MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena Direttore E. MASSI

piazza Cittadella 8/9 - 41100 Modena tel.059/224955 059/222410 fax 059/224946

Home

Normativa

Utilità

Novità

Modena

  URP

  Contatti

  Cerca

   
 Io sono:                  

 

 Mi interessa:         

 

 

 

>>> Home > Agevolazioni per l'assunzione di personale

Agevolazioni per assunzione di personale:

Il panorama complessivo delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono personale è, nel nostro ordinamento, estremamente variegato: a disposizioni scaturenti dalla Legislazione nazionale, si aggiungono norme di derivazione regionale e, talora, provinciale, con un quadro complessivo, particolarmente “affastellato”. Con le brevi schede che seguono, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, intende riassumere, a beneficio dell’utenza interessata, le agevolazioni previste dalle leggi nazionali.   

formato per stampa


 Tipologia:                                                                                   

Apprendistato

Assunzioni a tempo parziale ed indeterminato

Assunzione di operaio edile

Assunzione di soggetti in reinserimento

Assunzione nel settore autotrasporti

Assunzioni nel meridione

Assunzione nel settore pesca

Assunzioni per il periodo 01/01/2000 – 31/12/2002

Contratti a termine per sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità

Contratto di formazione e lavoro

Contratto di inserimento

Contratto di lavoro intermittente

Contratti di reinserimento

Cooperative sociali

Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati

Detenuti

Enti “no profit”

Giovani in possesso di diploma di qualifica

Incrementi occupazionali per il periodo 01/10/2000 – 31/12/2006

Lavoratori assunti con l’esperienza delle borse-lavoro

Lavoratori disabili

Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo

Lavoratori già impegnati in LSU

Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi

Lavoratori in mobilità

Occupazione di lavoratori anziani

Occupazione di lavoratori anziani con superbonus

Profughi

Reimpiego dei dirigenti

Ricerca scientifica

Tirocini estivi di orientamento


 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Contratto di apprendistato    torna su

benefici contributivi: a partire dal 1° gennaio 2007 (comma 773 - Legge 296/2006) la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è elevata al 10% delle retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione soltanto le imprese artigiane e non artigiane, con un numero di addetti fino a 9, per le quali la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.

benefici economici: per tutta la durata del rapporto la retribuzione del lavoratore è correlata alla percentuale prevista dal CCNL per il qualificato del livello di riferimento ed aumenta progressivamente fino ad arrivare nell’ultimo periodo ad un rapporto quasi paritario.

benefici normativi: la norma prevede che gli apprendisti non rientrino nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari istituti, tranne che non vi sia una esplicita previsione di legge.

benefici fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP. 

La nuova disciplina sull'apprendistato (artt. 47 - 48 - 49 - 50 del D.L.vo 276/03 lo prevede:

a) per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (fino a 18 anni);

b) professionalizzante (da 18 a 29 anni e 364 giorni - circ. 30/05 - con durata, fatta salva la previsione dei CCNL, compresa tra 2 e 6 anni);

c) per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La retribuzione, fatta salva la previsione dei CCNL, può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto a quella finale.

 Contribuzione per gli apprendisti ed indennità di malattia
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Giovani in possesso del diploma di qualifica   torna su

Benefici contributivi: l’art. 22 della legge n.56/1987 prevede che i contributi a carico dei datori di lavoro nei primi 6 mesi dalla data di inizio del rapporto siano uguali a quelli previsti per gli apprendisti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Contratto di inserimento   torna su

Esso è disciplinato dagli articoli compresi tra il 54 ed il 59 del D.L.vo n. 276/2003.

L'accordo interconfederale dell'11/02/04 l'ha ammesso per tutti i settori produttivi.

Benefici contributivi: quelli già previsti per i CFL (ad eccezione della fascia di lavoratori compresi tra i 18 ed i 29 anni) o se più favorevoli quelli previsti per i contratti di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/91.

Benefici fiscali: il costo per la formazione si deduce dalla base imponibile sulla quale si calcola l'IRAP.

