1.
Contratto di apprendistato

benefici
contributivi: a partire dal 1° gennaio 2007 (comma 773 - Legge
296/2006) la contribuzione a carico dei datori di lavoro che
assumono apprendisti è elevata al 10% delle retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione soltanto le
imprese artigiane e non artigiane, con un numero di addetti fino a 9, per le quali
la contribuzione è dell’1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo
anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni
successivi al secondo.
benefici economici: per tutta la durata del rapporto
la retribuzione del lavoratore è correlata alla percentuale
prevista dal CCNL per il qualificato del livello di riferimento ed
aumenta progressivamente fino ad arrivare nell’ultimo periodo ad
un rapporto quasi paritario.
benefici
normativi: la norma prevede
che gli apprendisti non rientrino nel computo numerico previsto da
leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari
istituti, tranne che non vi sia una esplicita previsione di legge.
benefici
fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base
imponibile su cui si calcola l’IRAP.
La nuova disciplina
sull'apprendistato (artt. 47 - 48 - 49 - 50 del D.L.vo 276/03 lo
prevede:
a) per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione (fino a 18 anni);
b)
professionalizzante (da 18 a 29 anni e 364 giorni - circ. 30/05 - con durata, fatta salva la
previsione dei CCNL, compresa tra 2 e 6 anni);
c) per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione. La retribuzione,
fatta salva la previsione dei CCNL, può essere inferiore fino a 2
livelli rispetto a quella finale.
Contribuzione per gli apprendisti ed indennità di
malattia
.
2.
Giovani in possesso del diploma di qualifica

Benefici
contributivi: l’art. 22 della legge n.56/1987 prevede che
i contributi a carico dei datori di lavoro nei primi 6 mesi dalla
data di inizio del rapporto siano uguali a quelli previsti per gli
apprendisti.
3. Contratto di inserimento

Esso è disciplinato
dagli articoli compresi tra il 54 ed il 59 del D.L.vo n. 276/2003.
L'accordo
interconfederale dell'11/02/04 l'ha ammesso per tutti i settori
produttivi.
Benefici
contributivi: quelli già previsti per i CFL (ad eccezione
della fascia di lavoratori compresi tra i 18 ed i 29 anni) o se
più favorevoli quelli previsti per i contratti di reinserimento ex
art. 20 della legge n. 223/91.
Benefici fiscali:
il costo per la formazione si deduce dalla base imponibile sulla
quale si calcola l'IRAP.
Per effetto del DM 17
novembre 2005 (G.U. n. 25 del 31/01/06) le assunzioni delle donne
nelle regioni Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, consentono lo sgravio contributivo
pari a quello previsto per gli apprendisti.
Benefici
economici: la categoria di inquadramento può essere anche di
due livelli inferiore a quella spettante, salva diversa previsione
del CCNL.
Benefici
normativi: sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative ed istituti.
4.
Lavoratori in mobilità

Benefici
contributivi:
l’assunzione a tempo indeterminato comporta un “bonus
contributivo” analogo a quello previsto per gli apprendisti per
18 mesi.
Anche l’assunzione a
tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi comporta
uno sgravio contributivo per tutta la durata analogo quello
previsto per gli apprendisti.
Per quel che
riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, l’art.2 della legge
n. 451/1994, esclude il beneficio per quei datori di lavoro che
assumono lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti
dalla stessa azienda o da altra che presenti aspetti proprietari
coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo.
Benefici
economici:
l’assunzione a tempo indeterminato comporta l’erogazione del 50%
dell’indennità di mobilità, se goduta.
Benefici
normativi:
l’assunzione di un lavoratore in mobilità consente di “coprire” la
riserva del 12% in favore delle “fasce deboli” prevista dall’art.25,
comma 1, della legge n. 223/1991.
5.
Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale
periodo

Benefici
contributivi: i datori di lavoro non artigiani del centro
nord “godono” di uno sgravio contributivo triennale del 50% in
caso di assunzione a tempo indeterminato. Tali sgravi, validi
anche per le imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione
per un analogo periodo (art.8,c.9,legge n. 407/1990).
Le agevolazioni sono
riconosciute “pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale.
Benefici
normativi: l’assunzione consente la copertura del 12% in
favore delle “fasce deboli”, prevista dall’art. 25, comma 1, della
legge n. 223/1991.
Il "bonus" è
riconosciuto anche se il lavoratore è associato come socio
lavoratore ad una cooperativa di produzione e lavoro.
6.
Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi

