| Lavoro
subordinato |
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Cassazione: distinzione tra lavoro autonomo e subordinato |
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Con sentenza n. 4797 del 9 marzo
2004, la Cassazione ha affermato che ai fini della distinzione del
rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, pur non potendosi
prescindere dalla volontà dei contraenti, tenendo presente il “nomen iuris”
dalle stesse adottato, elemento fondamentale è l’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare,
estrinsecantesi in ordini specifici oltre che in una vigilanza ed un
controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi con
riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle
modalità della sua attuazione. |

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Distinzione tra lavoro subordinato ed associativo |
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La Cassazione, con sentenza n. 19475 del
19 dicembre 2003, ha affermato che in tema di distinzione fra
contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione
lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con
retribuzione legata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra
le 2 fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si
inserisce l'apporto della prestazione lavorativa. dovendosi verificare
l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento
essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al
rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle
perdite (nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative
per evasioni contributive, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di
merito che, alla luce di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto
di associazione, quali il controllo della gestione dell'impresa da parte
dell'associato ed periodi rendiconto dell'associante e della circostanza
che gli associati, già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato,
avevano continuato a svolgere la loro attività lavorativa, con le modalità
precedenti, aveva escluso la sussistenza dell'associazione in
partecipazione. |

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Subordinazione nel rapporto scolastico |
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La Cassazione, con sentenza n. 5508 del
18
marzo 2004, ha affermato che nel rapporto tra lavoratore scolastico e
scuola il rapporto di lavoro subordinato si configura sulla base dei
seguenti elementi:
a) orario di insegnamento ed attività ausiliarie stabilite dalla scuola;
b) retribuzione fissata in misura indipendente dal numero degli alunni;
c) utilizzazione di strumenti didattici conferiti dall’Istituto;
d) assenza di rischio;
e) partecipazione ai consigli di classe ed agli scrutini;
f) esistenza di un potere disciplinare. |

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Elementi della subordinazione
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Con sentenza n. 17549 del 19
novembre 2003, la Cassazione ha affermato che la caratteristica
principale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa
come vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, che
deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che
nell’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione
delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata rispetto
alle loro peculiarità. |

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Contratto
di lavoro subordinato nelle congregazioni religiose: requisito
dell'onerosità
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Con
sentenza n. 16774 del 7 novembre 2003, la Cassazione ha affermato
che ai fini della subordinazione, occorre che la prestazione venga
retribuita: ciò non si configura nel caso di una religiosa che insegna e
fa opere di assistenza all’interno di una congregazione religiosa, in
conformità con le finalità della stessa. |

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Lavoro
subordinato, convivenze familiari e religiose
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Con sentenza n. 17096 del 2
dicembre 2002, la Cassazione ha affermato che l’attività didattica
svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi ma nell’ambito
della propria congregazione e quale componente di essa, non costituisce
prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta,
come tale, alla disciplina sulla prestazione di lavoro subordinato, bensì
opera di evangelizzazione, in adempimento dei fini della congregazione
stessa e regolata esclusivamente dal diritto canonico ex artt. 1 e 2 della
legge n. 810/1929 e 7 della Costituzione. |

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Contratto
di lavoro subordinato e conflitto d’interessi
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Con
sentenza n. 16708 del 26 novembre 2002, la Cassazione ha
affermato che il conflitto d’interessi, se conosciuto o conoscibile dal
terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante su
domanda del rappresentato, ricorre allorquando il primo sia portatore di
interessi incompatibili con quelli del secondo. |

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Pubblico
impiego: mutamento di mansioni nei servizi di trasporto pubblico
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Con
sentenza n. 12119 del 9 agosto 2002, la Cassazione ha
affermato che in considerazione delle esigenze attinenti il servizio
pubblico di trasporto, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende
autoferrotranviarie è regolato da una disciplina speciale, sicchè, in
tema di inquadramento dei dipendenti, non trova applicazione l’art. 2103
c.c. ma il R.D. n. 148/1931, All. A art. 3, che attribuisce al datore di
lavoro un amplissimo "ius variandi", con facoltà di trasferire
l’agente da un servizio ad un altro non soltanto nell’ambito della
stessa qualifica o di altra equivalente ma anche quando ciò determini un
cambiamento "in peius". |

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Socio
amministratore di società e lavoro subordinato
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Con
sentenza n. 7465 del 21 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che la qualifica di socio ed amministratore di una società di
capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è
compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello
dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto
assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo
dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.
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Lavoro
subordinato: nozione
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Con sentenza n. 7310 del 20 maggio
2002, la Cassazione ha affermato che un rapporto di lavoro subordinato
può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno
specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all’univoca
volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il “nomen iuris”)
del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle
prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di
assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, sebbene rimanga
identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva o
negativa) del giudice di merito – la cui reale prosecuzione come
rapporto di lavoro subordinato anche dopo la sua convenzionale
qualificazione come rapporto di lavoro autonomo deve essere dimostrata dal
lavoratore stesso – è incensurabile in sede di legittimità, se
adeguatamente motivata. |

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Lavoro
subordinato: criteri distintivi
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Con
sentenza n. 4682 del 2 aprile 2002, la Cassazione torna a
parlare degli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato
osservando che il cardine di tutto è rappresentato dall’assoggettamento
del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, peraltro
configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore
o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse. Gli altri
elementi quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura
meramente sussidiaria e non decisiva.
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Lavoro
subordinato e sicurezza sul lavoro
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Con
sentenza n. 7726 del 27 febbraio 2002, la quarta Sezione
Penale della Cassazione ha affermato che in materia di sicurezza sul
lavoro si può parlare di lavoratore subordinato anche in quelle ipotesi
in cui il lavoro non sia eseguito con continuità quotidiana ma avvenga
nelle esecuzioni di ordini impartiti dal datore di lavoro, senza alcuna
autonomia discrezionale.
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Nozione di lavoro
subordinato |
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Con sentenza n. 2842
del 26 febbraio 2002, la Cassazione si è nuovamente occupata dei
criteri di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporti di
lavoro autonomo affermando che, ai fini della distinzione, assume valore
determinante l'accertamento dell'obbligo contrattuale di porre a
disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con
continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale
impartite dall'imprenditore e in funzione dei programmi cui è destinata
la produzione, per il perseguimento dei fini propri del datore di lavoro. |
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Natura
del rapporto per l’amministratore di società
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Con sentenza n. 2861 del 26
febbraio 2002, la Cassazione ha affermato che in tema di società
cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega
l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è
un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né
come rapporto di lavoro subordinato, né come rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, orientandosi le prestazioni piuttosto
nell’area delle prestazioni professionali autonome. E’, pertanto,
legittima la previsione statutaria della gratuità.
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Lavoro
subordinato: nozione e criteri distintivi |
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Con sentenza n. 14664 del 21
novembre 2001, la Cassazione è tornata sui criteri identificativi
della subordinazione affermando che il requisito fondamentale del rapporto
di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale
discende dall'emanazione di specifici ordini, oltrechè dall'esercizio di
un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle
prestazioni. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con
riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al
modo della sua attuazione.
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Distinzione
tra lavoro autonomo e subordinato: "nomen iuris" |
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Con sentenza n. 6570 del
19 maggio 2000, la Cassazione ha ricordato che ai fini della distinzione
tra lavoro autonomo e subordinato occorre andare oltre il "nomen
iuris" e riferirsi al concreto atteggiarsi del rapporto fin dal
momento della sua instaurazione. Gli elementi che determinano la
sussistenza della subordinazione sono l'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale, il suo assoggettamento al potere gerarchico
e disciplinare. Vi sono poi altri elementi sussidiari da valutare
globalmente come la retribuzione predeterminata da pagare a scadenze fisse
e l'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al
lavoratore. |

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Contratto
Formazione e Lavoro |
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Contratto di formazione e
lavoro stipulato durante un rapporto a tempo indeterminato
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Con
sentenza n. 16969 dell’11 novembre 2003, la Cassazione ha
affermato che il contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di
un rapporto a tempo indeterminato (e pertanto con lo stesso datore di
lavoro di questo preesistente rapporto) è affetto da nullità per
illiceità della causa, atteso che in tale ipotesi si determina la
trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sé precario,
con l’apposizione di un termine in un’ipotesi non prevista dalla
legge. |
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Contratto di formazione e
lavoro: forma scritta
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Con
sentenza n. 3120 del 3 marzo 2003, la Cassazione ha
affermato che la forma scritta nel contratto di formazione e lavoro non è
surrogabile da dichiarazioni unilaterali delle parti, come la
comunicazione di assunzione al servizio per l’impiego o la
qualificazione del rapporto sul libretto di lavoro. Da ciò ne consegue
che il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato. |
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Contratto di formazione e
lavoro: criteri per la formazione
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Con sentenza n. 1006 del 23
gennaio 2003, la Cassazione ha affermato che lo svolgimento
dell’attività formativa deve essere adeguata ed effettivamente idonea
ad attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. |
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Contratto di formazione e
lavoro: nullità e poteri di diffida dell’ispettore del lavoro
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Con
sentenza n. 29 del 7 gennaio 2003, la Cassazione ha
affermato che nel nostro ordinamento esistono due diversi meccanismi
sanzionatori (art. 3, comma 9, legge n. 863/1984 e art. 8, comma 8, legge
n. 407/1990) per i casi in cui il contratto di formazione e lavoro sia
posto in essere fuori dalle ipotesi previste ovvero non possa raggiungere
i risoltati per i quali è stato introdotto nel nostro ordinamento.
L’ipotesi della conversione è attivabile soltanto dal lavoratore con
un’azione giudiziaria di natura "civilistica". La revoca dei
benefici contributivi fin dalla costituzione del rapporto con diffida
dell’ispettore del lavoro è un potere che per legge è riconosciuto
soltanto a lui e non all’ispettore dell’INPS e si pone sul piano
"amministrativo". La diffida, dunque, non ha alcun nesso
necessario con la conversione, nel senso che non occorrono la stessa e la
successiva inottemperanza del datore di lavoro per poter operare la
conversione ai soli fini civilistici. |
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INPS: recupero dei
contributi per CFL nulli |
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Con
sentenza n. 23 del 7 gennaio 2003 la Corte di Cassazione ha
affermato che in caso di Contratti di formazione lavoro nulli (in quanto
il lavoratore era già stato formato per quella qualifica), non è
necessaria la preventiva diffida dell'ispettore del lavoro prevista
dall'art. 8, comma 8, della legge 407/90, in quanto si tratta di contratto
"ab origine" nullo per i quali è ininfluente il discorso
formativo. |
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Contratto di formazione e
lavoro: stipula nel corso di un rapporto a termine
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Con
sentenza n. 8250 del 6 giugno 2002, la Cassazione ha
affermato che anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a
tempo determinato può ritenersi validamente concluso un contratto di
formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal
comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o
di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto
di lavoro con mansioni diverse, in quanto in tali situazioni il contratto
di formazione e lavoro può assolvere pienamente alla sua ragione causale,
quale mezzo idoneo a promuovere l’acquisizione di nuove professionalità
(nell’interesse del lavoratore), oltre che l’esatto adempimento delle
diverse mansioni (nell’interesse del datore di lavoro). |
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Contratti di formazione e
lavoro: trasformazione "ab origine" del rapporto |
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Con
sentenza n. 5363 del 13 aprile 2002, la Cassazione ha
affermato che il rilevante inadempimento degli obblighi formativi non
sanabile in tempo utile, comporta la trasformazione dall’inizio di un
contratto di formazione e lavoro in uno a tempo indeterminato senza
vincoli formativi. Ciò discende dal fatto che la formazione, per
esplicito riferimento normativo, costituisce una vera e propria
obbligazione del datore di lavoro. Nel caso di specie la Corte aveva
esaminato un ricorso di un giovane che, assunto con contratto di
formazione e lavoro da un istituto di credito siciliano, aveva visto il
proprio rapporto trasformato dopo i due anni di durata e chiedeva il
riconoscimento "ab initio" del contratto di lavoro subordinato,
con i conseguenti vantaggi economici. L’addestramento teorico era
iniziato dopo circa diciotto mesi, mentre per quel che riguardava
l’addestramento pratico il giovane non aveva ricevuto alcun insegnamento
particolare né era stato affiancato a lavoratori già qualificati ed
aveva ricevuto soltanto le normali istruzioni che la banca impartisce a
tutti i neo assunti (a prescindere dal tipo di contratto stipulato).
L’orientamento
seguito dalla Suprema Corte con questa sentenza è difforme da uno
precedente riportato nella decisione n. 1907/2001, con la quale si affermò
che qualunque fosse stata la formazione impartita (quindi anche se minore
o difforme rispetto al progetto iniziale approvato) ciò che era
importante e decisivo era l’inserimento definitivo del lavoratore
nell’organizzazione aziendale.
Vale
la pena di ricordare come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190
del 1997, avesse affermato che la funzione principale del contratto di
formazione e lavoro è quella di agevolare i giovani a superare il
“gap” tra la scuola ed il mondo del lavoro. |
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Simulazione
nei contratti di formazione e lavoro |
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Con sentenza n. 8562 del
1° marzo 2001, la seconda Sezione penale della Cassazione ha stabilito
che commette il delitto di truffa aggravata nei confronti dello Stato e
dell'INPS chi, dopo aver denunciato l'instaurazione di contratti di
formazione e lavoro, di fatto ponga in essere con i propri dipendenti
normali rapporti di lavoro subordinato, versando i contributi in misura
inferiore al dovuto. |

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Obblighi
formativi nel contratto di formazione e lavoro |
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Con sentenza n. 1907 del
9 febbraio 2001, la Cassazione ha affermato che il discostamento (anche
non lieve) dagli obblighi previsti dal programma di formazione non
comporta la conversione del contratto ai sensi dell'art. 3 della legge n.
863/1984, qualora si accerti in concreto il raggiungimento della sua
prevalente finalità, che è quella di consentire al giovane un ingresso
"guidato" nel mondo del lavoro, con il superamento del
"gap" determinato dalle precedenti esperienze esclusivamente
scolari. |

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Apprendistato |
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Apprendista adolescente:
orario di lavoro
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Con
sentenza n. 9516 del 3 marzo 2003, la terza Sezione Penale
della Cassazione, ha affermato che nel caso di apprendista adolescente (età
compresa tra i 15 ed i 18 anni) l’orario di lavoro non può superare i
limiti di orario previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n.
977/1967, più rigorosi di quelli ipotizzati, in via generale, dall’art.
10 della legge n. 35/1955, e che l’orario di istruzione non può
aggiungersi a quello di lavoro, senza comportare il superamento dei
particolari limiti prescritti “ratione aetatis”, che invece devono
ritenersi riferiti al tempo complessivamente impiegato, sia per
l’esecuzione delle prestazioni lavorative vere e proprie, sia per
l’apprendimento teorico del lavoro. |

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Contratto
a termine |
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Contratto a tempo determinato e nullità del termine |
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Con sentenza n. 995 del 22 gennaio
2004, la Corte di Cassazione ha affermato che dalla dichiarazione di
nullità del termine apposto al rapporto di lavoro non discende
automaticamente il diritto del lavoratore ad essere retribuito: è
necessario, infatti, che lo stesso offra la propria prestazione, mettendo
in “mora accipiendi” il datore di lavoro. |

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Lavoratori interinali:
quando scatta la trasformazione |
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Con
la sentenza n. 3020 del 27 febbraio 2003 la Corte di
Cassazione è intervenuta sulla correlazione esistente tra il contratto di
fornitura ed il contratto che lega l'Agenzia interinale ed il dipendente
temporaneo. La Suprema Corte ha osservato che nel caso in cui le date di
utilizzazione del lavoratore fissate nei due contratti non corrispondano
ed il lavoratore continui a prestare la propria opera presso l'impresa
utilizzatrice dopo la data fissata nel contratto stipulato con l'agenzia
interinale, il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato
presso il datore di lavoro che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione. |