Per effetto del DM 17 novembre 2005 (G.U. n. 25 del 31/01/06) le assunzioni delle donne nelle regioni Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, consentono lo sgravio contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti.

Benefici economici: la categoria di inquadramento può essere anche di due livelli inferiore a quella spettante, salva diversa previsione del CCNL.

Benefici normativi: sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.

 

 

 

 

 

 

 

4.     Lavoratori in mobilità   torna su

Benefici contributivi: l’assunzione a tempo indeterminato comporta un “bonus contributivo” analogo a quello previsto per gli apprendisti  per 18 mesi.

Anche l’assunzione a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi comporta uno sgravio contributivo per tutta la durata analogo quello previsto per gli apprendisti.

Per quel che riguarda le assunzioni  a tempo indeterminato, l’art.2 della legge n. 451/1994, esclude il beneficio per quei datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra che presenti aspetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo.

Benefici economici: l’assunzione a tempo indeterminato comporta l’erogazione del 50% dell’indennità di mobilità, se goduta.

Benefici normativi: l’assunzione di un lavoratore in mobilità consente di “coprire” la riserva del 12% in favore delle “fasce deboli” prevista dall’art.25, comma 1, della legge n. 223/1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo   torna su

Benefici contributivi: i datori di lavoro non artigiani del centro nord “godono” di uno sgravio contributivo triennale del 50% in caso di assunzione a tempo indeterminato. Tali sgravi, validi anche per le imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione per un analogo periodo (art.8,c.9,legge n. 407/1990).

Le agevolazioni sono riconosciute “pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale.

Benefici normativi: l’assunzione consente la copertura del 12% in favore delle “fasce deboli”, prevista dall’art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991.

Il "bonus" è riconosciuto anche se il lavoratore è associato come socio lavoratore ad una cooperativa di produzione e  lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

6.      Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi   torna su

 

Benefici contributivi: l’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 riconosce alle imprese, anche cooperative di produzione e lavoro (attraverso l’ammissione di soci lavoratori), che non siano in CIGS o che non abbiano proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi, di assumere lavoratori che si trovino nella condizione sopra citata, “godendo” per 12 mesi di una contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti.

Benefici economici: 50% dell’importo dell’indennità di mobilità, ridotta di 3 mesi, calcolata, per quel che concerne la durata, in base dell’età del lavoratore ed alla ubicazione geografica, così come previsto dalla legge n. 223/1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Contratti di reinserimento (art. 20 legge 223/91)  torna su

 

Benefici contributivi: l’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede che l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in disoccupazione speciale da oltre 12 mesi comporti una riduzione contributiva del 75% per 12 mesi ( se disoccupati per un periodo non superiore a 2 anni), per 24 mesi (se disoccupati da 2 a 3 anni), per 36 mesi (se disoccupati da più di 3 anni). Il datore di lavoro può optare per un esonero contributivo pari al 37,5% per un periodo non superiore a 72 mesi. I benefici sono riconosciuti “ pro-quota” anche per i lavoratori assunti a tempo parziale.

Benefici normativi: i lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l’applicazione di particolari istituti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      Lavoratori assunti dopo l’esperienza delle borse-lavoro   torna su

 

Benefici contributivi: l’art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 280/1997 riconosce alle imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato le agevolazioni previste ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Si rimanda, pertanto, al precedente punto 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     Lavoratori già impegnati in LSU   torna su

Benefici economici: l’art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 81/2000 prevede un contributo pari ad euro 9.296,22 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato da datori di lavoro privati, Enti pubblici economici, cooperative e loro consorzi. In caso di assunzione a tempo parziale con orario inferiore alle 30 ore settimanali, il contributo è corrisposto proporzionalmente. E’ prevista la cumulabilità con altri benefici, nei limiti della normativa comunitaria.

Benefici contributivi: se l’assunzione è a tempo determinato è riconosciuto uno sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti per un massimo di 12 mesi.