Benefici
contributivi:
l’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 riconosce alle imprese,
anche cooperative di produzione e lavoro (attraverso l’ammissione
di soci lavoratori), che non siano in CIGS o che non abbiano
proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi
12 mesi, di assumere lavoratori che si trovino nella condizione
sopra citata, “godendo” per 12 mesi di una contribuzione analoga a
quella prevista per gli apprendisti.
Benefici
economici:
50% dell’importo dell’indennità di mobilità, ridotta di 3 mesi,
calcolata, per quel che concerne la durata, in base dell’età del
lavoratore ed alla ubicazione geografica, così come previsto dalla
legge n. 223/1991.
7.
Contratti di reinserimento (art.
20 legge 223/91)

Benefici
contributivi:
l’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede che
l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in disoccupazione
speciale da oltre 12 mesi comporti una riduzione contributiva del
75% per 12 mesi ( se disoccupati per un periodo non superiore a 2
anni), per 24 mesi (se disoccupati da 2 a 3 anni), per 36 mesi (se
disoccupati da più di 3 anni). Il datore di lavoro può optare per
un esonero contributivo pari al 37,5% per un periodo non superiore
a 72 mesi. I benefici sono riconosciuti “ pro-quota” anche per i
lavoratori assunti a tempo parziale.
Benefici
normativi: i lavoratori sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l’applicazione di
particolari istituti.
8.
Lavoratori assunti dopo l’esperienza delle borse-lavoro

Benefici
contributivi: l’art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 280/1997
riconosce alle imprese, in caso di assunzione a tempo
indeterminato le agevolazioni previste ex art. 8, comma 9, della
legge n. 407/1990. Si rimanda, pertanto, al precedente punto 5.
9.
Lavoratori già impegnati in LSU

Benefici
economici: l’art. 7, comma 1, del D. L.vo n. 81/2000
prevede un contributo pari ad euro 9.296,22 per ciascun soggetto
assunto a tempo indeterminato da datori di lavoro privati, Enti
pubblici economici, cooperative e loro consorzi. In caso di
assunzione a tempo parziale con orario inferiore alle 30 ore
settimanali, il contributo è corrisposto proporzionalmente. E’
prevista la cumulabilità con altri benefici, nei limiti della
normativa comunitaria.
Benefici
contributivi: se l’assunzione è a tempo determinato è
riconosciuto uno sgravio contributivo analogo a quello previsto
per gli apprendisti per un massimo di 12 mesi.
Benefici
normativi: non rientrano nel computo previsto da leggi e
CCNL per l’applicazione di particolari istituti.
10.
Lavoratori disabili

Benefici
contributivi: l’art. 13 della legge n. 68/1999 prevede in
favore dei datori di lavoro privati e degli Enti pubblici
economici che assumono disabili con determinate percentuali di
invalidità una serie di sgravi così sintetizzabili:
fiscalizzazione
totale, per 8 anni, per l’assunzione di un disabile con invalidità
superiore al 79% o con minorazioni ascritte alla prima della III^
categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978;
fiscalizzazione
totale per 8 anni per l’assunzione di un disabile psichico, a
prescindere dal grado di invalidità;
fiscalizzazione per
5 anni nella misura del 50% per l’assunzione di disabile con
percentuale ricompresa tra il 67% ed il 79% o affetto da
minorazioni ascritte tra la quarta e la sesta categoria delle
tabelle annesse al DPR n. 915/1978.
Benefici
economici: rimborso forfetario parziale delle spese necessarie
per la trasformazione del posto per favorire il lavoro dei
disabili con percentuale superiore al 50% o per apprestare
postazioni di telelavoro, o per la rimozione di barriere
architettoniche.
I benefici sono
erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per il
diritto al lavoro dei disabili.
Benefici fiscali:
il costo del disabile assunto si detrae dalla base imponibile su
cui si calcola l’IRAP.
11. Profughi