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Prescrizione dei crediti
di lavoro derivanti da distinti contratti a termine
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Con
sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003, la Cassazione ha
affermato che nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più
contratti a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine
prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955,
n. 2 e 2956, n. 1, c.c. inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel
corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per
quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale
momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti
scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente
da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia
sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo intercorrenti tra un
rapporto lavorativo e quello successivo, stante la "tassatività"
delle elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e
2942 c.c. e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là
delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste. |

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Contratto a termine:
forma scritta
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Con
sentenza n. 17674 dell’11 dicembre 2002, la Cassazione ha
affermato che per la valida costituzione del contratto di lavoro a termine
, pur essendo ammissibile che la dichiarazione di volontà e
l’apposizione del termine siano contenuti in documenti separati,
sussiste la necessità che la lettera di assunzione del datore di lavoro
contenga anche la sottoscrizione del lavoratore apposta in un momento
anteriore o, almeno, contemporaneo all’inizio del rapporto.
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Contratto a termine
illegittimo e tutela reintegratoria
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Con
sentenza n. 14381 dell’8 ottobre 2002, le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato che, nell’ipotesi di scadenza di un
contratto illegittimamente stipulato e di comunicazione al lavoratore, da
parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non è applicabile
la norma dell’art. 18 della legge n. 300/1970, sebbene la conversione
del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia diritto al
lavoratore di riprendere il suo posto.
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Contratto a termine per i
dirigenti
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Con
sentenza n. 13326 del 12 settembre 2002, la Cassazione ha
riconosciuto la validità del termine di durata del rapporto di lavoro
nella misura massima prevista per i dirigenti di azienda (5 anni per
effetto dell’art. 10, comma 4, D.L.vo n. 368/2001) ed al di fuori dei
casi consentiti per i lavoratori in possesso di qualifica inferiore, pur
se la qualifica di dirigente sia stata convenuta derogando il contratto
collettivo e indipendentemente dalle mansioni effettivamente svolte ex
art. 2103 c.c. .
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Contratto a termine: non
applicabilità al settore agricolo ed adeguamento retributivo
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Con
sentenza n. 12409 del 22 agosto 2002, la Cassazione ha
ribadito che la disciplina specifica prevista per i contratti a termine
non trova applicazione al settore agricolo. Per quel che concerne una
eventuale rivendicazione di retribuzione legata all’art. 36 della
Costituzione, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito può
utilizzare criteri equitativi facendo riferimento alla natura
dell’attività svolta dall’impresa, alla quantità ed alla qualità
del lavoro prestato, alle condizioni personali e familiari del lavoratore
.
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Maternità e contratto a
tempo determinato
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Con
sentenza n. 9864 del 6 luglio 2002, la Cassazione ha
affermato che non si rinviene alcuna norma che imponga alla lavoratrice
gestante di notiziare, al momento della stipula del contratto, il datore
di lavoro del proprio stato. Né un siffatto obbligo può ricavarsi, pur
quando la lavoratrice viene assunta con contratto a tempo determinato, dai
canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e
1375 c.c. o da altro generale principio del nostro ordinamento,
considerato che l’accoglimento di una diversa opinione condurrebbe a
ravvisare nello stato di gravidanza e puerperio di cui agli articoli 16 e
17 del D. L.vo n. 151/2001 un ostacolo all’assunzione al lavoro della
donna e finirebbe, così, per legittimare operazioni ermeneutiche
destinate a minare in maniera rilevante la tutela apprestata a favore
delle lavoratrici madri.
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Contratto a termine:
qualificazione
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Con
sentenza n. 7468 del 21 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che anche dopo la riforma ex D. L.vo n. 368/2001 il contratto a
termine mantiene una collocazione speciale rispetto alla tipologia
tradizionale dell’obbligazione di lavoro.
Nell’ipotesi
di assunzione per un giorno, rientrante nella previsione convenzionale
riguardante speciali servizi di durata temporalmente limitata, non è
necessario fornire la prova dell’imprevedibilità, straordinarietà od
eccezionalità del servizio, quanto, invece, dell’effettiva
utilizzazione del lavoratore per il relativo disbrigo.
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Contratto a termine e
forma scritta |
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Con sentenza n. 15801 del
14 dicembre 2001, la Cassazione ha ribadito che l'indicazione del termine
iniziale della prestazione deve esser precedente o contestuale all'inizio
della prestazione lavorativa e non può esser sostituito da singoli atti
relativi alla procedura di avviamento o da un contratto stipulato
successivamente all'inizio della stessa. |

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Lavoratori
stranieri e contratto a termine
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Con sentenza n. 9407
dell’11 luglio 2001, la Cassazione ha sostenuto che la normativa sui
contratti a termine non può trovare ostacolo nel fatto che sulla
conclusione del rapporto possa incidere un provvedimento dell’autorità
amministrativa (es. Questura) con il quale sia stata, a priori,
fissata la scadenza del permesso di soggiorno. La Suprema Corte ha
argomentato tale indirizzo sostenendo che il principio di parità di
trattamento e di diritti con i cittadini italiani non può essere precarizzato. Il requisito del termine con atto scritto non può,
quindi, essere surrogato dall’atto dell’autorità
amministrativa: da ciò ne consegue che non è legittima la tesi secondo
cui alla scadenza del permesso il rapporto si conclude automaticamente per
impossibilità sopravvenuta della prestazione. E’ pur vero che è
vietata l’occupazione del lavoratore extracomunitario privo del permesso
di soggiorno e della autorizzazione al lavoro in corso di validità, ma da
ciò la Corte non fa discendere automaticamente la risoluzione del
rapporto, in quanto l’atto amministrativo può essere rinnovato. La
Cassazione fa, poi, una distinzione giuridica affermando che la cessazione
della validità del permesso non comporta la risoluzione del rapporto ma
soltanto una sospensione da ogni effetto giuridico ed economico e può
costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3
della legge n. 604/1966.
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Part-time |
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Lavoro
a tempo parziale: modificazione dell’orario a seguito di accordo
collettivo
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Con
sentenza n. 3898 del 17 marzo 2003, la Cassazione ha
affermato che è scusa dal potere gestionale del datore di lavoro una
modifica unilaterale (non concordata con il dipendente) dei tempi della
prestazione, sebbene autorizzata dalla contrattazione aziendale. |

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Disabili:
Contratto a tempo parziale |
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Con sentenza n. 14823 del
22 novembre 2001, la Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale
il contratto a tempo parziale è compatibile con il sistema del
collocamento obbligatorio, purchè lo stesso sia riferibile alla libera
volontà del lavoratore, restando irrilevanti le esigenze produttive
dell’impresa. |

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Criteri
di assunzione |
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Bando di concorso e
criteri di assunzione
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Con
sentenza n. 570 del 19 gennaio 2002, la Cassazione ha ribadito che è
affetta da nullità assoluta la clausola di un bando di concorso di un
Ente pubblico il quale subordini l’assunzione dei vincitori alla
inesistenza di vincoli di parentela con propri dipendenti. La motivazione
addotta è che tale "status" è estraneo alla professionalità dei
lavoratori. |
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Tipologie
varie |
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Trattamento illecito dei dati personali |
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Con sentenza n. 30134 del 9 luglio 2004, la terza Sezione
Penale della Cassazione ha
affermato che il trattamento illecito dei dati personali, attuato in
violazione della normativa prevista in materia di privacy, non costituisce
reato se da ciò non è derivato un concreto e significativo danno
all'interesse dei soggetti passivi.
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Patto di prova ed assunzione obbligatoria |
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Con sentenza n. 1458 del 27 gennaio 2004, la Cassazione ha
affermato che nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato, il
recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla
disciplina limitativa del licenziamento individuale, anche per quanto
riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto
una formale comunicazione delle ragioni del recesso.
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La fornitura di personale - raccordo tra la legge
1369/60 ed il d.l.vo 276/03 |
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Con sentenza n. 2583 del 26 gennaio 2004, la terza Sezione
Penale della Cassazione ha affrontato, per la prima volta, il rapporto tra
il D. L.vo n. 276/2003 e le leggi precedenti che avevano vietato e, poi,
parzialmente ammesso, a determinate condizioni, la fornitura di personale.
Partendo da una condanna di un imprenditore ex art. 1 della legge n.
1369/1960 confermata in appello, la Suprema Corte ha effettuato una
disamina della normativa, caratterizzatasi con il progressivo superamento
del monopolio pubblico del collocamento, già affermato dalla legge n.
264/1949 e confermato dalla legge n. 1369/1960, avvenuto con la legge n.
196/1997 (che legittimava le imprese fornitrici di lavoro interinale
autorizzate dal Ministero del Lavoro) e con l’art. 10 del D. L.vo n.
469/1997 che ha consentito, anche in questo caso previa autorizzazione
ministeriale, l’esercizio della mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro. In tale quadro, ricorda la Cassazione come la legge n. 1369/1960
trovasse applicazione in caso di mediazione non autorizzata (Cass. Terza
Sezione Penale, n. 1055 del 14 gennaio 2003).
Passando, poi, ad esaminare le novità introdotte con il D. L.vo n.
276/2003 la Suprema Corte si è soffermata sia sull’albo ministeriale
istituito in cinque sezioni, che sul contratto di somministrazione
distinto da quello dell’appalto, che sull’apparato sanzionatorio previsto
dall’art. 18 che, infine, sulla somministrazione fraudolenta (art. 28)
finalizzata ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo.
Alla luce delle considerazioni espresse circa le novità introdotte la
Cassazione si è chiesta se, ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p., i fatti
puniti dalle orme abrogate non costituiscano più reato ai sensi delle
norme sopravvenute, ovvero se, ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.p., i
fatti puniti dalle norme abrogate sono ancora punibili a norma della legge
sopravvenuta.
La Corte ha ricordato di essersi già pronunciata, in passato, circa la
permanenza della legge n, 264/1949 e della legge n. 1369/1960, pur dopo
l’emanazione sia della legge n. 196/1997 che del D. L.vo n. 469/1997. Ma
il problema si pone, oggi, in modo diverso atteso che il D. L.vo n.
276/2003 ha espressamente abrogato le norme sanzionatorie previste dalle
prime due leggi sopra citate e le ha sostituite con nuove norme
incriminatrici.
Prima di entrare nel merito del problema la Cassazione ha ricordato i
principi in materia di continuità normativa affermati dalle Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 25887 del 16 giugno 2003) per i quali ricorre la c.d.
“abrogatio sine abolitione” se i fatti costituenti reato secondo la legge
anteriore sono punibili secondo la legge posteriore, mentre se alcuni
fatti puniti dalla legge anteriore restano fuori dal perimetro normativo
della nuova fattispecie penale ricorre una abrogazione con effetto
parzialmente abolitivo.
Alla luce di tali premesse, la Suprema Corte ha osservato che, considerate
le fattispecie tipiche, quella di illecita mediazione nella fornitura di
manodopera punita dall’art. 27 della legge n. 264/1949 è solo parzialmente
abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di
cui all’art. 18, comma primo, secondo e terzo periodo, del D. L.vo n.
276/2003. Da ciò ne discende che i fatti di intermediazione commessi da
soggetti privati non formalmente autorizzati, che erano già puniti sulla
base della legge precedente, restano punibili anche con la nuova legge,
con la conseguente applicazione della normativa più favorevole ex art. 2,
comma 3, c.p.. Da ciò discende, altresì, che altri fatti divenuti, nel
frattempo, legittimi, restano fuori dalla norma incriminatrice e non
possono essere puniti neppure se commessi sotto il vigore della norma
abrogata.
Proseguendo nella sua disamina, la Corte ha osservato che risulta più
complesso il rapporto tra la fattispecie penale già contemplata dagli
articoli 1 e 2 della legge n. 1369/1960 e quella introdotta dall’art. 18
comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo, del D. L.vo n. 276/2003,
in quanto appare di più incerta applicazione il criterio della coincidenza
strutturale tra le due fattispecie.
I primi due commi dell’art. 1 della legge n. 1369/1960 avevano una
formulazione estremamente ampia e la fattispecie abrogata puniva sia il
committente che l’appaltatore nelle ipotesi in cui c’era una qualsiasi
prestazione lavorativa con impiego di manodopera assunta dall’appaltatore
ma di fatto alle dipendenze del committente. La nuova fattispecie, invece,
punisce (sempre, come prima, con un’ammenda proporzionale al numero dei
lavoratori ed alle giornate lavorative) sia chi esercita attività non
autorizzate, che l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
lavoro fornita da soggetti non abilitati o comunque al di fuori dei casi
previsti dalla legge.
Se si tiene presente la chiara opzione non formalistica del Legislatore
per cui i contratti valgono per il loro contenuto effettivo e non per il
“nomen iuris” e se si considera la distinzione tra somministrazione di
lavoro ed appalto di servizi effettuata all’art. 29, secondo la quale
sussiste l’appalto soltanto nel caso in cui l’organizzazione dei mezzi
produttivi, la direzione dei lavoratori ed il rischio d’impresa ricadono
sull’appaltatore, se ne deve concludere, ha affermato la Cassazione, che
ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoro fornite da
altri, assumendosi però l’organizzazione dei mezzi, la direzione dei
lavoratori e il rischio d’impresa si concretizza una somministrazione di
manodopera che resta vietata e penalmente sanzionata se priva dei
requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal D. L.vo n. 276/2003.
Da ciò ne consegue, da un punto di vista interpretativo che ciò che per
l’art. 1, comma 3, della legge n. 1369/1960 era considerato appalto di
mere prestazioni di lavoro, perché l’appaltatore impiegava capitali,
macchine e attrezzature fornite dal committente, è ora qualificato come
somministrazione di lavoro ed è ugualmente punito se esercitato da
soggetti non abilitati o fuori dalle ipotesi previste dalla nuova legge.
In questo senso, secondo i parametri precisati dalle Sezioni Unite, anche
in questa ipotesi si verifica una abrogazione parziale della fattispecie
penale precedente, in quanto solo alcuni fatti puniti dalla legge abrogata
non costituiscono più reato (le somministrazioni di lavoro da parte di
agenzie private abilitate e nei casi consentiti), mentre altri fatti
continuano ad essere puniti (le somministrazioni di lavoro da parte di
soggetti non abilitati o fuori dai casi consentiti, che la legge abrogata
puniva come appalti di mere prestazioni di lavoro). |

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Presunzione, non assoluta, di gratuità nelle
prestazioni tra coniugi |
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Con sentenza n. 18284 del 28 novembre 2003, la Cassazione ha
affermato che per la prova di un rapporto di lavoro tra persone legate da
un vincolo di parentela, affinità o coniugio, anche non conviventi,
sussiste una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative. Tale
presunzione non è, però, assoluta o così rigorosa, come nel caso di
rapporto di lavoro tra coniugi, da escludere in modo assoluto la prova
contraria. |