Benefici normativi: non rientrano nel computo previsto da leggi e CCNL per l’applicazione di particolari istituti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.       Lavoratori disabili   torna su

Benefici contributivi: l’art. 13 della legge n. 68/1999 prevede in favore dei datori di lavoro privati e degli Enti pubblici economici che assumono disabili con determinate percentuali di invalidità una serie di sgravi così sintetizzabili:

fiscalizzazione totale, per 8 anni, per l’assunzione di un disabile con invalidità superiore al 79% o con minorazioni ascritte alla prima della III^ categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;

fiscalizzazione totale per 8 anni per l’assunzione di un disabile psichico, a prescindere dal grado di invalidità;

fiscalizzazione per 5 anni nella misura del 50% per l’assunzione di disabile con percentuale ricompresa tra il 67% ed il 79% o affetto da minorazioni ascritte tra la quarta e la sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.

Benefici economici: rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto per favorire il lavoro dei disabili con percentuale superiore al 50% o per apprestare postazioni di telelavoro, o per la rimozione di barriere architettoniche.

I benefici sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Benefici fiscali: il costo del disabile assunto si detrae dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.       Profughi   torna su

L’art. 5 della legge n. 345/1991 prevede che i profughi ed i loro familiari possano essere assunti con contratto di formazione e lavoro la cui durata può giungere fino a 36 mesi ed in deroga al limite massimo di età fissato, in via generale, a 32 anni.

Benefici contributivi: sono gli stessi previsti per i contratti di formazione e lavoro;

Benefici economici: sono gli stessi previsti per i contratti di formazione e lavoro;

Benefici normativi: sono gli stessi previsti per i contratti di formazione e lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.     Reimpiego dei dirigenti   torna su

L’art. 20 della legge n. 266/1997 prevede incentivi per le imprese che occupano fino a 250 dipendenti nel caso in cui assumano dirigenti disoccupati, sia pure con contratto a termine.

Benefici contributivi: riduzione del 50% dei contributi per una durata non superiore a 12 mesi. Propedeutica al riconoscimento è una convenzione tra Agenzia Regionale per l’Impiego e le OOSS dei datori di lavoro e dei dirigenti d’azienda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     Assunzioni a tempo parziale ed indeterminato   torna su

Il DM 12 aprile 2000, emanato in esecuzione dell’art. 7 della legge n. 451/1994 riconosce a partire dal 3 giugno 2000, per un triennio, una riduzione dell’aliquota contributiva in favore dei datori di lavoro privati che assumono, ad incremento dell'organico, lavoratori a tempo parziale ed indeterminato.

Benefici contributivi:

Ø      7% con un orario settimanale tra le 20 e le 24 ore;

Ø      10% con un orario settimanale tra le 25 e le 28 ore;

Ø      13% con un orario settimanale tra le 29 e le 32 ore.

Tale disposizione è stata abrogata dall'art 46 del D.L.vo 276/03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        torna su

14.  Contratti a termine per sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità  

L’art. 4 del DPR n. 151/2001 prevede incentivi in favore dei datori di lavoro, con un organico inferiore ai 20 dipendenti, che assumono, a termine, per sostituire lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa.

Benefici contributivi: sgravio contributivo del 50% fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dalla data di adozione o di affidamento. Il beneficio è riconosciuto anche se viene utilizzato un lavoratore interinale: in questo caso, l’impresa fornitrice recupera le somme corrispondenti allo sgravio direttamente dalla società di fornitura. Le medesime agevolazioni sono riconosciute in favore delle imprese ove operano lavoratrici autonome: in questo caso, esse hanno una durata massima di 12 mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Cooperative sociali   torna su

L’art. 6, comma 1, della legge n. 381/1991 riconosce alle cooperative sociali speciali agevolazioni contributive, a condizione che siano iscritte al registro prefettizio.

Benefici contributivi: le aliquote complessive sono ridotte a zero, ad eccezione delle assunzioni di detenuti, internati e ammessi al lavoro esterno per i quali l’ammontare della riduzione è prevista da un DM del Ministro di Grazia e Giustizia, di valenza biennale (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.       Detenuti   torna su

Le imprese pubbliche e private che organizzano attività produttiva all’interno degli istituti penitenziari hanno diritto a riduzioni contributive.