L’art. 5 della legge
n. 345/1991 prevede che i profughi ed i loro familiari possano
essere assunti con contratto di formazione e lavoro la cui durata
può giungere fino a 36 mesi ed in deroga al limite massimo di età
fissato, in via generale, a 32 anni.
Benefici
contributivi: sono gli stessi previsti per i contratti di
formazione e lavoro;
Benefici
economici: sono gli stessi previsti per i contratti di
formazione e lavoro;
Benefici
normativi: sono gli stessi previsti per i contratti di
formazione e lavoro.
12. Reimpiego
dei dirigenti

L’art. 20 della
legge n. 266/1997 prevede incentivi per le imprese che occupano
fino a 250 dipendenti nel caso in cui assumano dirigenti
disoccupati, sia pure con contratto a termine.
Benefici
contributivi: riduzione del 50% dei contributi per una
durata non superiore a 12 mesi. Propedeutica al riconoscimento è
una convenzione tra Agenzia Regionale per l’Impiego e le OOSS dei
datori di lavoro e dei dirigenti d’azienda.
13.
Assunzioni a tempo parziale ed indeterminato

Il DM 12 aprile
2000, emanato in esecuzione dell’art. 7 della legge n. 451/1994
riconosce a partire dal 3 giugno 2000, per un triennio, una
riduzione dell’aliquota contributiva in favore dei datori di
lavoro privati che assumono, ad incremento dell'organico,
lavoratori a tempo parziale ed indeterminato.
Benefici
contributivi:
Ø
7% con un orario settimanale tra le 20 e le 24 ore;
Ø
10% con un orario settimanale tra le 25 e le 28 ore;
Ø
13% con un orario settimanale tra le 29 e le 32 ore.
Tale disposizione
è stata abrogata dall'art 46 del D.L.vo 276/03.

14.
Contratti a termine per sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa per maternità
L’art. 4 del DPR n.
151/2001 prevede incentivi in favore dei datori di lavoro, con un
organico inferiore ai 20 dipendenti, che assumono, a termine, per
sostituire lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa.
Benefici
contributivi: sgravio contributivo del 50% fino al
compimento di un anno di età del figlio o per un anno dalla data
di adozione o di affidamento. Il beneficio è riconosciuto anche se
viene utilizzato un lavoratore interinale: in questo caso,
l’impresa fornitrice recupera le somme corrispondenti allo sgravio
direttamente dalla società di fornitura. Le medesime agevolazioni
sono riconosciute in favore delle imprese ove operano lavoratrici
autonome: in questo caso, esse hanno una durata massima di 12
mesi.
15.
Cooperative sociali

L’art. 6, comma 1,
della legge n. 381/1991 riconosce alle cooperative sociali
speciali agevolazioni contributive, a condizione che siano
iscritte al registro prefettizio.
Benefici
contributivi: le aliquote complessive sono ridotte a zero,
ad eccezione delle assunzioni di detenuti, internati e ammessi al
lavoro esterno per i quali l’ammontare della riduzione è prevista
da un DM del Ministro di Grazia e Giustizia, di valenza biennale
(art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991).
16.
Detenuti

Le imprese pubbliche
e private che organizzano attività produttiva all’interno degli
istituti penitenziari hanno diritto a riduzioni contributive.
Benefici
contributivi: si rimanda a quanto riportato sub 15 e al
Decreto Interministeriale 09/1/2001 (G.U. n. 193/2001), alla
circolare INPS n. 134/2002, al D.M. 25/02/2002 n. 87 (G.U. n.
107/2002).
17.
Ricerca scientifica

L’art. 5 della legge
n. 449/1997 riconosce, sotto forma di credito d’imposta, alcuni
benefici alle piccole e medie imprese per gli incrementi
d’organico legati alla ricerca scientifica.
Benefici
fiscali:
Ø
euro 7.746,83, fino ad un massimo per azienda di euro
30.987,41 per l’assunzione, anche a termine, di titolari di
dottorato di ricerca o possessori di titolo post-laurea, o
laureati con esperienza nel settore della ricerca;
Ø
60% degli importi per ogni nuovo contratto di ricerca
commissionato da Università, Enti pubblici ed Istituzioni di
ricerca.
18.
Enti “no profit”