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Lavoro
interinale: nozione e struttura |
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Con
sentenza n. 3020 del 27 febbraio 2003, la Cassazione è
intervenuta sul rapporto di lavoro interinale affermando che lo stesso si
realizza attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro
temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro. Esso è caratterizzato
da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico produttiva del
lavoratore; in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro
temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della
disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto base) ed
al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento
della impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dell'art.10
l. 196/97, con la conseguenza che in caso di contrasto fra il termine
finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto
nel contratto di fornitura, ai fini predetti, ha rilievo unicamente il
termine contenuto nel primo contratto; il contenuto di detto contratto è
rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perché ad essa
si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi
negozi ontologicamente fra loro collegati che danno luogo ad un rapporto
indivisibile trilaterale; sul lavoratore, attesa la sua posizione nel
contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del
contenuto dello stesso.
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Rapporto
di lavoro parasubordinato: caratteristiche
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Con
sentenza n. 16582 del 25 novembre 2002, la Cassazione ha
affermato che fra i rapporti parasubordinati le cui controversie sono
attribuite ex art. 409 cpc alla competenza del Giudice del Lavoro sono
inclusi, purchè si concretino in una prestazione di opera coordinata e
continuativa – tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di
"facere"
riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo.
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Dipendenti
del Senato: autodichia e giurisdizione
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Con
sentenza n. 16267 del 19 novembre 2002 le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato che le controversie inerenti il rapporto
di lavoro
del personale dipendente dal Senato della Repubblica esulano dalla
competenza sia del giudice ordinario che di quello amministrativo in
quanto spettano, uin via esclusiva, al Senato ed ai suoi organi.
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Contratto
collettivo: efficacia del recesso unilaterale
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Con
sentenza
n. 14827 del 18 ottobre 2002, la Cassazione ha
sostenuto che, in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo
e della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione, il contratto
collettivo spiega la propria operatività nell’area dell’autonomia
privata, per cui la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata
per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne
consegue che deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi
vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa
anche la facoltà di recesso unilaterale, in quanto essa è rispondente
all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in
relazione ai contratti collettivi di diritto comune.
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Contrattazione
collettiva: formazione degli usi aziendali
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Con
sentenza n. 7200 del 17 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che per la formazione dei c.d. "usi
aziendali" occorre un ripetuto comportamento del datore di lavoro che
si inserisce direttamente ed automaticamente nel contratto individuale
(comunque, in senso migliorativo, rispetto al CCNL) .
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Lavoro
a domicilio: nozione
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Con
sentenza n. 7328 del 22 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che con il lavoro a domicilio si realizza una forma di
decentramento produttivo caratterizzato dal fatto che l’oggetto della
prestazione non viene in rilievo come risultato, ma come energie
lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro
eseguito all’interno dell’azienda. Il vincolo della subordinazione è
qualificato non tanto dall’elemento della collaborazione, intesa come
svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell’impresa,
quanto da quello tipico dell’inserimento dell’attività lavorativa nel
ciclo produttivo dell’azienda, di cui il lavoratore a domicilio diventa
elemento ancorchè esterno.
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Socio
amministratore di società e lavoro subordinato
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Con
sentenza n. 7465 del 21 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che la qualità di socio ed amministratore di una società di
capitali composta da due soli soci, è compatibile con la qualifica di
lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della
subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio –
dirigente alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale
amministrativo formato dai due medesimi soci.
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Lavoro
a domicilio: nozione
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Con
sentenza n. 5840 del 22 aprile 2002, la
Cassazione ha affermato che con il lavoro a domicilio si realizza una
forma di decentramento produttivo: l’oggetto della prestazione viene in
rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in
maniera complementare e sostitutiva rispetto all’attività eseguita
all’interno dell’azienda. Il vincolo della subordinazione richiamato
dalla legge n. 877/1973 è quello tipico dell’inserimento dell’attività
lavorativa nel ciclo produttivo dell’azienda, di cui il lavoratore a
domicilio diventa elemento ancorchè esterno.
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Collaborazioni
coordinate e continuative: presupposti
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Con
sentenza n. 5698 del 19 aprile 2002, la Cassazione ha
fissato gli elementi che debbono ricorrere perché si possa invocare
l’art. 409, n. 3, cpc per la devoluzione della controversia al
tribunale, inteso quale giudice del lavoro. Essi sono:
a)
continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel
tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del
committente;
b)
coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto
inserimento nell’organizzazione aziendale;
c)
personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto
sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una
struttura di natura materiale.
Non
è necessario che la prestazione consti di un’attività diversa da
quella abitualmente esercitata dal prestatore, né che tale prestazione
sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o personale
subordinato, essendo peraltro irrilevante che il suddetto prestatore
agisca in regime di autonomia o di subordinazione.
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Soci di
cooperative e di altre società: assoggettabilità all’assicurazione
INAIL |
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Con
sentenza n. 5382 del 15 aprile 2002, la Cassazione ha
stabilito l’assoggettabilità all’obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro sia dei soci delle cooperative, che dei soci di ogni
altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo
della società , in tutte quelle ipotesi in cui gli stessi svolgono
attività lavorativa di tipo manuale, in modo permanente o avventizio, o
attività non manuale (cioè intellettuale) di sovraintendenza al lavoro
altrui.
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Contratto
di associazione in partecipazione: elemento essenziale riferimento agli
utili d’impresa
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Con
sentenza n. 1420 del 4 febbraio 2002, la Cassazione ha
affermato che nel contratto di associazione in partecipazione il quale
mira, nel quadro di un rapporto sinallagmatico con elementi di aleatorietà,
al perseguimento di finalità in parte analoghe a quelle dei contratti
societari, è elemento costitutivo essenziale, come si evince chiaramente
dall’art. 2549 c.c., la pattuizione a favore dell’associato di una
prestazione correlata agli utili d’impresa e non ai ricavi, i quali
ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il
risultato economico effettivo dell’attività dell’impresa.
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Natura
del rapporto dei medici convenzionati |
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Con sentenza n. 14026
del 12 novembre 2001, le Sezioni Unite della Cassazione hanno
affermato che la disciplina delle visite mediche di controllo "ex
lege" n. 638/1983 prevede prestazioni d'opera professionale
nell'ambito di una attività autonoma continuativa svolta in regime
convenzionale e, quindi, estranea, data l'assenza di subordinazione, alla
fattispecie del pubblico impiego. Da ciò ne consegue che le relative
controversie sono devolute alla cognizione del giudice ordinario. |

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Patto
di prova |
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Lavoratori
disabili: patto di prova |
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Con sentenza n. 3920 del 18 marzo
2002, la Cassazione ha affermato che il sistema legislativo di
protezione dei disabili, pur consentendo il controllo giudiziario sul
corretto esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro,
non richiede che l’indicazione dei motivi del licenziamento sia
contestuale alla manifestazione della volontà di recesso dal
rapporto durante il periodo di prova, sicchè l’assenza di un motivo
contestuale all’atto della risoluzione non può, di per sé, incidere
sulla validità e l’efficacia del medesimo. |

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Lavoratore
disabile: patto di prova |
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Con sentenza n. 15943 del
17 dicembre 2001, la Cassazione ha stabilito che il recesso del datore di
lavoro durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa
del licenziamento individuale, non richiedendo una formale comunicazione
delle ragioni del recesso. Il lavoratore può, tuttavia, contestare
l'illegittimità dell'atto, sostenendo in giudizio che l'esito negativo è
stato determinato o influenzato dall'obbligo di assunzione previsto dalla
legge. Vale la pena di ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione con
sentenza n. 1766 del 27 marzo 1979, ritenendo ammissibile il patto di
prova, hanno precisato che l'oggetto dello stesso deve essere limitato
alla capacità residua dell'invalido, senza alcun riferimento al
rendimento medio del lavoratore valido. |

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Patto di prova: contenuto
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Con
sentenza n. 15307 del 4 dicembre 2001, la Cassazione ha
affermato che il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve
risultare non solo da atto scritto, ma anche contenere la specifica
indicazione delle mansioni da espletare, in relazioni alle quali il datore
di lavoro dovrà esprimere la propria valutazione sull’esito della
prova; a tal fine, mentre non può ritenersi sufficiente la mera
indicazione del reparto aziendale ove si svolgerà la prova del
lavoratore, il riferimento al sistema classificatorio contenuto nella
contrattazione collettiva può integrare la necessaria specificazione
delle mansioni, ove le classificazioni contengano una nozione dettagliata
del profilo professionale, idonea a specificare l’effettiva struttura
delle mansioni e non si limitino ad un’indicazione positiva o negativa
della preparazione professionale necessaria allo svolgimento delle
mansioni medesime. |
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Lavoratore disabile o
protetto (orfano, coniuge superstite, profugo): patto di prova |
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Con
sentenza n. 13525 del 30 ottobre 2001, la Cassazione, nel
confermare la legittimità del patto di prove in tutti quei casi nei quali
l’assunzione avviene per effetto della normativa sul collocamento
obbligatorio dei disabili, ha affermato due principi:
a)
il giudice di merito può verificare la validità o meno del recesso del
datore di lavoro, impedendo che quest’ultimo basi l’esito negativo
della prova, attraverso un riscontro con il rendimento dei c.d. lavoratori
"sani";
b)
il patto di prova è apponibile anche ai rapporti dei lavoratori che,
seppur non invalidi, sono ugualmente protetti dalla legge (profughi,
orfani, coniugi superstiti) ed anche rispetto ad essi si applica il "controllo
giudiziale" correlato ad una eventuale elusione dell’obbligo di
legge. |
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Periodo
di prova: mancato superamento |
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Con sentenza n. 9948
del 21 luglio 2001, la Cassazione ha ritenuto che nel potere
discrezionale del datore di lavoro in ordine alla valutazione del
comportamento del lavoratore, rientri non soltanto l'accertamento sulla
capacità professionale, ma anche quello relativo alla correttezza
complessiva ed al modo con il quale si manifesta la sua personalità
(nel caso di specie la Corte ha ritenuto pienamente legittimo il recesso
dell'imprenditore il quale aveva valutato negativamente la circostanza
che il lavoratore, nella domanda di assunzione, avesse
"negato" la sussistenza di precedenti penali a suo carico). |

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Malattia |
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Malattia del disabile e periodo di comporto |
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Con sentenza n. 7730 del 23 aprile
2004 la Cassazione ha affermato che nell'ipotesi di lavoro con
invalido assunto obbligatoriamente, le assenze per malattia collegate con
lo stato di invalidità non possono essere incluse nel periodo di comporto
ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro se l'invalido
sia adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche. |
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Visite fiscali di controllo |
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Con sentenza n. 4247 del 2 marzo
2004 la cassazione ha affermato che l’obbligo di presenza domiciliare
nelle ore destinate alla visita ispettiva di controllo può essere superato
dal lavoratore che affermi la contemporanea effettuazione di una visita
medica, esclusivamente sulla base di un impedimento molto serio che sia
tale da rendere gli accertamenti sanitari non compatibili con il rispetto
delle fasce orarie di reperibilità. |
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Malattia: periodo di
comporto e richiesta di ferie
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Con
sentenza n. 3028 del 27 febbraio 2003, la Cassazione ha
affermato che, in linea generale, gli interessi particolari dei singoli
prestatori di lavoro possono essere presi in considerazione dal datore di
lavoro, al fine di determinare il periodo di fruizione delle ferie, solo
se gli sono portati a conoscenza; più in particolare: la fruizione delle
ferie durante la malattia si pone potenzialmente in contrasto con il
principio di (possibile) incompatibilità tra godimento delle ferie e
malattia, di modo che solo ove sussista una richiesta del lavoratore, che
intenda privilegiare l'interesse a prevenire l'esaurimento del periodo di
comporto, può ipotizzarsi la sua collocazione in ferie in costanza di
denunciata malattia. |
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Malattia: visita di
controllo ed oneri a carico del lavoratore
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Con
sentenza n. 15766 del 9 novembre 2002, la Cassazione ha
affermato che, sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n.
78/1988, il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia
all’esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad
assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in
stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede.
Pertanto, su lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionato alla
situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità
e richiede, in caso di indifferibilità dell’allontanamento dal
domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all’organo di
controllo. |
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Malattia: criteri per la
determinazione del periodo di comporto |
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Con
sentenza n. 13396 del 13 settembre 2002, la Cassazione ha
affermato che, in applicazione dei principi di logica, la base annua cui
va rapportato il periodo di comporto (nel caso di specie, pari a 180
giorni), si identifica nell’anno solare, cioè nell’intervallo di 365
giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall’inizio della
malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del
licenziamento. |
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Licenziamento, periodo di
comporto e matrimonio
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Con
sentenza n. 5065 del 9 aprile 2002, la Cassazione ha
affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto
intimato entro l’anno dalla celebrazione del matrimonio è attuato per
causa di matrimonio vigendo la presunzione legale, che non può essere
superata se non al verificarsi delle ipotesi tassativamente indicate dalla
legge. |
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Periodo di comporto:
sospensione per fruizione delle ferie |
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Con sentenza n. 15594
del 17 dicembre 2001, la Cassazione ha stabilito il principio
secondo il quale un lavoratore assente per malattia può mutare il titolo
dell’assenza richiedendo ferie già maturate. Ciò sospende il decorso
del periodo di comporto anche se dopo tale richiesta il dipendente abbia
fatto richiesta, in costanza di malattia, di un periodo di aspettativa non
retribuita con decorrenza anteriore al godimento delle ferie stesse. |
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Malattia
grave: comunicazione prima della scadenza del periodo di comporto
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Con
sentenza n. 14475 del 19 novembre 2001, la Cassazione ha
affermato che in caso di tubercolosi o altra malattia grave per la quale
la legge o il contratto prevedono la conservazione del posto per periodo
eccedenti il limite massimo di comporto, incombe sul lavoratore l'onere
della comunicazione della natura della malattia al proprio datore di
lavoro, prima che lo stesso eserciti la facoltà di recesso ex art. 2110
C.C. alla scadenza del comporto ordinario.
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Malattia:
certificato e luogo di degenza
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Con
sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha
affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore,
nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore,
l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve
indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e
di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.
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Maturazione
delle ferie durante la malattia |
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Con
sentenza n. 14020 del 12 novembre 2001, le Sezioni Unite della Cassazione
hanno stabilito che la maturazione delle ferie non trova limiti ostativi
nella sospensione del rapporto dovuta a malattia e che l’autonomia
privata trova un limite insuperabile, per quel che riguarda la loro
durata, nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli
dell’assenza per malattia. Le Sezioni Unite hanno affrontato anche il
problema relativo alla circostanza che dopo una lunga malattia il
lavoratore richieda un periodo di ferie. Esso è stato risolto
positivamente, nel senso dell’accoglibilità della richiesta, in base
alla necessità che il diritto alle ferie, irrinunciabile, sia esercitato
in condizioni di salute, o almeno in condizioni fisiche compatibili con la
funzione di riposo e di ricreazione.
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Retribuzioni
varie |
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Assegni
familiari per gli extracomunitari |
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Con sentenza n. 16795 del 25
agosto 2004, la Cassazione, operando una distinzione tra residenza
anagrafica ed effettiva presenza nel nostro Paese dei familiari del
lavoratore extracomunitario, ha affermato che ai fini della decorrenza del
sostegno economico correlato alla corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare, non conta il perfezionamento amministrativo della
congiunzione ma l'arrivo in Italia dei familiari (la questione trae
origine dal fatto che l'INPS, in un caso risalente al 1997, aveva
riconosciuto l'assegno soltanto dal giorno in cui i familiari erano stati
iscritti anagraficamente tra la popolazione residente nel comune del
capofamiglia). |

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Prescrizione dei crediti |
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Con sentenza n. 11644 del 22
giugno 2004, la Cassazione ha affermato che la prescrizione
quinquennale in costanza del rapporto di lavoro del crediti del dipendente
non decorre se lo stesso non si è instaurato regolarmente anche quando è
applicabile la tutela dell’art. 18 della legge n. 300/1970 contro il
licenziamento illegittimo. La Suprema Corte afferma tale principio in
quanto il lavoratore si trova, comunque, in una situazione di particolare
debolezza. |

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Danno
biologico ed esenzione IRPEF |
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Con sentenza n. 11186 dell’11
giugno 2004, la sezione tributaria della Cassazione ha affermato che
le somme erogate a titolo di risarcimento per danno biologico hanno natura
risarcitoria e non sono soggette a tassazione IRPEF. |

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Premio
di rendimento: natura contributiva
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Con sentenza n. 7154 del 9 maggio
2003, la Cassazione ha affermato che la corresponsione continuativa di
un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare,
anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione. |

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Indennità
di disoccupazione: presupposti
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Con sentenza n. 14956 del 23
ottobre 2002, la Cassazione ha affermato che ai fini del computo delle
settantotto giornate di attività di lavoro per il riconoscimento
dell’indennità ordinaria di disoccupazione, deve tenersi conto non solo
delle giornate di effettivo lavoro, ma anche di quelle (non lavorate) per
le quali sussista l’obbligo di contribuzione, come le giornate di ferie,
ma anche quelle che, comunque maturate in relazione all’attività
lavorativa prestata nell’anno di riferimento e dunque, in tal senso,
"interne" al rapporto, non siano godute durante il periodo
lavorativo, bensì siano "sostituite" da un’indennità ( es.
ferie non godute) corrisposta alla cessazione del medesimo rapporto. |