Benefici contributivi: si rimanda a quanto riportato sub 15 e al Decreto Interministeriale 09/1/2001 (G.U. n. 193/2001), alla circolare INPS n. 134/2002, al D.M. 25/02/2002 n. 87 (G.U. n. 107/2002).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.        Ricerca scientifica   torna su

L’art. 5 della legge n. 449/1997 riconosce, sotto forma di credito d’imposta, alcuni benefici alle piccole e medie imprese per gli incrementi d’organico legati alla ricerca scientifica.

Benefici fiscali:

Ø      euro 7.746,83, fino ad un massimo per azienda di euro 30.987,41 per l’assunzione, anche a termine, di titolari di dottorato di ricerca o possessori di titolo post-laurea, o laureati con esperienza nel settore della ricerca;

Ø      60% degli importi per ogni nuovo contratto di ricerca commissionato da Università, Enti pubblici ed Istituzioni di ricerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.      Enti “no profit”   torna su

L’art. 74 della legge n. 448/1998 rimanda ad un DPCM le modalità e la decorrenza affinchè tali imprese sociali godano di tutte le agevolazioni previste, in via generale, nel settore industriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     Assunzioni per il periodo 1/01/2000 – 31/12/2002   torna su

L’art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge n. 448/1999 riconosce un credito d’imposta per le assunzioni di dipendenti ad incremento dell’organico in possesso di alcuni requisiti tra loro alternativi: trattamento CIGS, mobilità, impegno in LSU, trasferimento della residenza anagrafica per motivi di lavoro, portatore di handicap “ex lege” n. 104/1992.

Benefici fiscali: credito d’imposta pari al 19% del valore dell’alloggio concesso al dipendente che usufruisce dello stesso per motivi di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.      Incrementi occupazionali per il periodo 1/10/2000 – 31/12/2006   torna su

L’art. 7 della legge n. 388/2000 prevede incentivi di natura fiscale (da far valere in sede di pagamento di imposte) per le assunzioni a tempo indeterminato  ad incremento degli organici.

Benefici fiscali: euro 413,16 per ogni mese di riferimento, elevabili a euro 619,74 nelle zone ad alto tasso di disoccupazione. Il credito d’imposta spetta a condizione che:

Ø      l’assunto sia di età non inferiore a 25 anni;

Ø      l’assunto non abbia svolto rapporti a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o sia portatore di handicap “ex lege” n. 104/1992;

Ø       l’assunto venga retribuito secondo il CCNL di categoria e che uguale trattamento sia riservato al personale già in forza;

Ø      il datore di lavoro rispetti le prescrizioni del D. L.vo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si fa presente, tuttavia, che con decreto legge n.209/2002, convertito nella legge 265/2002, il bonus fiscale, già sospeso per carenza di fondi dal decreto interministeriale 1° agosto 2002 (G.U. 6 agosto 2002), è regolamentato per le assunzioni effettuate a partire dal 7 luglio 2002 nel modo seguente:

a)      è riconosciuto unicamente per le assunzioni conservative dei livelli occupazionali individuati alla data suddetta;

b)      esso è usufruibile a partire dal 1° gennaio 2003 in 3 rate.

Con l’art. 63 della legge 289/02 è stato nuovamente disciplinato il bonus fiscale sulle assunzioni ad incremento dell’organico che, già previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000, aveva subito uno “stop” nel mese di luglio scorso, per essere, successivamente, disciplinato dal D.L. n. 209/2002, poi convertito nella legge n. 265/2002.

Il quadro che esce ora dalla nuova formulazione è un po’ composito, perché sopravvivono diverse modalità di incentivo che per chiarezza provo a riassumere.

Innanzitutto i requisiti: si deve trattare di un lavoratore con più di venticinque anni, che non ha prestato attività a tempo indeterminato da oltre ventiquattro mesi e l’azienda deve corrispondergli il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL (come, del resto, a tutti gli altri dipendenti) e deve essere in regola con il D.L.vo n. 626/1994.