L’art. 74 della
legge n. 448/1998 rimanda ad un DPCM le modalità e la decorrenza
affinchè tali imprese sociali godano di tutte le agevolazioni
previste, in via generale, nel settore industriale.
19.
Assunzioni per il periodo 1/01/2000 – 31/12/2002

L’art. 6, commi 9,
10 e 11 della legge n. 448/1999 riconosce un credito d’imposta per
le assunzioni di dipendenti ad incremento dell’organico in
possesso di alcuni requisiti tra loro alternativi: trattamento
CIGS, mobilità, impegno in LSU, trasferimento della residenza
anagrafica per motivi di lavoro, portatore di handicap “ex lege”
n. 104/1992.
Benefici
fiscali: credito d’imposta pari al 19% del valore
dell’alloggio concesso al dipendente che usufruisce dello stesso
per motivi di lavoro.
20.
Incrementi occupazionali per il periodo 1/10/2000 – 31/12/2006

L’art. 7 della legge
n. 388/2000 prevede incentivi di natura fiscale (da far valere in
sede di pagamento di imposte) per le assunzioni a tempo
indeterminato ad incremento degli organici.
Benefici
fiscali: euro 413,16 per ogni mese di riferimento,
elevabili a euro 619,74 nelle zone ad alto tasso di
disoccupazione. Il credito d’imposta spetta a condizione che:
Ø
l’assunto sia di età non inferiore a 25 anni;
Ø
l’assunto non abbia svolto rapporti a tempo indeterminato
da almeno 24 mesi o sia portatore di handicap “ex lege” n.
104/1992;
Ø
l’assunto venga retribuito secondo il CCNL di categoria e
che uguale trattamento sia riservato al personale già in forza;
Ø
il datore di lavoro rispetti le prescrizioni del D. L.vo n.
626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si fa presente,
tuttavia, che con decreto legge n.209/2002, convertito nella legge
265/2002, il bonus fiscale, già sospeso per carenza di fondi dal
decreto interministeriale 1° agosto 2002 (G.U. 6 agosto 2002), è
regolamentato per le assunzioni effettuate a partire dal 7 luglio
2002 nel modo seguente:
a)
è riconosciuto unicamente per le assunzioni conservative
dei livelli occupazionali individuati alla data suddetta;
b)
esso è usufruibile a partire dal 1° gennaio 2003 in 3 rate.
Con l’art. 63
della legge 289/02 è stato nuovamente disciplinato il bonus
fiscale sulle assunzioni ad incremento dell’organico che, già
previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000, aveva subito uno
“stop” nel mese di luglio scorso, per essere, successivamente,
disciplinato dal D.L. n. 209/2002, poi convertito nella legge n.
265/2002.
Il quadro che esce
ora dalla nuova formulazione è un po’ composito, perché
sopravvivono diverse modalità di incentivo che per chiarezza provo
a riassumere.
Innanzitutto i
requisiti: si deve trattare di un lavoratore con più di
venticinque anni, che non ha prestato attività a tempo
indeterminato da oltre ventiquattro mesi e l’azienda deve
corrispondergli il trattamento economico e normativo previsto dal
CCNL (come, del resto, a tutti gli altri dipendenti) e deve essere
in regola con il D.L.vo n. 626/1994.
Periodo 1° gennaio
2001 – 7 luglio 2002
I nuovi assunti sono
computati se ad incremento della media occupazionale del periodo
1° ottobre 1999 – 30 settembre 2000. Il bonus fiscale è di 413,17
euro mensili e sale a 619, 75 euro mensili nelle aree
svantaggiate.
Periodo 8 luglio
2002 – 31 dicembre 2002
I nuovi assunti sono
computati solo se sostituiscono lavoratori oggetto di agevolazione
fino al 7 luglio 2002. Il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e
sale a 619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate.
Periodo 1° gennaio
2003 – 31 dicembre 2003
Se i nuovi assunti
rimpiazzano le unità “agevolate” individuate alla data del 7
luglio 2002 il bonus fiscale è di 413,17 euro mensili e sale a
619,75 euro mensili nelle aree svantaggiate. Se i nuovi assunti
incrementano il numero delle unità agevolate calcolate al 7 luglio
2002, il datore di lavoro potrà usufruire, previa autorizzazione
del centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, di un
bonus mensile pari a 100 euro che diventano 150 se il neo
dipendente ha più di 45 anni. Se l’assunzione è fatta in zona
svantaggiata il bonus mensile sale a 400 euro (450 euro per gli
ultraquarantacinquenni).
Periodo 1° gennaio
2004 – 31 dicembre 2006
Per tutti i datori
di lavoro i nuovi assunti sono computati se incrementano la base
occupazionale calcolata sulla media del periodo 1 agosto 2001 – 31
luglio 2002. Il bonus fiscale è di 100 euro mensili che diventano
150 se il neo dipendente ha più di 45 anni. Se l’assunzione è
fatta in zona svantaggiata il bonus mensile sale a 400 euro (450
euro se il lavoratore ha più di 45 anni). Anche in questo caso
l’istanza va presentata al centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un modello che dovrebbe
essere pronto entro il 31 gennaio 2003.
21. Occupazione di lavoratori anziani (ora
abrogata)