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Retribuzione
per lavoro a cottimo
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Con sentenza n. 17407 del 6
dicembre 2002, la Cassazione ha affermato che per i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto non è
configurabile un diritto all’adeguamento di tale corrispettivo alle
variazioni disposte per il lavoro straordinario, con riferimento alle
prestazioni lavorative che si siano svolte nel normale orario di lavoro.
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Retribuzione
e riduzione tariffaria: imponibile previdenziale
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Con
sentenza n. 10716 del 22 luglio 2002, la Cassazione,
intervenendo su alcune riduzioni tariffarie operate da una compagnia di
assicurazione in virtù degli obblighi derivanti dalla contrattazione
collettiva, ha osservato che le stesse hanno natura retributiva e sono,
quindi, assoggettabili alla contribuzione previdenziale, dal momento che
si traducono in un vantaggio economico dipendente dal rapporto di lavoro.
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Retribuzione:
compensi aggiuntivi per festività lavorate
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Con
sentenza n. 10309 del 16 luglio 2002, la Cassazione ha
stabilito che qualora la festività ricorra di domenica, ai lavoratori
retribuiti in misura fissa che in tale giorno riposino, spetta anche
un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera. Ciò
trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non
coincidessero con la domenica, il lavoratore fruirebbe di un giorno in più
di riposo e la misura fissa della sua retribuzione lo priverebbe, in
mancanza di siffatta previsione normativa, di un corrispondente compenso.
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Somme
erogate da fondi aziendali: retribuzione imponibile
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Con
sentenza n. 5202 dell’11 aprile 2002, la Cassazione ha affermato che le
somme erogate da fondi aziendali hanno natura retributiva e funzione
previdenziale e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai
fini del versamento dei contributi obbligatori, dal momento che non
rientrano in alcuna delle eccezioni previste dall’art. 12 della legge n.
153/1969. |

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Retribuzione:
minaccia indiretta finalizzata alla corresponsione di un salario inferiore
al CCNL
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Con sentenza n. 5166
dell’11 febbraio 2002, la Cassazione Penale ha affermato che la
sussistenza di un accordo individuale tra datore e dipendente finalizzato
a corrispondere una retribuzione inferiore al CCNL non è di per sé
sufficiente ad escludere il reato di estorsione: il giudice di merito deve
accertare se la condotta dell’indagato sia stata posta in essere nella
sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno
attraverso un comportamento che, al di là dell’aspetto contrattuale,
ponesse concretamente la vittima in uno stato di soggezione. |

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Processo
del lavoro: mancata contestazione dei conteggi |
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Con sentenza n. 761
del 23 gennaio 2002, le Sezioni Unite della Cassazione hanno
stabilito che nelle cause di lavoro la mancata contestazione dei conteggi
da parte del datore di lavoro convenuto comporta l'integrale accoglimento
della domanda solo per i fatti posti a base dei calcoli. |

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Nozione
di retribuzione e contrattazione |
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Con sentenza n. 132 dell'8 gennaio
2002, la
Cassazione ha sostenuto che la eventuale disparità di trattamento tra
lavoratori della medesima posizione, una volta che sia stato rispettato il
dettato del CCNL, non costituisce titoli per ottenere la differenza
economica o il risarcimento del danno. Nel caso di specie, la Corte ha
ritenuto legittimo l'accordo sindacale in vigore presso l'azienda che
aveva escluso i lavoratori neo-assunti dal diritto di percepire il c.d.
E.D.R "elemento distinto della retribuzione". |

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Lavoro
straordinario degli autotrasportatori
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Con
sentenza n. 16098 del 20 dicembre 2001, la Cassazione ha
affermato che in tema di accertamento del lavoro prestato da un
autotrasportatore
e, quindi, dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente i
dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da
controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi
registrati e rappresentati, non possono fornire da soli piena prova,
stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né
dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né
dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la
presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o
rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se
anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti
dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei
propri poteri istruttori
. |

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Agenti
e rappresentanti: retribuzione proporzionata
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Con
sentenza n. 15661 del 12 dicembre 2001, la Cassazione ha
affermato che il principio costituzionale relativo al diritto del
lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità
del lavoro prestato, oltrechè sufficiente alle esigenze minime personali
e familiari, è indubbiamente inapplicabile a quelle prestazioni che pur
prevalentemente personali e coordinate, siano caratterizzate dalla
imprenditorialità, sotto il profilo del ruolo svolto da fattori
produttivi non riconducibili alla mera attività lavorativa del
contraente, e della determinante influenza dei rischi tipici di impresa
sul risultato economico rilevante ai fini del compenso. |

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Indennità
estero: natura retributiva |
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Con
sentenza n. 15656 del 12 dicembre 2001, la Cassazione ha affermato che la
natura retributiva dell'indennità all'estero è tale non soltanto
per la funzione compensativa derivante dal disagio e dalla maggiore
gravosità. |

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Giusta
retribuzione: determinazione
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Con
sentenza n. 14211 del 15 novembre 2001, la Cassazione ha
affermato che la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 della
Costituzione, nei casi in cui le parti non aderiscono ai contratti
collettivi di settore stipulati, non comporta l'automatica adesione alle
tariffe minime previste dagli stessi. Infatti, secondo la Corte, si può
procedere anche alla loro riduzione in ragione delle modeste dimensioni
dell'impresa. Tale sentenza si pone in linea con il principio già
affermato nella sentenza n. 12528 del 12 novembre 1998, secondo la quale
in tema di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., la disciplina
collettiva adottata come parametro non può trovare applicazione
automatica soprattutto per quanto concerne speciali istituti retributivi
riservati all'autonomia contrattuale (come i compensi aggiuntivi,
integrativi dei minimi salariali o la 14^ mensilità).
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Indennità
di mensa e retribuzione
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Con sentenza n. 14198 del 14 novembre
2001,
la Cassazione ha stabilito che la mensa, come istituto contrattuale,
rientra nella busta paga, anche per quel che concerne gli istituti
correlati, soltanto allorché è accompagnato da una indennità
sostitutiva e solo in misura corrispondente al valore dell’indennità.
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| CIGS:
risarcimento del danno e prescrizione |
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Con sentenza n. 13926
del 9 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che il
comportamento del datore di lavoro il quale non consenta ad un proprio
dipendente di rientrare in servizio dopo un periodo di integrazione
salariale, seguendo il criterio prefissato della rotazione, costituisce
un illecito contrattuale. Da ciò ne consegue che il lavoratore ha
diritto a chiedere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. . Tale
diritto è assoggettato alla prescrizione ordinaria (cinque anni), anche
nella ipotesi in cui sia stato quantificato sulla base delle
retribuzioni non percepite. |
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| Giornalisti
: iscrizione all’albo |
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Con sentenza n. 13778
del 7 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che la
prestazione giornalistica di un soggetto privo dell’iscrizione
all’albo è da considerare come resa da un soggetto privo del
requisito e l’eventuale iscrizione dell’organismo professionale non
può avere effetti retrodatati. Ovviamente, secondo un indirizzo gia
espresso dalla Suprema Corte il 1° giugno 1998, il contratto di
lavoro stipulato con un soggetto non iscritto all’albo è invalido ma
non illecito nell’oggetto e nella causa e, pertanto, il lavoratore ha
diritto, per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, al
trattamento economico relativo all’attività espletata. |
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| Dimissioni
per giusta causa e richiesta di risarcimento |
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Con sentenza n. 13782
del 7 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che, pur in
presenza di dimissioni per giusta causa (es. molestie sessuali,
comportamenti illeciti, ingiuriosi od illegali del datore di lavoro),
non spetta al lavoratore alcun risarcimento ulteriore rispetto
all’indennità di preavviso che compete ex art. 2119 c.c. . La
sentenza che si annota si sofferma sulla questione se per il susseguente
stato di disoccupazione il lavoratore dimissionario abbia diritto ad un
risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. . La Suprema Corte esclude tale
possibilità sostenendo che, pur se è vero che nei contratti a
prestazioni corrispettive è ammissibile la richiesta di risarcimento
del danno, è anche vero che il contratto di lavoro ha una disciplina
speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dall’art. 1453 c.c.
. Il danno susseguente alla risoluzione del rapporto di lavoro per
inadempimento del datore di lavoro è stato, infatti, determinato dal
Legislatore con la corresponsione di una indennità pari al a quella di
preavviso: ovviamente, resta salvo il diritto al risarcimento per tutti
i danni eventualmente verificatisi ma diversi dalla risoluzione
anticipata del rapporto. Da ciò ne consegue che le dimissioni per
giusta causa non vanno considerate, ai fini dell’applicabilità dei
danni verso il datore di lavoro, come un licenziamento illegittimo od
ingiustificato. |
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Lavoro straordinario:
richiesta del compenso - onere probatorio |
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Con
sentenza n. 12695 del 17 ottobre 2001, la Cassazione ha ribadito che
l’onere probatorio relativo al pagamento delle prestazioni
lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro, è a carico del
lavoratore. L’altra parte, infatti, non ha l’onere di dimostrare
l’insussistenza di circostanze non dedotte dal ricorrente, né di
fornire la prova contraria se l’attore viene meno all’onere
probatorio. |

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Reintegrazione: natura
risarcitoria delle somme dovute ed eccezione di "aliunde perceptum" |
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Con sentenza n. 12534
del 15 ottobre 2001, la Cassazione ha confermato che le somme
dovute dal datore di lavoro a seguito di sentenza di reintegra hanno
natura risarcitoria. Dopo aver affermato tale principio la Corte ha,
altresì, sostenuto che l’eventuale eccezione avanzata dal datore di
lavoro circa la percezione di altro reddito di lavoro da parte del
lavoratore (perché, nel frattempo, ha trovato un’altra occupazione c.d.
aliunde perceptum) presenta caratteristiche di mera difesa ed è
proponibile anche in appello, in quanto non si configura come un
allargamento della materia su cui si deve decidere. Ovviamente, spetta al
datore di lavoro provare, con i mezzi che la legge gli mette a
disposizione, che il lavoratore ha percepito un altro reddito. |
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Lavoro parasubordinato:
determinazione della retribuzione dovuta |
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Con sentenza n. 11210
del 22 agosto 2001, la Cassazione ha ritenuto che nella
determinazione del compenso per un’attività di lavoro parasubordinata,
una volta accertata l’inesistenza del rapporto subordinato, il giudice
possa liquidare il compenso facendo riferimento ai criteri individuati
dall’art. 2225 c.c. . Ciò è possibile, tuttavia, al termine di un iter
logico motivato attraverso il quale il giudice di merito abbia accertato
l’impossibilità oggettiva di una determinazione certa dell’importo
dovuto. Da qui la valutazione equitativa che trae spunto dalla norma
sopra riportata secondo la quale il corrispettivo, se non è convenuto
dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali
o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e
al lavoro necessario per ottenerlo. |
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Danno
biologico e morale: risarcimento dei danni non patrimoniali |
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Con
sentenza n. 8182 del 16 giugno 2001 la Cassazione ha stabilito che
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorso al
lavoratore e limita l'azione risarcitoria di quest'ultimo al danno
differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di
responsabilità penali ex. art. 10 DPR n. 1124/1965: in sostanza,
l'assicurazione copre il danno patrimoniale legato alla riduzione della
capacità lavorativa e non il danno alla salute o quello morale di cui
all'art. 2059 C.C. che il lavoratore, in armonia con i principi ricavabili
dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, può
rivendicare ove sussistano i presupposti di responsabilità del datore di
lavoro.
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Contribuzioni
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Contributi prescritti e
costituzione di rendita vitalizia |
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Con sentenza n. 9305 del 15 maggio 2004, la Cassazione ha
affermato che la costituzione di una rendita vitalizia sostitutiva dei
contributi non versati e prescritti presuppone sia l’accertamento
dell’effettivo svolgimento del rapporto che l’inadempimento del datore.
L’iniziativa della costituzione della rendita può partire sia dal datore
di lavoro che dal lavoratore: tuttavia, quest’ultimo può provvedere
autonomamente soltanto nel caso in cui dimostri di non aver potuto
ottenere tale adempimento da parte del proprio datore. |

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Sanatoria attraverso i
contratti di riallineamento |
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Con
sentenza n. 10228 del 27 maggio 2004, la Cassazione ha affermato che
la previsione dell'accordo provinciale che preveda un programma di
riallineamento graduale delle retribuzioni ai minimi previsti dai CCNL,
introdotto dall'art. 5 della legge 608/96 ed i riflessi relativi agli
sgravi contributivi, abbisogna di una valutazione che va effettuata alla
fine del programma. Infatti le agevolazioni sono riconosciute a condizione
dell'effettiva osservanza, nel tempo, del programma di riallineamento, nel
senso che gli effetti della sanatoria possono essere riconosciuti soltanto
alla conclusione. L'applicazione dell'accordo provinciale è dunque una
condizione che costituisce elemento della fattispecie e come tale deve
essere dedotto e provato dall'imprenditore che intenda avvalersi della
procedura. |

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Contribuzione per i lavoratori dello spettacolo |
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Con sentenza n. 5157 del 12 marzo 2004, la Cassazione ha
affermato che ai fini della determinazione della base contributiva per i
lavoratori dello spettacolo assunti a termine, la disposizione prevista
dall’art. 2, comma 5, del DPR n. 1420/1971, va interpretata nel senso che
il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di
prestazione lavorativa e non ai giorni compresi nel periodo di durata
contrattuale, atteso che la norma fa sorgere l’obbligo del versamento dei
contributi in relazione ad “ogni giornata di lavoro” (comma 1), fissa il
calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera”
(comma 3) ed esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il
lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa, salva la possibilità
di stabilire con decreto ministeriale una “durata convenzionale” non
superiore a sei giorni per ogni settimana (commi 5 e 6). |

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Ambito
territoriale per gli sgravi contributivi |
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Con
sentenza n. 18347 del 1° dicembre 2003, la Cassazione ha affermato che
gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno si
applicano, anche per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2000, soltanto
per i lavoratori che, concretamente, svolgano la loro attività nel
meridione e non per quelli che, pur essendo dipendenti dell'azienda
operanti nei medesimi territori, svolgano effettivamente altrove la loro
attività, restando irrilevante se lavorino in regime di trasferta. |

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Omissioni contributive:
reato istantaneo e continuazione |
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Con
sentenza n. 29275 dell’11 luglio 2003, la terza sezione
penale della Cassazione ha affermato che l’art. 2 della legge n.
638/1983, nel punire il datore di lavoro che abbia omesso il versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni di
lavoratori dipendenti, contempla un reato omissivo istantaneo, che si
consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di
lavoro per il versamento delle ritenute, con la conseguenza che ogni
mancato versamento costituisce una autonoma fattispecie criminosa,
eventualmente collegabile alle altre sotto il vincolo della continuazione. |

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Volontà
delle parti ed obbligo di contribuzione |
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Con
sentenza n. 10232 del 27 giugno 2003, le Sezioni Unite della Cassazione hanno
affermato che la volontà delle parti, sia pure collettiva, non può
derogare alla contribuzione stabilita per legge. Infatti, “il principio
secondo cui l’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943, esonera l’INPS
dal pagamento dell’indennità quando il trattamento economico di
malattia venga corrisposto per legge o contratto collettivo dal datore di
lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi,
non vale ad escludere l’obbligo di contribuzione a favore dell’INPS”. |

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Omesso
versamento di ritenute su retribuzioni non corrisposte |
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Con
sentenza n. 27641 del 26 giugno 2003, le Sezioni Unite della
Cassazione Penale hanno affermato che il delitto di omesso versamento
delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei
dipendenti di cui all’art. 2, comma 1 – bis della legge n. 638/1983
non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata
corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti. |