Periodo 1° gennaio 2001 – 7 luglio 2002

I nuovi assunti sono computati se ad incremento della media occupazionale del periodo 1° ottobre 1999 – 30 settembre 2000. Il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a 619, 75 euro mensili nelle aree svantaggiate.

Periodo 8 luglio 2002 – 31 dicembre 2002

I nuovi assunti sono computati solo se sostituiscono lavoratori oggetto di agevolazione fino al 7 luglio 2002. Il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a 619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate.

Periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003

Se i nuovi assunti rimpiazzano le unità “agevolate” individuate alla data del 7 luglio 2002 il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a 619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate. Se i nuovi assunti incrementano il numero delle unità agevolate calcolate al 7 luglio 2002, il datore di lavoro potrà usufruire, previa autorizzazione del centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, di un bonus mensile pari a 100 euro che diventano 150 se il neo dipendente ha più di 45 anni. Se l’assunzione è fatta in zona svantaggiata il bonus mensile sale a 400 euro (450 euro per gli ultraquarantacinquenni).

Periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2006

Per tutti i datori di lavoro i nuovi assunti sono computati se incrementano la base occupazionale calcolata sulla media del periodo 1 agosto 2001 – 31 luglio 2002. Il bonus fiscale è di 100 euro mensili che diventano 150 se il neo dipendente ha più di 45 anni. Se l’assunzione è fatta in zona svantaggiata il bonus mensile sale a 400 euro (450 euro se il lavoratore ha più di 45 anni). Anche in questo caso l’istanza va presentata al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un modello che dovrebbe essere pronto entro il 31 gennaio 2003.

 

 

 

 

 

 

21.      Occupazione di lavoratori anziani  (ora abrogata) torna su

L’art. 75 della legge n. 388/2000 ed il DM 23 marzo 2001 consentono ai lavoratori che hanno conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia di continuare a lavorare usufruendo di alcune agevolazioni. Tale prosecuzione è con contratto a termine ( il primo ha una durata biennale, tranne che, nel frattempo, non si maturi la pensione di vecchiaia), rinnovabile più volte, fino alla maturazione della pensione di anzianità.

Benefici contributivi: l’onere contributivo è azzerato sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Benefici economici: il lavoratore aumenta la propria retribuzione, quantomeno per la percentuale a suo carico (8,89%), sulla quale, peraltro, va ad incidere l’IRPEF. Il datore risparmia il 23,81% dovuto per la contribuzione a suo carico (salvo accordo diverso con il lavoratore).

  Tale disposizione è stata abrogata, a partire dal 06/10/2004, per effetto della legge n. 243/2004 (riforma del sistema pensionistico).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.    Occupazione di lavoratori anziani con superbonus   torna su

I commi da 12 a 17 dell’art. 1 della legge – delega sulle pensioni consentono ai lavoratori del settore privato che prolungano il rapporto nel periodo compreso tra il 2004 ed il 31 dicembre 2007 (pur potendo andare in “pensionamento di anzianità”) di godere di un consistente “bonus” pari a circa il 32,70% della retribuzione (tale è la sommatoria tra la contribuzione a carico del dipendente e quella a carico del datore di lavoro). Sul datore di lavoro continueranno a gravare le altre forme previdenziali (malattia, maternità, ecc.). Il “bonus” aggiuntivo è esentasse per effetto di una disposizione aggiuntiva al comma 2 dell’art. 51 del Tuir (lettera i – bis) in base alla quale sono escluse dal reddito le quote di retribuzione derivanti dalla decisione del lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo Ivs per i lavoratori dipendenti. Con l’opzione lavorativa il dipendente rinuncia all’accredito contributivo per il periodo di lavoro successivo. Le disposizioni, per diventare operative, necessitano della emanazione di un decreto legislativo che, peraltro, il Governo ha definito imminente.