L’art. 75 della legge
n. 388/2000 ed il DM 23 marzo 2001 consentono ai lavoratori che
hanno conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia di
continuare a lavorare usufruendo di alcune agevolazioni. Tale
prosecuzione è con contratto a termine ( il primo ha una durata
biennale, tranne che, nel frattempo, non si maturi la pensione di
vecchiaia), rinnovabile più volte, fino alla maturazione della
pensione di anzianità.
Benefici
contributivi: l’onere contributivo è azzerato sia per il
datore di lavoro che per il lavoratore.
Benefici
economici: il lavoratore aumenta la propria retribuzione,
quantomeno per la percentuale a suo carico (8,89%), sulla quale,
peraltro, va ad incidere l’IRPEF. Il datore risparmia il 23,81%
dovuto per la contribuzione a suo carico (salvo accordo diverso
con il lavoratore).
Tale disposizione è stata abrogata, a partire
dal 06/10/2004, per effetto della legge n. 243/2004 (riforma del
sistema pensionistico).
22.
Occupazione di lavoratori anziani con superbonus

I commi da 12 a 17
dell’art. 1 della legge – delega sulle pensioni consentono ai
lavoratori del settore privato che prolungano il rapporto nel
periodo compreso tra il 2004 ed il 31 dicembre 2007 (pur potendo
andare in “pensionamento di anzianità”) di godere di un
consistente “bonus” pari a circa il 32,70% della retribuzione
(tale è la sommatoria tra la contribuzione a carico del dipendente
e quella a carico del datore di lavoro). Sul datore di lavoro
continueranno a gravare le altre forme previdenziali (malattia,
maternità, ecc.). Il “bonus” aggiuntivo è esentasse per effetto di
una disposizione aggiuntiva al comma 2 dell’art. 51 del Tuir
(lettera i – bis) in base alla quale sono escluse dal reddito le
quote di retribuzione derivanti dalla decisione del lavoratore di
rinunciare all’accredito contributivo Ivs per i lavoratori
dipendenti. Con l’opzione lavorativa il dipendente rinuncia
all’accredito contributivo per il periodo di lavoro successivo. Le
disposizioni, per diventare operative, necessitano della
emanazione di un decreto legislativo che, peraltro, il Governo ha
definito imminente.
L'INPS ha fornito le
indicazioni di massima per la presentazione delle domande:
a - le domande hanno
effetto giuridico dal 6 ottobre 2004, data di entrata in vigore
della legge 243/2004: le istanze già presentante sono, comunque,
valide;
b - il bonus decorre dal momento in cui si apre la finestra per la
pensione di anzianità, anche se la domanda viene presentata prima;
c - nei periodi di assenza per malattia il lavoratore non ha
diritto al bonus, in quanto il datore non è obbligato al
versamento contributivo. L'INPS accrediterà, in questo caso, i
contributi figurativi. Analogo discorso va fatto per i periodi di
integrazione salariale;
d - fino al 31 dicembre 2007 il lavoratore che ha esercitato
l'opzione può, in qualsiasi momento, rinunciare al bonus e
chiedere il trattamento pensionistico
23.
Assunzioni nel Meridione