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Estratti contributivi
INPS: valore probatorio
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Con
sentenza n. 4297 del 24 marzo 2003, la Cassazione ha affermato che gli
estratti contributivi su modulo a stampa fanno piena prova pur senza la
sottoscrizione del dirigente, essendo la riproduzione di un documento elettronico. |

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Omissione
contributiva e mancata retribuzione |
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Con
una recentissima sentenza (n. 27641/03) le sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno affermato che per la configurabilità del reato
di appropriazione indebita riscontrabile nell'omesso versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, occorre verificare se la
retribuzione è stata corrisposta ai dipendenti. |

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Violazione
previdenziale e sanzione penale |
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Con
sentenza n. 12858 del 20 marzo 2003, la terza Sezione Penale
della Cassazione ha
affermato che nella ipotesi di pagamenti in "nero" ai
dipendenti, pur con l'accordo degli stessi, il datore di lavoro commette
il reato previsto dall'art. 2 della legge n. 638/1983. |

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Prescrizione dei crediti
contributivi
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Con
sentenza n. 2100 del 12 febbraio 2003, la Cassazione ha
affermato che l’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 ha ridotto il
termine di prescrizione decennale delle contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni obbligatorie a
cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, senza comprendere le
contribuzioni maturate prima di quella data. L’art. 3, comma 10, ha,
invece, eliminato la sospensione triennale del corso della prescrizione
(introdotto dalla legge n. 683/1983), salvo il caso di atti interrottivi
già validamente compiuti o di procedure in corso al momento
dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995. |

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Minimale contributivo e
retribuzione imponibile
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Con
sentenza n. 456 del 14 gennaio 2003, la Cassazione ha
affermato che ai fini della determinazione del minimale contributivo
occorre prendere quale parametro di riferimento il contratto collettivo di
settore stipulato dalle Associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, quandanche il datore di lavoro, ai
fini della retribuzione, faccia riferimento all’art. 36 della
Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"). |

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Imponibilità
contributiva sulla quattordicesima mensilità e indennità "una tantum"
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Con
sentenza n. 11199 del 29 luglio 2002, le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale l’importo
della retribuzione da assumere a base di calcolo dei contributi
previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai
lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale
contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto "con
esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale "dall’art. 1
del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989,
n. 389, senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di
cui all’art. 36 della Costituzione (c.d. "minimo retributivo
costituzionale"), che sono rilevanti solo a quando a detti contratti
si ricorre "con incidenza sul distinto rapporto di lavoro" ai
fini della determinazione della giusta retribuzione. Da ciò discende che
emolumenti come la quattordicesima mensilità e l’indennità "una
tantum" , previste dai contratti collettivi nazionali, si valutano
nella base imponibile sulla quale sono commisurate le aliquote
contributive, mentre sarà escluso l’emolumento quale il "terzo
elemento" contemplato dal contratto integrativo provinciale. |

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Omissioni contributive e
soggetti responsabili
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Con
sentenza n. 23655 del 20 giugno 2002, la terza sezione
penale della Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui non vengano
versate all’INPS le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni
dei dipendenti, il presidente del consiglio di amministrazione di una
società ne risponde penalmente in quanto è tenuto ad accertare
l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali che sono da
considerare primari anche nelle imprese che versino in difficoltà
economiche. |

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Omissioni contributive e
responsabilità del datore |
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Con sentenza n. 21414 del 31 maggio 2002, la
terza Sezione Penale della Cassazione ha affermato che anche in caso
di delega il datore di lavoro è tenuto a vigilare ed a supplire al
comportamento negligente, a maggior ragione nel caso in cui l'omissione
sia pluriennale e relativa a somme rilevanti. |

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Transazione innanzi alla
commissione provinciale di conciliazione, o in sede sindacale, o in sede
giudiziale e contributi assicurativi
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Con sentenza n. 6663 del 9 maggio 2002, la
Cassazione è intervenuta sul problema relativo alla assoggettabilità a
contribuzioni obbligatorie delle erogazioni economiche del datore di
lavoro previste in occasione di transazioni. La Corte ha osservato che il
principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la
finalità non di eliminare la “res dubia” oggetto della lite, ma di
evitare il rischio della lite stessa e non contenenti un riconoscimento
neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso
non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi
non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il concetto,
desumibile dall’art. 12 della legge n. 153/1969, secondo cui
l’indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle
somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di
tali erogazioni. Parimenti, esso va altresì coordinato con il principio
che, nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini
contributivi, rientra tutto ciò che in denaro, o in natura, il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in dipendenza o a causa del rapporto di
lavoro, sicchè per escludere la computabilità di un istituto non è
sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma
occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di
lavoro, che ne giustifichi la corresponsione. Allorquando un accordo
transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del
datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un
proprio dipendente e dalla richiesta, da parte di quest’ultimo, di una
somma di denaro, quale condizione per addivenire alla risoluzione
consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma in denaro,
erogata in esecuzione di quell’accordo, deve essere riconosciuta natura
retributiva, con conseguente assoggettamento della somma stessa a
contribuzione previdenziale, In tale situazione, secondo la Corte, non può
trovare applicazione l’art. 4, comma 2 bis, della legge n. 291/1998 che
esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro alfine di incentivare l’esodo
dei lavoratori. Osserva la Corte che che ciò che difetta nel caso di
specie è il presupposto, in quanto non sono stati interessati all’esodo
una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al
rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere
incentivati a dimettersi attraverso la corresponsione di una gratifica. |

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Somme
erogate da fondi aziendali: retribuzione imponibile
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Con
sentenza n. 5202 dell’11 aprile 2002, la Cassazione ha affermato che le
somme erogate da fondi aziendali hanno natura retributiva e funzione
previdenziale e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai
fini del versamento dei contributi obbligatori, dal momento che non
rientrano in alcuna delle eccezioni previste dall’art. 12 della legge n.
153/1969. |

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Omissioni
contributive nella società in nome collettivo: responsabili
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Con
sentenza n. 8775 del 7 marzo 2002, la terza Sezione Penale
della Cassazione ha affermato che nelle società in nome collettivo la
rappresentanza spetta a cioascun socio a meno di eventuali limitazioni
rinvenibili nell'atto costitutivo od in una procura. Da ciò ne consegue
la responsabilità di ognuno verso l'esterno e nei confronti dell'INPS per
l'omesso versamento dei contributi previdenziali.
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Omesso
versamento di ritenute su retribuzioni non corrisposte |
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Con sentenza n. 32 del 3 gennaio
2002, la
terza Sezione penale della Cassazione ha affermato che il reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali previsto
dall’art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983, trova applicazione
anche quando il datore di lavoro, pur essendovi tenuto, non abbia
corrisposto la retribuzione. |

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Appropriazione
indebita di somme trattenute dal datore di lavoro |
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Con sentenza n. 41826 del 22 novembre
2001,
la seconda Sezione penale della Cassazione è tornata ad affrontare un
tema, quello del mancato accantonamento per la Cassa Edile delle somme
dovute ai lavoratori edili. Dopo aver affermato che nel caso di specie il
datore di lavoro non solo ha omesso di accantonare le quote trattenute da
versarsi alla Cassa Edile, ma le ha trattenute nella propria disponibilità,
la suprema Corte ha stabilito che commette il reato di appropriazione
indebita aggravata il datore di lavoro che, anziché accantonare presso un
istituto di credito le percentuali da lui trattenute sulle somme spettanti
ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse,
mantenga le stesse, di proprietà dei dipendenti, nella sua materiale
disponibilità. |

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Omissioni
contributive e legge finanziaria 2001 |
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Con
sentenza n. 38781 del 30 ottobre 2001 la terza sezione della Cassazione
Penale ha ricordato che, per effetto della sostituzione dell'art. 37 della
legge n. 689/81 con l'art. 116, comma 19, della legge n. 388/00, la
sussistenza del reato è condizionata da due presupposti:
a)
l'omesso versamento non deve essere inferiore a Euro 2582.28 mensili;
b)
l'omesso versamento non deve tener conto del maggiore importo tra questi e
la metà dei contributi dovuti complessivamente. |

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Condono previdenziale:
effetti processuali |
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Con
sentenza n. 11205 del 22 agosto 2001, la Cassazione ha
affermato che la normativa sui condoni sia contributivi che tributari ha
come scopo principale quello di consentire l’immediata percezione di
entrate altrimenti sospese e di eliminare il contenzioso con tutto ciò
che ad esso è correlato (aggravi economici ed organizzativi).
L’accoglimento della domanda comporta l’estinzione di ogni
contestazione sull’esistenza del debito contributivo, senza che sia
perciò configurabile una lesione del diritto di difesa. Infatti, il
condono è una via discrezionale e non obbligata, tanto è vero che chi
ritiene di non essere tenuto all’obbligo contributivo conserva la
possibilità di far valere le proprie ragioni. Da ciò, secondo la Corte,
discendono conseguenze diverse per il giudice di merito adito:
a)
rigetto della domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo
proposta dopo l’adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina
del condono;
b)
dichiarazione di cessata materia del contendere se l’adempimento è
avvenuto nel corso del procedimento giudiziale;
provvedimento
meramente processuale qualora il beneficiario si sia avvalso della facoltà
di dilazione: ciò consente di non pregiudicare l’originaria pretesa
dell’Ente previdenziale nel caso in cui il soggetto obbligato dai
benefici del condono decada per una qualsiasi ragione (es. mancato
pagamento delle rate successive). |
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Indebito contributivo e
decorrenza degli interessi
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Con
sentenza n. 11033 del 10 agosto 2001, la Cassazione, risolvendo un
problema di restituzione di somme a titolo di indebito contributivo nei
confronti dell’INAIL, derivante da erroneo classamento delle lavorazioni
ai fini della tariffa dei premi, ha confermato che la decorrenza degli
interessi e la rivalutazione delle somme dovute, spetta dal momento della
domanda amministrativa, attesa la sostanziale equiparabilità di
quest’ultima alla domanda giudiziale ex art. 2033 C.C. |

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Sgravi
contributivi per le nuove assunzioni |
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Con sentenza n. 8537 del 22 giugno
2001, la
Cassazione ha affrontato il problema del riconoscimento degli sgravi
contributivi, affermando che la nozione di azienda va intesa in senso
oggettivo. Di conseguenza, ha stabilito che essi non spettano allorché si
è in presenza di elementi di permanenza della precedente struttura
aziendale, come nel caso in cui vi sia una sostanziale identità tra
l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti e quella che ne ha disposto
l'assunzione. L'onere della prova ricade, in ogni caso, sul datore di
lavoro richiedente. |

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Contribuzione
aggiuntiva per i lavoratori dell'amianto: soggetti esclusi |
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Con sentenza n. 5764 del 19 aprile
2001, la
Cassazione ha confermato l'orientamento secondo il quale la maggiorazione
del periodo lavorativo ai fini pensionistici, riconosciuta dall'art. 13
della legge 257/1992, spetta soltanto ai lavoratori tuttora in servizio e
non a coloro che già usufruirono della pensione di vecchiaia o di
anzianità. |

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Mansioni |
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Demansionamento e danno non patrimoniale |
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Con sentenza n.
10157
del 26 maggio 2004, la Cassazione ha affermato, in forza di una
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 C.C., che il danno
non patrimoniale è comprensivo del danno biologico (inteso come lesione
dell'integrità psico-fisica della persona secondo canoni medici), del
danno morale (inteso come sofferenza psitica e patema d'animo) e della
lesione di interessi costituzionalmente protetti. Nel vigente assetto
dell'ordinamento nel quale assume posizione preminente la Costituzione,
che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non
patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, che non si
esaurisca nel danno morale e che non sia correlato alla qualifica di reato
del fatto illecito ex art. 185 C.P. Unica possibile forma di liquidazione
del danno privo delle caratteristiche della patrimonialità, è quella
equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella
natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante
la dazione di una somma di denaro che non è reintegratrice di una
diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. |

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Demansionamento e produzione di prove |
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Con sentenza n.
10361
del 28 maggio 2004, la Cassazione ha affermato che il lavoratore il
quale chieda la condanna del datore al risarcimento del danno per effetto
della lesione del proprio diritto ad eseguire la prestazione lavorativa in
base alla qualifica rivestita, deve fornire sia la prova del danno che del
nesso di causalità. Ciò comporta che tra i due elementi non c'è una
conseguenza automatica ma incombe sul lavoratore l'onere di fornire la
prova in base alla regola generale individuata dall'art. 2697 del Codice
Civile. |

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Mansioni superiori |
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Con sentenza n. 4463 del 4 marzo 2004, la Cassazione ha
affermato che l’art. 13 della legge n. 300/1970, non contiene un assoluto
divieto, per i datore di lavoro, di assegnare il lavoratore mansioni
superiori senza il suo consenso. E’ pertanto consentito alla
contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo cui, nei limiti
derivanti dall’esigenza di tutela della professionalità del lavoratore,
deve esercitarsi il c.d. “ius variandi in melius”. |

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Demansionamento e brevità del periodo di adibizione |
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Con sentenza n.
3772
del 25 febbraio 2004, la Cassazione ha affermato che poiché l'art.
2103 del Codice Civile pone il divieto al datore di lavoro di adibire il
lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quella di assunzione o
corrispondenti alla categoria successivamente acquisita e, all'ultimo
comma, sanzioni con la nullità i patti contrari, è illegittimo il
demansionamento di un dipendente bancario protrattosi per ul periodo anche
breve (4 mesi) qualora non sussista alcuna delle deroghe consentite dalla
legge (art. 6 Legge 190/85, art. 4, comma 11, Legge 223/91) ovvero ammesse
dalla giurisprudenza al fine di difendere meglio l'interesse tutelato e,
in casi marginali, per esigenze aziendali. |

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Dequalificazione |
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Con sentenza n.
3772
del 25 febbraio 2004, la Cassazione ha affermato che è illegittima,
per violazione dell'art. 2103 del C.C., la adibizione a mansioni inferiori
rispetto a quelle contrattualmente stabilite, anche se l'adibizione si è
protratta per un breve periodo.
Tale sentenza si pone nell'alveo
interpretativo della disposizione anche alla luce di alcuni principi
stabiliti dallo stesso legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda che secondo la Suprema Corte:
-
è stato ritenuto non contrario all'art. 2103
del C.C. il comportamento acquiescente del lavoratore allo svolgimento di
nuove e meno qualificanti mansioni (Cassazione 12 gennaio 1984 n. 266)
-
sono state considerate legittime le
modifiche "in peius" delle mansioni finalizzate ad evitare il
licenziamento o motivate dalla salute del lavoratore (Cassazione 7 marzo
1986 n. 1536 e Cassazione 4 maggio 1987 n. 4142)
-
occorre acquisire il consenso del lavoratore
in caso di adibizione a mansioni inferiori anche quando la scelta è
finalizzata ad evitare il licenziamento o la CIG (Cassazione 29 novembre
1988 n. 6441 e Cassazione 24 ottobre 1991 n. 11297)
-
è stato ritenuto illegittimo il recesso del
datore di lavoro per sopravvenuta infermità permanente del lavoratore nel
caso in cui sia possibile adibire lo stesso a mansioni diverse (CAssazione
S.U. 7 agosto 1998 n. 7755, Cassazione 18 ottobre 1999 n. 11727 e
Cassazione 14 settembre 1995 n. 9715)
-
è stato riconosciuto legittimo, in quanto
previsto dall'art. 4, comma 11, l'accordo sindacale in base al quale le
mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti possono essere
riformate "in peius" al fine di evitare i licenziamenti: e ciò
anche senza il consenso degli interessati (Cassazione 07 settembre 2000 n.
11806 e Cassazione 29 settembre 1998 n. 9734)
-
è stato riconosciuto legittimo lo
svolgimento di mansioni inferiori in misura non prevalente e non
caratterizzante, ma occasionale e marginale (Cassazione 8 giugno 2001 n.
7821)
-
è stata riconosciuto legittima l'adibizione
temporanea del lavoratore ad alcune mansioni seppur non strettamente
equivalenti a quelle di appartenenza, per l'acquisizione di una maggiore
professionalità (Cassazione 1° marzo 2001, n. 2948).
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Mansioni
superiori e sostituzione di lavoratore assente |
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Con sentenza n. 3145
del 5 marzo 2002, la Cassazione offre una qualificazione della
definizione di "lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto", la cui sostituzione non attribuisce diritto alla promozione
ex art. 2103 C.C. Le ipotesi di sostituzione che non danno diritto sono le
c.d. "sospensioni legali" (sciopero, funzioni pubbliche
elettive, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio civile o
militare) o convenzionali del rapporto di lavoro, e non anche quello
destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare in un
altro reparto, o invitato a partecipare ad un corso di formazione. |