L'INPS ha fornito le indicazioni di massima per la presentazione delle domande:

a - le domande hanno effetto giuridico dal 6 ottobre 2004, data di entrata in vigore della legge 243/2004: le istanze già presentante sono, comunque, valide;

b - il bonus decorre dal momento in cui si apre la finestra per la pensione di anzianità, anche se la domanda viene presentata prima;

c - nei periodi di assenza per malattia il lavoratore non ha diritto al bonus, in quanto il datore non è obbligato al versamento contributivo. L'INPS accrediterà, in questo caso, i contributi figurativi. Analogo discorso va fatto per i periodi di integrazione salariale;

d - fino al 31 dicembre 2007 il lavoratore che ha esercitato l'opzione può, in qualsiasi momento, rinunciare al bonus e chiedere il trattamento pensionistico
 

 

 

 

 

 

 

 

23.      Assunzioni nel Meridione   torna su

L’art. 44 della legge n. 448/2001 riconosce uno sgravio triennale per gli incrementi di organico con contratto a tempo indeterminato rispetto alla forza esistente in azienda ai soli assunti nell'anno 2002. Le Regioni interessate sono:  Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.  L’efficacia delle misure agevolative è subordinata ai vincoli posti dalla Comunità Europea.

Benefici contributivi: totali. Essi sono riconosciuti anche alle imprese di nuova costituzione. Il livello occupazionale non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato. I nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di mobilità, di collocamento o essere in CIGS.

Uguale beneficio è riconosciuto in Molise, Abruzzo e nelle zone circoscrizionali confinanti con le Regioni meridionali interessate ove il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale. C’è, tuttavia, il c.d. limite “de minimis” fissato dalla Commissione Europea in euro 100.000 di finanziamenti erogati, a qualsiasi titolo, in un triennio.

L'agevolazione è terminata nel dicembre 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.      Assunzione di operaio edile   torna su

L’art. 29, comma 5, della legge n. 341/1995 prevede alcune agevolazioni per le imprese che assumono operai edili a tempo pieno per i quali le stesse non godono di altre agevolazioni contributive.

Benefici contributivi: riduzione della contribuzione diversa dall’Ivs pari all’11,50%. Tale agevolazione riguarda anche i premi INAIL e scade il 31 dicembre 2006. I lavoratori debbono, tuttavia, essere denunciati alla Cassa Edile cui vanno inviati i relativi versamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.      Assunzione nel settore dell’autotrasporto   torna su

Le imprese che esercitano l’autotrasporto conto terzi usufruiscono di una riduzione da usufruire in sede di autoliquidazione del premio anticipato da versare all’INAIL per i dipendenti addetti alla guida dei veicoli.

Benefici contributivi: la misura è determinata annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il biennio 2001 – 2002 è stata pari al 25%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.       Assunzioni nel settore della pesca    torna su

Benefici contributivi: per il triennio 2001 – 2003 è previsto uno sconto del premio INAIL pari al 70% per il settore della pesca costiera e per quella che si svolge nelle acque interne e lagunari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.      Contratto di lavoro intermittente    torna su

La previsione di tale tipologia contrattuale è prevista dagli articoli. Compresi tra il 33 ed il 40 del D.L.vo n. 276/03

Benefici normativi: Il prestatore di lavoro intermittente (art. 39) è computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di disposizioni di legge o di contratto per l’applicazione di particolari istituti, in proporzione all’orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre. Si ritiene che il semestre di riferimento sia il precedente.

Il contratto di lavoro "a chiamata", in attesa delle determinazioni della contrattazione collettiva è possibile per:

a) giovani disoccupati con età fino a 25 anni e per soggetto con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo ed iscritti nelle liste di mobilità o disponibili al reimpiego;

b) fine settimana, periodi feriali estivi, vacanze natalizie e pasquali (art. 37, comma 1);

c) attività discontinue contenute nel R.D. n. 2657/1923.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.      Contratti di formazione e lavoro  (in esaurimento nel settore privato) torna su

benefici contributivi: la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 ed i conseguenti orientamenti amministrativi hanno fatto sì che uno sgravio contributivo superiore al 25% (comunque riconosciuto e fatta salva la normativa di riferimento) spetti a condizione che il contratto di formazione e lavoro sia stipulato con soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

giovani fino a 25 anni;

giovani fino a 29 anni se laureati;

giovani fino a 32 anni, se disoccupati da oltre dodici mesi;

se la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di formazione e lavoro determina un incremento occupazionale nel Mezzogiorno (art. 15 della legge n. 196/1997), calcolato sull’organico medio dell’impresa intesa nel suo complesso e riferito ai sei mesi precedenti. Ai fini di tale ipotesi vanno computati i dipendenti in forza a tempo indeterminato;

La decisione della Commissione Europea fu impugnata dal Governo italiano presso la Corte Europea di Giustizia che, con sentenza del 7 marzo 2002, ha dato torto al nostro Esecutivo.