L’art. 44 della
legge n. 448/2001 riconosce uno sgravio triennale per gli
incrementi di organico con contratto a tempo indeterminato
rispetto alla forza esistente in azienda ai soli assunti nell'anno
2002. Le Regioni interessate sono: Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna. L’efficacia delle misure agevolative
è subordinata ai vincoli posti dalla Comunità Europea.
Benefici
contributivi: totali. Essi sono riconosciuti anche alle
imprese di nuova costituzione. Il livello occupazionale non deve
subire riduzioni nel corso del periodo agevolato. I nuovi
dipendenti devono essere iscritti nelle liste di mobilità, di
collocamento o essere in CIGS.
Uguale
beneficio è riconosciuto in Molise, Abruzzo e nelle zone
circoscrizionali confinanti con le Regioni meridionali interessate
ove il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale.
C’è, tuttavia, il c.d. limite “de minimis” fissato dalla
Commissione Europea in euro 100.000 di finanziamenti erogati, a
qualsiasi titolo, in un triennio.
L'agevolazione è
terminata nel dicembre 2005.
24.
Assunzione di operaio edile

L’art. 29, comma 5,
della legge n. 341/1995 prevede alcune agevolazioni per le imprese
che assumono operai edili a tempo pieno per i quali le stesse non
godono di altre agevolazioni contributive.
Benefici
contributivi: riduzione della contribuzione diversa dall’Ivs
pari all’11,50%. Tale agevolazione riguarda anche i premi INAIL e
scade il 31 dicembre 2006. I lavoratori debbono, tuttavia, essere
denunciati alla Cassa Edile cui vanno inviati i relativi
versamenti.
25. Assunzione nel settore
dell’autotrasporto

Le imprese che
esercitano l’autotrasporto conto terzi usufruiscono di una
riduzione da usufruire in sede di autoliquidazione del premio
anticipato da versare all’INAIL per i dipendenti addetti alla
guida dei veicoli.
Benefici
contributivi: la misura è determinata annualmente con decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il biennio
2001 – 2002 è stata pari al 25%.
26.
Assunzioni nel settore della pesca

Benefici
contributivi: per il triennio 2001 – 2003 è previsto uno
sconto del premio INAIL pari al 70% per il settore della pesca
costiera e per quella che si svolge nelle acque interne e
lagunari.
27.
Contratto di lavoro intermittente

La previsione di
tale tipologia contrattuale è prevista dagli articoli. Compresi
tra il 33 ed il 40 del D.L.vo n. 276/03
Benefici
normativi: Il prestatore di lavoro intermittente (art. 39) è
computato nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di
disposizioni di legge o di contratto per l’applicazione di
particolari istituti, in proporzione all’orario di lavoro svolto
nell’arco di ciascun semestre. Si ritiene che il semestre di
riferimento sia il precedente.
Il contratto di
lavoro "a chiamata", in attesa delle determinazioni della
contrattazione collettiva è possibile per:
a) giovani
disoccupati con età fino a 25 anni e per soggetto con più di 45
anni espulsi dal ciclo produttivo ed iscritti nelle liste di
mobilità o disponibili al reimpiego;
b) fine settimana,
periodi feriali estivi, vacanze natalizie e pasquali (art. 37,
comma 1);
c) attività
discontinue contenute nel R.D. n. 2657/1923.
28.
Contratti di formazione e lavoro
(in
esaurimento nel settore privato)