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Demansionamento
e risarcimento del danno |
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Con sentenza n. 10 del
2
gennaio 2002 , la Cassazione ha stabilito che la modifica "in peius"
delle mansioni incide altroché sulla potenzialità economica del
lavoratore, anche sulla libera esplicazione della personalità, sulla vita
professionale e di relazione, con conseguente diritto al risarcimento. |

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Mansioni superiori:
computabilità dei riposi settimanali |
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Con
sentenza n. 15766 del 13 dicembre 2001, la Cassazione ha stabilito che ai
fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori,
necessario per la previsione dell’art. 2103 C.C., si deve tenere conto
dei riposi settimanali. La decisione della Corte trova il proprio
fondamento nel fatto che i riposi settimanali, strettamente correlati alla
prestazione lavorativa, sono pause insopprimibili e non procrastinabili
(salvo casi eccezionali): essi cadenzano l’attività lavorativa e, in
loro mancanza, lo stesso espletamento delle mansioni superiori può
risultare pregiudicato. Diverso è, invece, il discorso relativo alle
ferie ed alle assenze per malattia. Nel primo caso la Corte afferma che,
l’assenza prolungata dal servizio per periodo feriale, non può far
ritenere che in quel lasso di tempo maturi quella esperienza professionale
in base alla quale si matura il diritto alla promozione automatica. Nella
seconda ipotesi, le motivazioni sono analoghe e trovano riferimento in una
precedente pronuncia dello stesso organo (Cass., 21 ottobre 1992, n.
11494). |

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Mansioni
diverse da quelle dell’assunzione - danno professionale |
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Con
sentenza n. 14199 del 14 novembre 2001, la Cassazione ha stabilito che
dall’art. 2103 c.c. discende non soltanto il diritto del lavoratore
all’effettivo svolgimento della propria prestazione professionale, ma
anche il diritto, in caso di inadempimento contrattuale, al risarcimento
del danno da dequalificazione professionale. Tale danno può assumere
aspetti diversi perché può essere correlato sia all’impoverimento
della capacità professionale già acquisita che alla mancata acquisizione
di maggiore professionalità, che nella perdita di ulteriori opportunità
di guadagno che, infine, nella lesione di un diritto all’immagine, alla
salute o, più semplicemente, alla vita di relazione. La Suprema Corte
conclude affermando che spetta al giudice di merito accertare lo stesso,
individuarne l’ammontare e procedere alla sua liquidazione anche in via
equitativa |

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Preavviso |
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Periodo di preavviso:
efficacia reale e diritto alle ferie |
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Con
sentenza n. 14646 del 21 novembre 2001, la Cassazione ha
affermato che dal principio secondo il quale il preavviso ha efficacia
reale, discende la conseguenza che durante il suo decorso proseguono gli
effetti previsti dal contratto. Conseguentemente, il lavoratore ha diritto
di godere delle ferie durante il preavviso e che quest'ultimo, se
lavorato, comporta la maturazione del diritto al numero proporzionale
correlato di giorni di ferie, sicchè lo spostamento del termine finale
del preavviso avviene "ope legis". |

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Demansionamento e tutela
giudiziale |
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Con
sentenza n. 13580 del 2 novembre 2001, la Cassazione ha
ritenuto che il giudice di merito possa, con un apprezzamento
adeguatamente motivato, desumere l’esistenza di un danno derivante da un
demansionamento, stabilendone l’entità , anche in via equitativa, sulla
base di elementi di fatto relativi alla durata della qualificazione e di
altre circostanze riferite al caso concreto. |

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Periodo
di preavviso ed accettazione dell’indennità sostitutiva |
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Con
sentenza n. 13581 del 2 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che
l’accettazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, con
conseguente esonero dalle prestazioni per il periodo contrattualmente
previsto, comporta la immediata interruzione del rapporto di lavoro. Da ciò
ne consegue che al lavoratore non competono gli eventuali nuovi emolumenti
introdotti da disposizioni legislative intervenute successivamente
all’accettazione dell’indennità sostitutiva ed anteriormente alla
scadenza del periodo di preavviso. (Nel caso di specie il lavoratore
licenziato era un dirigente di una società finanziaria controllata
dall’EFIM a cui la Corte non ha ritenuto applicabile la legge n.
738/1994, che aveva esteso a tali dirigenti i trattamenti supplementari
previsti per i dirigenti EFIM). |

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Trasferimento
di azienda |
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Trasferimento di azienda
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Con sentenza n.
19105 del 13 dicembre 2003, la Cassazione ha affermato che in
caso di cessione di ramo di azienda, la garanzia della continuazione del
rapporto, assicurata dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47 della legge n.
428/1990, può ben attuarsi, nel rispetto della procedura di consultazione,
con il mantenimento, da parte dell’impresa cedente, nelle attività
aziendali non interessate alla cessione, dei rapporti di lavoro con i
dipendenti, già addetti all’attività oggetto di cessione, senza che la
esclusione del passaggio dei predetti dipendenti alla cessionaria comporti
una lesione del diritto di costoro. |
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Trasferimento di azienda
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Con sentenza n. 13949
del 20 settembre 2003, la Cassazione ha affermato che è
riconducibile al trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c.,
anche il cambiamento di titolarità di un’impresa che sia la conseguenza
di un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione (es, revoca della
concessione di un servizio pubblico di trasporto e suo affidamento ad una
cooperativa). |
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Trasferimento di azienda per provvedimento dell’autorità pubblica
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Con sentenza n. 2936 del 26
febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che la disciplina del
trasferimento di azienda non è applicabile nei casi in cui il
trasferimento di azienda derivi non da atto negoziale, ma avvenga in forza
di provvedimento autoritativo. |
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Esternalizzazione di
lavoratori e trasferimento d’azienda
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Con
sentenza n. 17207 del 4 dicembre 2002, la Cassazione ha
affermato che la disciplina del trasferimento di azienda trova
applicazione in tutte le ipotesi di trasferimento anche di una singola
attività d’impresa " sempre che sia riscontrabile un complesso di
beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo " ma
esclusivamente riguardo a rami di azienda dotati di autonomia funzionale e
preesistenti alla vicenda traslativa. |
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Trasferimento d’azienda
e diritti dei lavoratori
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Con
sentenza n. 10701 del 22 luglio 2002, la Cassazione ha
affermato che nell’accezione allargata del trasferimento d’azienda
dopo il D. L.vo n. 18/2001, esso può configurarsi con riferimento alla
posizione del lavoratore come successione legale nel contratto che, non
richiedendo il consenso del contraente ceduto, non è assimilabile alla
cessione negoziale per la quale il suddetto consenso è elemento
costitutivo della fattispecie di cui ll’art. 1406 c.c. |
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Trasferimento
d’azienda e licenziamento
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Con sentenza n. 7458 del 21 maggio
2002, la Cassazione ha affermato che l’art. 2112 c.c., il quale
regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento
d’azienda, trova applicazione – ove rimanga immutata
l’organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima
attività – in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a se il
cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione
dell’azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto
di affitto. |
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Trasferimento
d’azienda: nozione
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Con
sentenza n. 3469 dell’11 marzo 2002, la Cassazione ha
affermato che per la configurabilità del trasferimento di azienda, così
come previsto dall’art. 2112 c.c., occorre verificare, oltre
all’eventuale collegamento economico-finanziario fra le imprese e la
continuità delle prestazioni lavorative dei lavoratori nelle due aziende
interessate, anche la volontà dei contraenti.
Va
accertato, inoltre, se il complesso dei beni ceduti siano stati
considerati autonomamente o nella loro funzione unitaria e strumentale. |
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Trasferimento
d’azienda: natura transattiva degli accordi sindacali
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Con sentenza n. 14091
del 13 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che l’accordo
collettivo il quale, in caso di passaggio d’azienda e nella prospettiva
di salvaguardare i livelli occupazionali, preveda la risoluzione dei
singoli rapporti di lavoro con l’impresa cedente e la costituzione di
nuovi rapporti con il cessionario, è pienamente valido. Esso ha efficacia
vincolante nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni
stipulanti o che abbiano aderito successivamente all’accordo anche nella
parte in cui esso libera il nuovo datore di lavoro dall’onere del
riconoscimento dell’anzianità pregressa di servizio, contenendo esso
una deroga convenzionale, pienamente valida, al principio di continuità
del lavoro stabilito dall’art. 2112, comma 1, c.c. |
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Trasferimento
di azienda |
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Con
sentenza n. 8621 del 23 giugno 2001, la Cassazione ha affermato che si ha
trasferimento di azienda assoggettato per i rapporti di lavoro alla
disciplina dell’art. 2120 c.c., quando l’oggetto del trasferimento
risulta essere un complesso funzionale di beni idoneo a consentire
l’inizio o la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
L’accertamento della sussistenza di queste condizioni è demandata al
giudice di merito che, tuttavia, non può sindacarne la legittimità se
congruamente motivata.
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Trattamento
di fine rapporto |
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TFR e computabilità dello straordinario continuativo |
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Con sentenza n. 8716
del 7 maggio 2004, la Cassazione ha affermato che ai fini della
computabilità del lavoro straordinario continuativo nella determinazione
del TFR, il carattere continuativo va posto in relazione con le normali
esigenze dell'azienda, programmate e ricorrenti nel tempo e deve essere
supportato da significativi elementi di prova. |
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Prescrizione del TFR pagato dal fondo di garanzia INPS |
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Con sentenza n. 3939
del 26 febbraio 2004, la Cassazione ha affermato che secondo l'art.
2 della legge n. 297/82 il lavoratore può insinuarsi nello stato passivo
del proprio datore di lavoro anche tardivamente e conseguentemente,
soltanto dopo l'ammissione al passivo può presentare la domanda al fondo
di garanzia INPS. Conseguentemente la prescrizione non può partire prima
di tale data in quanto non è possibile presentare istanza ll'INPS prima
dell'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro e prima che il
credito per il TFR sia stato verificato in sede di ammissione al passivo
fallimentare. |
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TFR: legittimità della
cessazione a garanzia del finanziamento |
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Con sentenza n. 4930
del 1° aprile 2003, la Cassazione ha affermato che il lavoratore
che abbia ceduto, a garanzia di un finanziamento ricevuto, il proprio
futuro credito per trattamento di fine rapporto, non commette frode alla
legge, consistente nella violazione del patto compromissorio relativo al
credito suddetto, essendo estensibile in via analogica, oltre le
alienazioni dei diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni
anche di crediti, la disciplina di cui all’art. 2744 c.c. costituente
norma di carattere eccezionale. |
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Premio aziendale e
trattamento di fine rapporto
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Con sentenza n. 1693 del 5
febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che qualora il premio
aziendale dall’originaria spontaneità si sia trasformato per effetto
dell’inequivoco comportamento delle parti da iniziale liberalità in
“fedeltà della prestazione”, resa per un certo numero di anni,
rientra nel computo del TFR. |
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Trattamento di fine
rapporto e concetto di "retribuzione utile" ai fini del calcolo
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Con
sentenza n. 12411 del 22 agosto 2002, la Cassazione ha
affermato che il comma 2 dell’art. 2120 c.c., ha disposto soltanto che
debbano esser esclusi dal calcolo unicamente i compensi aventi carattere
sporadico od occasionale. Con tale definizione si intendono solo quelli
collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite mentre,
all’opposto, si devono computare ai fini della determinazione del
trattamento di fine rapporto gli emolumenti collegati al rapporto
lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro. |
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Cessazione del rapporto e
indennità per agenti e rappresentanti
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Con
sentenza n. 11189 del 29 luglio 2002, la Cassazione ha
affermato che la disciplina legale dell’indennità dovuta all’agente,
a norma dell’art. 1751 c.c. (nel testo introdotto dal D. L.vo n.
303/1991 e dal D. L.vo n. 65/1999 per dare attuazione alle direttive
comunitarie in materia), riferimento al criterio dell’equità ( che
prevede anche l’esame di tutte l circostanze del caso) non solo
per determinare quando l’indennità deve essere erogata, ma anche per la
determinazione dell’indennità stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi
prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che il criterio
stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole
all’agente, restando irrilevante una valutazione "ex ante"
della maggior convenienza della regolamentazione patrizia rispetto a
quella legale. |
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| Quietanze
a saldo e accettazione del licenziamento
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Con
sentenza n. 10193 del 12 luglio 2002, la Cassazione ha
affermato che le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore
sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro,
accettando senza riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli, non
implicano di per sé l’accettazione del licenziamento e la rinuncia ad
impugnarlo; tuttavia, predetti comportamenti possono assumere tale
significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise,
concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l’intenzione
del lavoratore di accettare l’atto risolutivo, in base ad un adeguato
accertamento da parte del giudice di merito. |
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Trattamento di fine
rapporto: termine di pagamento |
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Con sentenza n. 4822 del
4 aprile 2002, la Cassazione è tornata ad affrontare, in modo diverso
rispetto alle precedenti pronunce, il problema del termine di pagamento
del TFR. La Corte osserva che l'art. 2120 c.c. non lascia dubbio sulla
circostanza che l'obbligazione trova fonte nella cessazione del rapporto
che ne rappresenta, quindi, il momento genetico a partire dal quale deve
essere adempiuta. La Cassazione continua in tale ragionamento osservando
che, quand'anche non si consideri tale articolo come produttivo
dell'obbligo immediato, c'è sempre l'art. 1183, comma 1, c.c., che
consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento del TFR:
ovviamente, da tale momento decorrono gli interessi. La Suprema Corte
conclude, infine, affermando che nessun accordo collettivo, tendente a
dilazionare il termine di pagamento, può modificare il precetto dell'art.
2120 c.c. |
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Trattamento di fine
rapporto: termine di pagamento |
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Con sentenza n. 4222 del
25 marzo 2002, la Cassazione ha stabilito che il pagamento del TFR alla
data di cessazione del rapporto è condizionato dal fatto che il datore
sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo. Da ciò ne consegue che
il TFR produce interessi e rivalutazione su tutto ciò che può essere
determinato ed esigibile. In caso contrario, produce gli accessori dal
giorno in cui il credito può esser liquidato nel suo ammontare integrale,
anche se ciò si realizza, per la successiva acquisita conoscenza di tutti
gli elementi di calcolo, dopo la cessazione del rapporto.
Conseguentemente, osserva la Corte, che il termine inderogabile per il
pagamento del TFR è il momento in cui può esser liquidato nel suo
ammontare integrale e, quindi, il momento della cessazione del rapporto di
lavoro se in tale momento il TFR è determinabile. |
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Indennità
di prepensionamento: imponibilità
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Con
sentenza n. 2817 del 26 febbraio 2002, la Cassazione ha
affermato che l’erogazione corrisposta al lavoratore, in occasione della
cessazione anticipata del rapporto di lavoro in aggiunta al TFR,
costituisce una vera e propria contro prestazione, effettuata per ottenere
il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata del rapporto.
Integrando, quindi, il trattamento di fine rapporto, non rientra tra le
erogazioni eccezionali e non ricorrenti di cui all’art. 48, comma 2,
lettera f) del DPR n. 917/1986, bensì tra le varie indennità erogabili a
causa ed in dipendenza del rapporto d’impiego e, come tale, è da
ritenersi imponibile ex art. 16, comma 1, DPR citato.
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Trattamento
di fine rapporto: mancato pagamento per insolvenza del datore
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Con
sentenza n. 1136 del 29 gennaio 2002, la Cassazione ha
stabilito che il lavoratore per poter ottenere, ai sensi dell’art. 2
della legge n. 297/1992, il pagamento del TFR (entro 60 giorni
dall’istanza) dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS, deve
provare sia la cessazione del rapporto, che l’inadempimento del datore
che, infine, lo stato di insolvenza dimostrabile attraverso la c.d.
“presunzione legale” (apertura del fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo). Se, invece non è possibile
applicare la legge fallimentare perché non ricorre la condizione
soggettiva prevista dall’art. 1 del R.D. n.267/1942, il lavoratore deve,
altresì, fornire la prova che il datore di lavoro non è soggetto alle
procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare in base alla
diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l’esperimento di
una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il
compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del
debitore. |