Fatta tale premessa si possono ben esaminare i benefici previsti:

benefici contributivi per i contratti di formazione “medio – alti (art. 16, comma 2, lettera a, della legge n. 451/1994):

imprese artigiane: contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti;

imprese commerciali e turistiche del centro – nord con meno di quindici dipendenti: riduzione contributiva del 40%;

imprese non artigiane operanti nel centro – nord: riduzione contributiva del 25%;

imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle aree del centro – nord con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale: contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti;

altri datori di lavoro (Enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese, associazioni professionali, ecc.) operanti nei territori del Mezzogiorno: riduzione contributiva del 50%;

benefici contributivi per i contratti di formazione e lavoro “minimi” (art. 16, comma 2, lettera b, della legge n. 451/1994)

Le agevolazioni sopra riportate spettano “pro rata mensile” soltanto in caso di trasformazione a tempo indeterminato e dopo che sia trascorso un  periodo uguale a quello del contratto di formazione e lavoro.

benefici economici: per effetto di quanto previsto dall’art.16, comma 3, della legge n. 451/1994, i CCNL possono prevedere che per tutta la durata del rapporto il lavoratore sia inquadrato al livello inferiore a quello di destinazione.

benefici normativi: i lavoratori non rientrano nel computo previsto da leggi o CCNL per l’applicazione di particolari istituti (ad eccezione di alcune deroghe previste come per l’applicabilità della legge n.108/1990 sui licenziamenti individuali e per le procedure di CIGS ex legge n. 223/1991).

benefici fiscali: il costo dell’assunto con contratto di formazione e lavoro si detrae dalla base imponibile per l’IRAP.

Tutti questi benefici sono applicabili unicamente ai CFL in corso, in quanto tale tipologia contrattuale è stata abolita nel settore privato dall’art. 86, comma 9, del D.L.vo n. 276/2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.      Tirocini estivi di orientamento   torna su

Erano previsti dall’art. 60 del D.L.vo n. 276/2003 e riguardano per un periodo non superiore a tre mesi, gli studenti di ogni ordine e grado. Non c’è rapporto di lavoro subordinato. E’ previsto un compenso non superiore a 600 euro mensili.

Benefici normativi: salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti massimi percentuali.

  Tale normativa è stata cancellata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.      Assunzioni di soggetti in reinserimento   torna su

L’art. 13 del D.L.vo n. 276/2003 consente alle imprese somministratrici di assumere a termine per un periodo compreso tra 6 e 18 mesi soggetti in mobilità che fruiscano di trattamenti integrativi.

Benefici economici: il trattamento è la risultante della somma tra quanto percepito dall’INPS (che continua ad erogare) ed il livello contrattuale di riferimento.

Benefici contributivi: dai contributi dovuti si detrae l’ammontare della contribuzione figurativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati    torna su

L’art. 14 del D.L.vo n. 276/2003 consente alle imprese che hanno stipulato una convenzione con le cooperative sociali e con il supporto del servizio provinciale di collocamento dei disabili, di computare nella quota d’obbligo, a determinate condizioni, i soggetti assunti dalle cooperative stesse.

E’ previsto un compenso non superiore a 600 euro mensili.

Benefici normativi: computo nell’aliquota complessiva dei disabili assunti dalle cooperative sociali.

 

 

 

 

 

 

La D.P.L. non è responsabile per qualsiasi danno o problema  causato da questo servizio.

Le informazioni contenute nel sito hanno un carattere unicamente informativo.