benefici
contributivi: la decisione della Commissione Europea dell’11
maggio 1999 ed i conseguenti orientamenti amministrativi hanno
fatto sì che uno sgravio contributivo superiore al 25% (comunque
riconosciuto e fatta salva la normativa di riferimento) spetti a
condizione che il contratto di formazione e lavoro sia stipulato
con soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
giovani fino a 25
anni;
giovani fino a 29
anni se laureati;
giovani fino a 32
anni, se disoccupati da oltre dodici mesi;
se la trasformazione
a tempo indeterminato del contratto di formazione e lavoro
determina un incremento occupazionale nel Mezzogiorno (art. 15
della legge n. 196/1997), calcolato sull’organico medio
dell’impresa intesa nel suo complesso e riferito ai sei mesi
precedenti. Ai fini di tale ipotesi vanno computati i dipendenti
in forza a tempo indeterminato;
La decisione della
Commissione Europea fu impugnata dal Governo italiano presso la
Corte Europea di Giustizia che, con sentenza del 7 marzo 2002, ha
dato torto al nostro Esecutivo.
Fatta tale premessa
si possono ben esaminare i benefici previsti:
benefici
contributivi per i contratti di formazione “medio – alti (art.
16, comma 2, lettera a, della legge n. 451/1994):
imprese artigiane:
contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti;
imprese commerciali
e turistiche del centro – nord con meno di quindici dipendenti:
riduzione contributiva del 40%;
imprese non
artigiane operanti nel centro – nord: riduzione contributiva del
25%;
imprese operanti nel
Mezzogiorno e nelle aree del centro – nord con un tasso di
disoccupazione superiore alla media nazionale: contribuzione
analoga a quella prevista per gli apprendisti;
altri datori
di lavoro (Enti pubblici economici, liberi professionisti,
consorzi di imprese, associazioni professionali, ecc.) operanti
nei territori del Mezzogiorno: riduzione contributiva del 50%;
benefici
contributivi per i contratti di formazione e lavoro “minimi”
(art. 16, comma 2, lettera b, della legge n. 451/1994)
Le agevolazioni sopra riportate spettano
“pro rata mensile” soltanto in caso di trasformazione a tempo
indeterminato e dopo che sia trascorso un periodo uguale a quello
del contratto di formazione e lavoro.
benefici
economici: per effetto di quanto previsto dall’art.16, comma
3, della legge n. 451/1994, i CCNL possono prevedere che per tutta
la durata del rapporto il lavoratore sia inquadrato al livello
inferiore a quello di destinazione.
benefici normativi: i lavoratori non
rientrano nel computo previsto da leggi o CCNL per l’applicazione
di particolari istituti (ad eccezione di alcune deroghe previste
come per l’applicabilità della legge n.108/1990 sui licenziamenti
individuali e per le procedure di CIGS ex legge n. 223/1991).
benefici fiscali: il costo
dell’assunto con contratto di formazione e lavoro si detrae dalla
base imponibile per l’IRAP.
Tutti questi
benefici sono applicabili unicamente ai CFL in corso, in quanto
tale tipologia contrattuale è stata abolita nel settore privato
dall’art. 86, comma 9, del D.L.vo n. 276/2003.
29.
Tirocini estivi di orientamento

Erano previsti
dall’art. 60 del D.L.vo n.
276/2003
e riguardano per un periodo non superiore a tre
mesi, gli studenti di ogni ordine e grado. Non c’è rapporto di
lavoro subordinato.
E’ previsto un
compenso non superiore a 600 euro mensili.
Benefici
normativi: salvo diversa previsione dei contratti collettivi,
non sono previsti limiti massimi percentuali.
Tale normativa è stata cancellata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005.
30.
Assunzioni di soggetti in
reinserimento

L’art. 13 del D.L.vo
n.
276/2003
consente alle imprese somministratrici di assumere a termine per
un periodo compreso tra 6 e 18 mesi soggetti in mobilità che
fruiscano di trattamenti integrativi.
Benefici
economici: il trattamento è la risultante della somma tra
quanto percepito dall’INPS (che continua ad erogare) ed il livello
contrattuale di riferimento.
Benefici
contributivi: dai contributi dovuti si detrae l’ammontare
della contribuzione figurativa.
31.
Cooperative sociali e inserimento
dei lavoratori svantaggiati

L’art. 14 del D.L.vo
n.
276/2003
consente alle imprese che hanno stipulato una
convenzione con le cooperative sociali e con il supporto del
servizio provinciale di collocamento dei disabili, di computare
nella quota d’obbligo, a determinate condizioni, i soggetti
assunti dalle cooperative stesse.
E’ previsto un
compenso non superiore a 600 euro mensili.
Benefici
normativi: computo nell’aliquota complessiva dei disabili
assunti dalle cooperative sociali.
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