di Milano: contratto a progetto e presunzione assoluta di rapporto subordinato

Tribunale di Milano: non riconoscimento del progetto non adeguatamente circostanziato

Tribunale di Genova: illegittimità del recesso a voce nel contratto a progetto

Tribunale di Milano: contratto a progetto fittizio

Consiglio di Stato: gli elementi del contratto a progetto

Tribunale di di Torino: specificità necessaria nei contratti a progetto

Tribunale di Modena: contratto a progetto e richiesta di lavoro subordinato

Tribunale di Ravenna: prova della subordinazione a carico del lavoratore

Tribunale di Milano: prova della subordinazione a carico del lavoratore

Tribunale di Torino: identificazione del contratto a progetto

 

La Corte di Cassazione in materia di co.co.pro.

 

Gli Approfondimenti

 

 La Tabella Riepilogativa delle caratteristiche dei rapporti di lavoro parasubordinato

 2008 - Progetti fasulli? difficile sfuggire (Lippolis)

Scheda di approfondimento delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto (Lippolis)

 Le principali regole da seguire per l'utilizzo dei co.co.pro. (dr. R. Camera)

 La maternità per le lavoratrici autonome

 Contratti a progetto dopo alcuni chiarimenti

 Domande frequenti sui contratti a progetto

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Part-Time (Tempo parziale)

 

La Definizione

Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, è a tempo parziale quando l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, è inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal CCNL.

Clausole elastiche
L’articolo 46 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha introdotto, limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti del contratto di lavoro di stipulare una clausola elastica relativa cioè alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.

Clausole flessibili
Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una puntuale regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana al mese o all’anno.

 

La Normativa

Testo consolidato D.L.vo n. 61/00 con le modifiche apportate dal D.L.vo n. 276/03

Il Decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001

Il Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000

Legge n. 339/03: ordinamento forense - vietato il part-time forense per i dipendenti pubblici

 

La Prassi

Min. Lavoro: circolare n. 9/2004 - il lavoro a tempo parziale

INPS: circolare n. 55/2006 - indennità di disoccupazione in caso di lavoro parziale verticale

INPS: circolare n. 41/2006 - effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di lavoro

INPS: circolare n. 29/2006 - versamenti volontari per tutti i rapporti a tempo parziale

INPS: circolare n. 18/2005 - D.L.vo  n. 276/03 e successive modificazioni

INPS: proroga per la domanda di contribuzione volontaria ad integrazione periodi di part-time

Min. Lavoro: circolare n. 40/2005 - patologie oncologiche, periodi di comporto e part-time

INPS: messaggio n. 5143/2005 - contribuzione sul part-time

INPS: circolare n. 57/2004 - le regole per gli infortuni dei lavoratori a part-time

INPS: circolare n. 205/2000 - D. InterM. 12 aprile 2000 - Benefici contributivi per assunzioni a part-time

 INPS: circolare n. 145/2000 - Benefici contributivi per assunzioni di personale a part-time - Istruzioni contabili

 INPS: circolare n. 126/2000 - assegno familiare per le giornate non lavorate in caso di part-time orizzontale

 INPS: circolare n. 123/2000 - Lavoro a tempo parziale

 

Gli Interpelli della Dir. Gen. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro

 

Gli interpelli in materia di lavoro a part-time

 

La Giurisprudenza

La Corte di Cassazione in materia di part-time

Gli Approfondimenti

Scheda di approfondimento del lavoro a part-time (Lippolis)

Il lavoro a tempo parziale dopo i chiarimenti ministeriali (Massi)

Domande e Risposte sul part-time

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (Massi)

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