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Trattamento
di fine rapporto: termini di pagamento |
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Con
sentenza n. 1040 del 28 gennaio 2002, la Cassazione ha affrontato il
problema del momento del pagamento delle competenze di fine rapporto
stabilendo che:
a)
il trattamento di fine rapporto va corrisposto all’atto della cessazione
del contratto;
b)
le rivalutazioni correlate all’accantonamento del TFR vanno corrisposte
al momento in cui l’ISTAT rende noti (alla metà di ogni mese) gli
indici di aumento dei prezzi al consumo;
c)
il ritardato pagamento delle competenze di fine rapporto abilita il
lavoratore a chiedere gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 cpc;
d)
i contratti collettivi possono prevedere dilazioni per il pagamento del
TFR, collegate all’acquisizione dei dati ISTAT
(Nel
caso di specie, il TFR era stato pagato con 45 giorni di ritardo rispetto
alla data di cessazione del rapporto). |

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Trattamento
di fine rapporto:fondo di garanzia
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Con
sentenza n. 14091 del 13 novembre 2001, la Cassazione ha
ricordato come il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia
istituito presso l'INPS configura una ipotesi di accollo "ex lege".
Da ciò discendono alcune conseguenze:
-
inoppunibilità
all'INPS della rinuncia alla prescrizione compiuta dal datore di
lavoro
-
obbligo
da parte del Fondo di corrispondere oltre al capitale, anche gli
interessi e la rivalutazione;
-
riconosciemtno
di identico privilegio ai lavoratori ed all'INPS nei confronti del
datore di lavoro, senza alcuna graduazione od ordine di precedenza, ai
sensi dell'art. 2751 bis C.C.;
-
natura
di capitale del credito come forma di risparmio forzoso e la
inconfigurabilità della sua natura previdenziale.
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Indennità di buonuscita: cumulo tra interessi e rivalutazione |
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Con
sentenza n. 13025 del 23 ottobre 2001, la Cassazione ha
fornito la propria interpretazione sull’art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991 che vieta il cumulo degli interessi e della rivalutazione
monetaria. La Corte ha affermato che è necessario porre attenzione alla
natura ed all’oggetto della prestazione, attesochè la disposizione
sopra citata fu emanata per ridurre gli effetti della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1991 che aveva equiparato i crediti
previdenziali a quelli retributivi ai fini delle conseguenza del ritardo
nell’adempimento. Il riferimento alle “prestazioni dovute” secondo
la Cassazione deve essere limitato alle sole prestazioni di carattere
previdenziale cui è tenuto l’ente debitore ( nel caso di specie l’Opafs,
Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato),
senza che possa darsi rilievo alla qualità di quest’ultimo di “ente
gestore di forme di previdenza obbligatoria”. Conseguentemente, con
riferimento all’indennità di buonuscita che ha natura retributiva e non
previdenziale, si deve escludere l’applicabilità di detto divieto. |
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Dimissioni del lavoratore
in costanza di procedura disciplinare |
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Con sentenza n. 13523
del 30 ottobre 2001, la Cassazione ha affermato che le dimissioni
presentate dal lavoratore sottoposto a procedura disciplinare non possono
essere subordinate ad alcuna condizione risolutiva correlata
all’accertamento dei fatti contestati, attesochè un atto di tal genere
comporterebbe una sospensione, oltretutto non quantificabile in termini
temporali, del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi normative di
sospensione. Le dimissioni, concretizzandosi in un atto unilaterale
ricettizio, acquistano efficacia dal momento in cui il datore ne ha avuto
notizia: per l’eventuale revoca è necessario il consenso del
destinatario (Cass., 19 aprile 1990, n. 3217, Cass., 20 novembre 1990, n.
11179). Ovviamente, le dimissioni non producono alcun effetto se sono la
conseguenza di minacce di denuncia penale o di licenziamento (Cass., 28
dicembre 1999, n. 14621). |

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| Cessazione
del rapporto di lavoro: quietanza a saldo |
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Con
sentenza n. 9407 dell’11 luglio 2001, la Cassazione ha ribadito che la
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme scaturenti da un rapporto di
lavoro cessato deve esser considerata una normale quietanza a saldo,
tutte le volte in cui la stessa presenti caratteristiche di assoluta
genericità. Si può parlare di rinuncia o transazione soltanto nelle
ipotesi in cui si accerti una piena consapevolezza del lavoratore in
ordine alla sua volontà di privarsi di diritti specifici, determinati o
determinabili.
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Credito
di lavoro: interessi e rivalutazione |
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Con sentenza n. 5363 del 10 aprile
2001, la
Cassazione ha stabilito che la rivalutazione e gli interessi liquidati dal
giudice ex art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al
lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive (questo
principio è importante anche per gli arbitri dei collegi arbitrali
irrituali costituiti in virtù dell'art. 412 c.p.c. e degli accordi
collettivi).
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Mobilità |
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Indennità di mobilità e lavoro autonomo
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Con sentenza n. 6463 del 1° aprile 2004,
la Cassazione ha affermato che il lavoratore in mobilità che svolga
lavoro autonomo conserva il diritto alla iscrizione nella lista di
mobilità e conserva, ugualmente, il diritto all'indennità di mobilità.
Tuttavia, poiché l'indennità di mobilità ha la funzione di contrastare la
situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita
dell'occupazione, lo svolgimento dell'attività lavorativa ha lo stesso
effetto di alleviare la situazione di difficoltà del lavoratore fino al
punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe
eccedente ai fini della sicurezza sociale. L'individuazione di tale soglia
marginale di intervento è, tuttavia, rimessa alla discrezionalità del
legislatore.
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Benefici contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità
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Con sentenza n. 1446 del 27
gennaio 2004, la Cassazione ha affermato che per ottenere il beneficio
contributivo conseguente alla trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a tempo determinato costituito con un lavoratore in mobilità,
occorre inviare agli organi del collocamento la comunicazione entro i 5
giorni successivi.
Il ritardo nella comunicazione non comporta la perdita del beneficio
contributivo che, però, decorre soltanto dalla ricezione della stessa.
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Indennità di
mobilità e lavoro autonomo
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Con sentenza n. 11539 del 25
luglio 2003, la Cassazione è intervenuta sull’art. 7 della legge n.
223/1991 che disciplina la corresponsione anticipata di tutta l’indennità
di mobilità nel caso in cui un lavoratore interessato licenziato per
riduzione di personale intenda svolgere un’attività di lavoro autonomo.
La Suprema Corte ha osservato che la corresponsione, in un’unica
soluzione, si ha anche allorquando il lavoratore era dipendente a tempo
parziale e già svolgeva nel tempo residuo altra attività di lavoro
autonomo. Nulla vieta che allo stesso, anche se l’attività era già
iniziata, sia corrisposta (chiaramente “pro quota” in relazione alla
sua attività subordinata) l’indennità di mobilità con le modalità
previste dall’art. 7 della legge n. 223/1991..
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Indennità di mobilità:
procedura per il godimento
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Con
sentenza n. 17389 del 6 dicembre 2002, le Sezioni Unite
della Cassazione hanno affermato che per ottenere l’indennità di
mobilità è necessario presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte ha, in sostanza,
ritenuto applicabile anche all’indennità di mobilità il termine di
decadenza fissato per l’indennità di disoccupazione dall’art. 129 del
R.D.L. n. 1827/1935.
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Lavoratori in mobilità:
precedenza nelle riassunzioni
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Con
sentenza n. 14293 del 5 ottobre 2002, la Cassazione ha
affermato che esiste un diritto soggettivo dei lavoratori collocati in
mobilità alla precedenza nelle assunzioni decise dal loro ex datore di
lavoro: se quest’ultimo procede all’assunzione degli altri lavoratori,
nel periodo in cui vige il diritto di precedenza, deve dare la prova che
l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
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Mobilità: anticipazione
dell’indennità
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Con
sentenza n. 9007 del 20 giugno 2002, la Cassazione ha
affermato che l’erogazione dell’indennità di mobilità è consentita
anche per intraprendere attività di natura imprenditoriale, senza
sottoposizione a limiti né a condizioni non previste dall’art. 7, comma
5, della legge n. 223/1991.
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Diritto alla mobilità
lunga
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Con
sentenza n. 8840 del 18 giugno 2002, la Cassazione ha
affermato che per la concessione della c.d. “mobilità lunga”,
prevista dall’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, la locuzione
“possano far valere” deve essere intesa nel senso che, al momento
della cessazione del rapporto, il lavoratore deve trovarsi nelle
condizioni di diritto che gli consentano di poter ottenere che i
contributi versati sino a quel momento in gestioni speciali gli siano
computati nell’assicurazione generale obbligatoria Ivs alfine del
raggiungimento dell’anzianità contributiva di 28 anni. |

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Straordinario |
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Straordinario
ed effetti sugli istituti retributivi
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Con
sentenza n. 10167 del 26 maggio 2004, la Cassazione ha
affermato che per dimostrare che il lavoro straordinario ha mutato la
propria natura con effetti sul calcolo degli istituti retributivi, attesa
la prestazione costante e sistematica, non basta provare la continuità
delle prestazioni ma occorre verificare che il ricorso allo straordinario
sia da porre in relazione con le normali esigenze dell'azienda programmate
e ricorrenti nel tempo. la prova dell'esistenza di questa relazione può
anche derivare dalla circostanza che lo straordinario sia stato prestato
per un'apprezzabile intervallo di tempo con esclusione dei caratteri di
occasionalità e transitorietà, rientrando così nella normale
organizzazione del lavoro, perché funzionale al fabbisogno ordinario
dell'impresa. |

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Lavoro
straordinario del dirigente
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Con
sentenza n. 9650 del 16 giugno 2003, la Cassazione ha
affermato che il diritto al compenso per lavoro straordinario del
dirigente (che è escluso dalla disciplina legale sulle limitazioni di
orario ribadita dall’art. 17, comma 5, del D.L.vo n. 66/2003) può
sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale,
o il contratto individuale) delimiti anche per esso un orario normale di
lavoro e questo venga in concreto superato nel caso in cui la durata della
prestazione fornita ecceda i limiti determinabili in rapporto alla tutela
costituzionalmente garantita del diritto alla salute. |

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Lavoro
straordinario: prova in giudizio
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Con
sentenza n. 1389 del 29 gennaio 2003, la Cassazione ha
affermato che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per
lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa
essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice. |

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Lavoro
straordinario e retribuzione
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Con
sentenza n. 10312 del 16 luglio 2002, la Cassazione,
riallacciandosi ad un orientamento consolidato, ha affermato che l’unico
reale limite alla durata massima della prestazione ordinaria lavorativa è
quello settimanale e che la previsione giornaliera delle otto ore ha
soltanto valore di indicazione media. |

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Altro |
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Esclusione del socio
dalla cooperativa |
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Con
sentenza n. 11402 del 18 giugno 2004, la Cassazione ha
affermato che costituisce condizione di efficacia l’annotazione nel libro
soci previsto dall’art. 2527, comma 4, del C.C. La Corte sostiene appunto,
che si tratta di condizione di efficacia e non di validità della delibera
di esclusione del socio in quanto questa formalità è a garanzia di tutti
quei terzi che possono avere interesse alla presenza di una determinata
persona nella cooperativa e altresì a difesa dell’affidamento degli
stessi.
Diverse sono le regole per quanto riguarda i rapporti interni alla
cooperativa in quanto l’esclusione del socio scatta con la delibera che
non sia stata impugnata nei termini di legge o la cui legittimità sia
stata accertata attraverso un giudicato. |

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Forme di critica ed
obbligo di fedeltà |
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Con
sentenza n. 11220 del 14 giugno 2004, la Cassazione ha
affermato che in forza dell'obbligo di fedeltà, la cui violazione può
rilevare come giusta causa di licenziamento, il lavoratore deve mantenere
un tale comportamento nei confronti dei datore di lavoro, esprimibile con
le regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375
Codice Civile.
Secondo la Cassazione, il lavoratore deve astenersi non solo dai
comportamenti espressamente vietati dall’articolo 2105 Codice Civile ma
anche da tutti quelli che, per la
loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri
connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e
nell’organizzazione dell’impresa o creano situazioni di conflitto con le
finalità e gli interessi dell’impresa stessa o sono idonei, comunque, a
ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso.
La Cassazione ha pertanto concluso sancendo che è suscettibile di violare
il disposto dell’articolo 2105 Codice Civile e di vulnerare la fiducia che
il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio da
parte di quest’ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del
rispetto della verità oggettiva, si sia tradotto in una condotta lesiva
del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la
caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita
di commesse e di occasioni di lavoro.
Secondo la Corte, una siffatta lesione del carattere fiduciario del
rapporto lavorativo va accertata dal giudice di merito con giudizio
sindacabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione. Nel
caso di specie la Corte ha ritenuto di confermare la sentenza del giudice
d'appello.. |

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Presupposti per le
agevolazioni incrementali |
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|
Con
sentenza n. 8742 del 7 maggio 2004, la Cassazione ha
affermato che il presupposto necessario per il "godimento" del beneficio
contributivo correlato ad un incremento occupazionale, è insussistente
tutte quelle volte in cui ci si trova di fronte ad un trasferimento o
fusione di aziende, con un mero passaggio di personale alla nuova impresa
senza, che il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti aumentato
(il caso di specie era rappresentato da lavoratori licenziati da una ditta
individuale e riassunti da una società di persone di cui era socio il
precedente datore, ed inoltre, l'attività aveva continuato a svolgersi
negli stessi locali e con le medesime attrezzature). |

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Valore certificativo
dell'estratto conto contributi |
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La
Cassazione, con sentenza n. 7859 del 24 aprile 2004, ha
affermato che l'errata certificazione dell'INPS, relativa ad una posizione
contributiva, fa sorgere il diritto al risarcimento dei danni, atteso che
l'Istituto è responsabile delle inesattezze contenute nelle comunicazioni
fornite, a seguito di uno specifico obbligo di legge. |

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Orario di lavoro e trasferta |
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Con
sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha
affermato che il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro
rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorchè sia
funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il
dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede dell'impresa, sia
inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione
lavorativa.
La Corte aggiunge che un
discorso diverso va fatto, invece, durante il periodo della trasferta. Il
tempo impiegato ogni giorno per raggiungere la sede di lavoro non può
considerarsi esplicazione di attività lavorativa vera e propria e pertanto
non si somma al normale orario di lavoro salvo diverse previsioni
contrattuali. Ciò discende dal fatto che l'indennità di trasferta è
finalizzata a compensare il disagio psico-fisico e materiale correlato alla faticosità degli spostamenti. |

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Trasferimento illegittimo per violazione di accordi sindacali |
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Con
sentenza n. 4771 del 9 marzo 2004, la Cassazione ha
affermato che iè illegittimo il trasferimento di un lavoratore in
violazione dell'accordo sindacale che aveva garantito uno stabile
mantenimento dei livelli occupazioni nell'azienda indipendentemente dalle
ragioni tecnico-produttive di esso. |

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Patto
di non concorrenza con il lavoratore |
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Con
sentenza n. 13282 del 10 settembre 2003, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di patto di non
concorrenza del lavoratore, di cui all'articolo 2125 del Codice Civile.
Secondo la Cassazione, il patto di non concorrenza,
previsto dall’articolo 2125 Cc, può riguardare qualsiasi attività
lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve
quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del
rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza sia tale da
comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore
in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Il giudice
di merito deve, quindi, procedere a tale accertamento - da compiersi in
relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato - e
non può ritenere nullo il patto stesso per il solo fatto di non avere
circoscritto l’obbligo di astensione del lavoratore alle attività
esercitate presso il datore, di lavoro.
Nel caso di specie, l'ex addetto marketing ufficio estero,
di una nota società che produce e commercializza macchine per il fitness,
si era impegnato ad astenersi in territorio italiano ed europeo, per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto, verso il corrispettivo di
lire 200.000 mensili, per tredici mensilità, dal prestare la propria
opera, sia in qualità di lavoratore autonomo sia in qualità di
lavoratore subordinato, in favore di aziende che producono e/o
commercializzano articoli per il fitness, la preparazione atletica, la
medicina dello sport, la
riabilitazione, ecc. in concorrenza con la predetta società.
Secondo la Cassazione, tale patto era stato quindi
validamente stipulato poiché non avrebbe impedito al dipendente di
svolgere, alla cessazione del rapporto di lavoro, un’attività di pari
livello, utilizzando tutte le esperienze e la professionalità
precedentemente maturate, non risultando compromessa in maniera gravosa la
futura possibilità
occupazionale del soggetto, che avrebbe potuto svolgere la sua attività
in tutti i restanti settori merceologici non contemplati dal patto. Anche
l’elemento territoriale del divieto, pur ampio, è stato correttamente
rapportato dai giudici di merito alla concorde affermazione delle parti
circa il livello dell'azienda leader del settore a livello internazionale
ed alla notoria esigenza, per un’impresa
di tale livello, di evitare distorsioni nella concorrenza in un mercato
internazionale sempre più globale. Inoltre, l’elemento territoriale è
stato ritenuto non eccessivamente ampio proprio se rapportato alle attività
oggetto del patto, potendo, appunto, l’interessato dispiegare il proprio
bagaglio professionale in Italia e in Europa in tutti i settori
merceologici non coperti dal patto.
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La
prescrizione delle provvigioni nel contratto di agenzia |
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Con
sentenza n. 9636 del 16 giugno 2003, la Corte di Cassazione
ha affermato che la sospensione della prescrizione durante il decorso del
rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza n. 63/1966 della Corte
Costituzionale, si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore
dipendente che gode della speciale garanzia derivante dall’rt. 36 della
Costituzione e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti
all’agente; né tale differenziazione di disciplina può fondare alcun
dubbio di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.
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Estinzione
del rapporto annullamento delle dimissioni |
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Con
sentenza n. 7485 del 14 maggio 2003 la Cassazione ha
affermato che ai fini dell’annullamento delle dimissioni non è
necessaria la totale privazione delle facoltà volitive ed intellettive ma
è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da
impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione
di una volontà cosciente.
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Mansioni
inferiori legittime se marginali ed accessorie |
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Con
sentenza n. 6714 del 2 maggio 2003 la Corte di Cassazione ha
stabilito che:" una volta che l'attività prevalente ed assorbente
del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di
appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi - né frustra
la funzione di tutela della professionalità, che ne risulta perseguita -
l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti
di mansioni che - oltre ad essere marginali ed accessorie, rispetto a
quelle di competenza - non rientrino nella competenza specifica di
altri lavoratori di professionalità meno elevata."
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Prestazione
di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo: risarcimento
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Con
sentenza n. 5207 del 3 aprile 2003, la Cassazione ha
affermato che la mancata concessione del riposo settimanale è illecita ed
al lavoratore spetta una maggiore remunerazione ‘, in considerazione
della sua superiore gravosità. Qualora il lavoratore richieda, in
relazione a tali modalità di prestazione, anche il risarcimento del danno
per lesione del diritto alla salute, è tenuto ad allegare e provare il
pregiudizio nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza
causale dalla violazione dei diritti di cui all’art. 36 della
Costituzione.
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Legge
n. 104/92: riposo retribuito, per figlio disabile, in favore dell’unico
genitore che lavora
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Secondo
un recente indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. 7707/2003) i
genitori che hanno un figlio con problemi di handicap possono usufruire di
permessi retribuiti anche se sono sposati e l’altro coniuge non lavora.
Secondo la Corte lo scopo della legge è quello dell’assistenza
all’handicappato: conseguentemente, se per una ragione qualsiasi chi vi
è addetto continuamente, non può assisterlo convenientemente, la
disposizione ammette una sua sostituzione almeno temporanea. Se questo
soggetto è un lavoratore dipendente è “ovvio e necessario” che possa
godere di brevi permessi retribuiti.
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Cassazione:
revoca delle dimissioni
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Secondo
un recente indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. 7485/2003) le
dimissioni di un lavoratore sottoposto a stato d’ansia, provocato da
esaurimento nervoso, possono essere ritenute sufficienti, dal giudice di
merito, a determinare la totale, per quanto momentanea, incapacità di
intendere e di volere del lavoratore, con il conseguente annullamento
delle dimissioni per “incapacità di intendere e di volere” ex art.
428 del codice civile.
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Raggiungimento
del luogo di lavoro |
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Con
sentenza n. 5775 del 11 aprile 2003 la Corte di Cassazione
ha affermato che il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro è
ricompreso nell'attività lavorativa e va sommato al normale orario di
lavoro, quando è funzionale rispetto alla prestazione. il carattere di
funzionalità sussiste allorché il dipendente, obbligato a presentarsi
presso la sede aziendale, sia di volta in volta inviato in diverse
località per svolgere la sua prestazione.
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Indennità
di maternità per le lavoratrici agricole “autonome” |
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Con
sentenza n. 3364 del 6 marzo 2003, la Cassazione ha
affermato che l’indennità giornaliera spettante per il periodo di
astensione obbligatoria, non può essere erogata in epoca anteriore
a quella in cui è stata presentata la domanda di iscrizione negli elenchi
dei lavoratori agricoli.
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Ferie
e risoluzione del rapporto
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Con
sentenza n. 2360 del 17 febbraio 2003, la Cassazione ha
affermato che la norma contrattuale che attribuisce al lavoratore, in caso
di risoluzione del rapporto, il diritto al periodo completo annuale di
ferie alla condizione che nell’anno le stesse possano essere godute,
prima della risoluzione, non esclude l’obbligo di corresponsione
dell’indennità sostitutiva qualora la integrale fruizione sia risultata
impossibile. |

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Mobbing |
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Con
sentenza n. 3779 del 24 gennaio 2003, la seconda Sezione penale della
Cassazione ha ritenuto ipotizzabile il delitto di estorsione di cui
all’art. 629 c.p. nella ipotesi in cui nel settore delle imprese di
pulizia si registrino casi in cui i responsabili adottino comportamenti
tali da far accettare ai dipendenti trattamenti retributivi deteriori e
non corrispondenti alle effettive prestazioni lavorative. |

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Ferie:
indennità sostitutiva
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Con sentenza n. 15776
del 9 novembre 2002, la Cassazione ha affermato che qualora il
lavoratore non abbia goduto delle ferie e sia divenuto impossibile per il
datore di lavoro, anche senza sua colpa, consentirne la fruizione, ha il
diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura
retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di
prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura
pari alla retribuzione. |

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Dimissioni:
nullità per violenza morale del datore
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Con
sentenza n. 12693 del 29 agosto 2002, la Cassazione ha
affermato che ai fini dell’annullabilità dell’atto di dimissioni del
lavoratore ottenuto con la minaccia del licenziamento, vanno valutate,
oltre all’oggettiva natura intimidatoria o meno dell’invito alle
dimissioni anche, in modo compiuto ed approfondito, le modalità fattuali
del comportamento tenuto dal datore di lavoro. |

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Proclamazione dello
sciopero e condotta antisindacale
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Con sentenza
n. 9709 del 4 luglio 2002, la Cassazione ha affermato che
non costituisce attività antisindacale il comportamento di un datore di
lavoro che in caso di sciopero, disponga l’adibizione del personale
rimasto in servizio alle mansioni dei lavoratori in sciopero, anche se ciò
avvenga mediante l’assegnazione a mansioni inferiori. |

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Transazioni e
conciliazioni: tassazione delle indennità percepite
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Con
sentenza n. 9111 del 21 giugno 2002, la Cassazione ha
affermato che l’indennità corrisposta in sede transattivi dal datore di
lavoro, a titolo del risarcimento del danno, per la reintegrazione delle
energie psico-fisiche spese dal lavoratore oltre l’orario massimo di
lavoro da lui esigibile, non è assoggettabile a tributo. Le somme
percepite a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e
nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi
nella mancata percezione dei redditi, in base all’art. 6, comma 2, del
DPR n. 917/1986. |

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Risoluzione del
rapporto di lavoro
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Con sentenza n. 8102
del 4 giugno 2002, la Cassazione ha affermato che il rapporto di
lavoro può risolversi, oltrechè mediante gli atti unilaterali di recesso
di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c., per mezzo di negozi bilaterali
riconducibili alla previsione di cui all’art. 1372, comma 1, c.c.
(scioglimento del contratto per mutuo consenso). L’accertamento della
risoluzione consensuale del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto
del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se
correttamente e congruamente motivato. |

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Successione di contratti
collettivi aziendali
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Con
sentenza n. 7318 del 20 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che in caso di successione di contratti collettivi aziendali
tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all’originario accordo,
sebbene non iscritti al sindacato, sono vincolati dall’accordo
successivo e non possono invocare soltanto l’applicazione del primo. |

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Transazione innanzi alla
commissione provinciale di conciliazione, o in sede sindacale, o in sede
giudiziale e contributi assicurativi
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Con sentenza n. 6663 del 9 maggio 2002, la
Cassazione è intervenuta sul problema relativo alla assoggettabilità a
contribuzioni obbligatorie delle erogazioni economiche del datore di
lavoro previste in occasione di transazioni. La Corte ha osservato che il
principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la
finalità non di eliminare la “res dubia” oggetto della lite, ma di
evitare il rischio della lite stessa e non contenenti un riconoscimento
neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso
non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi
non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il concetto,
desumibile dall’art. 12 della legge n. 153/1969, secondo cui
l’indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle
somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di
tali erogazioni. Parimenti, esso va altresì coordinato con il principio
che, nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini
contributivi, rientra tutto ciò che in denaro, o in natura, il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in dipendenza o a causa del rapporto di
lavoro, sicchè per escludere la computabilità di un istituto non è
sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma
occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di
lavoro, che ne giustifichi la corresponsione. Allorquando un accordo
transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del
datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un
proprio dipendente e dalla richiesta, da parte di quest’ultimo, di una
somma di denaro, quale condizione per addivenire alla risoluzione
consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma in denaro,
erogata in esecuzione di quell’accordo, deve essere riconosciuta natura
retributiva, con conseguente assoggettamento della somma stessa a
contribuzione previdenziale, In tale situazione, secondo la Corte, non può
trovare applicazione l’art. 4, comma 2 bis, della legge n. 291/1998 che
esclude dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro alfine di incentivare l’esodo
dei lavoratori. Osserva la Corte che che ciò che difetta nel caso di
specie è il presupposto, in quanto non sono stati interessati all’esodo
una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al
rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere
incentivati a dimettersi attraverso la corresponsione di una gratifica. |

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Prestazioni in natura ed
obbligo contributivo |
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Con
sentenza n. 6494 del 7 maggio 2002, la Cassazione ha
affermato che ove la retribuzione consista in tutto od in parte in natura
e sia necessario, per la determinazione del valore ai fini contributivi,
un decreto del Ministro del Lavoro, l’Ente previdenziale, qualora si sia
in carenza di detto decreto, non può sostituirsi al Ministro e procedere
direttamente alla determinazione della suddetta prestazione. |

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Ferie e periodo di
comporto
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Con
sentenza n. 5824 del 22 aprile 2002, la Cassazione ha
affermato che non sussiste nell’ordinamento un principio generale di
convertibilità, né è configurabile una regola di automatico
prolungamento nel periodo di comporto per malattia (anche in assenza di
una richiesta del lavoratore) per un tempo corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti. |

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Patto di non concorrenza:
ambito applicativo
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Con sentenza n. 5691 del 10 aprile 2002, la
Cassazione ha affermato che il patto di non concorrenza, disciplinato
dall’art. 2125 c.c., può riguardare non soltanto i dipendenti che
svolgono mansioni direttive o di alto livello, ma anche coloro che, pur
essendo impiegati in compiti non intellettuali (anche di natura
esecutiva), operino in settori in cui l’imprenditore, in ragione della
specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell’attività
svolta, possa subire un concreto pregiudizio in termini di penetrazione
nel mercato e di capacità concorrenziale dalla utilizzazione (sia in
corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi
della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue
dipendenze. (Nel caso di specie si trattava di un commesso addetto alla
vendita di capi di abbigliamento).
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Forme di controllo sui
lavoratori
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Con sentenza n. 4746 del 3 aprile
2002, la Cassazione ha legittimato il comportamento del datore di
lavoro finalizzato all’uso del telefono aziendale. La Corte ha osservato
che “ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di
apparecchiature per il controllo a distanza dei lavoratori previsto
dall’art. 4 della legge n. 300/1970, è necessario che il controllo
riguardi direttamente od indirettamente l’attività lavorativa, mentre
devono ritenersi certamente fuori dall’ambito di applicazione della
norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore
(c.d. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo
dell’accesso ad aree riservate o, appunto, gli apparecchi di rilevazione
di telefonate ingiustificate. |

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Lavoratore assente:
sostituzione
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Con sentenza n. 3145 del 5 marzo 2002, la
Cassazione ha affermato che per lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore
avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest’ultimo il diritto
alla promozione ex art. 2103 c.c., deve intendersi soltanto quello che non
sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale
o convenzionali del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per
scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell’azienda
o in un’altra unità o reparto o, ancora, invitato a partecipare a corsi
di formazione.
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Mobbing sessuale |
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Con
sentenza n. 6010 del 14 febbraio 2002, la terza Sezione Penale della
Cassazione ha stabilito che commette il delitto di violenza sessuale
previsto dall’art. 609-bis c.p. il datore di lavoro che, in maniera
subdola, tocca, seppur fugacemente, la coscia di una dipendente,
trattandosi di parte “del corpo femminile rientrante nella vasta
gamma della c.d. appetibilità sessuale. |

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Indennità sostitutiva
per ferie non godute: assoggettabilità all’IRPEF
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Con
sentenza n. 1713 del 2 febbraio 2002, la Cassazione ha
ritenuto la piena assoggettabilità all’IRPEF della indennità
corrisposta al lavoratore in sostituzione delle ferie non godute. Le
motivazioni risiedono nelle seguenti considerazioni:
a)assenza
di perdita patrimoniale e, quindi, impossibilità di attribuire a tele
compenso natura risarcitoria;
b)natura
e funzione di compenso in denaro percepito in dipendenza del rapporto di
lavoro.
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Forme di controllo sui
lavoratori
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Con sentenza n. 14957
del 27 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che la concessione
di permessi per cure termali - stante la normale compatibilità di dette
cure con il godimento delle ferie annuali - una certificazione medica
specialistica contenente una espressa motivazione in ordine alla
indifferibilità delle cure in rapporto alle esigenze terapeutiche e
riabilitative derivanti dalla patologia in atto. Secondo la Corte non è
sufficiente la semplice attestazione medica, con la formula stampigliata
("indilazionabile") della sussistenza del requisito clinico e
medico legale previsto dalla normativa.
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Maternità
delle libere professioniste
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Con
sentenza n. 14814 del 22 novembre 2001, la Cassazione ha
affermato che il diritto delle libere professioniste iscritte ad una cassa
di previdenza e assistenza a percepire l’indennità di maternità per i
due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, ex art.
70 del D. L.vo n. 151/2001, spetta anche allorchè il rapporto
assicurativo non copra tutto l’arco dei cinque mesi del periodo
protetto, per essere stato costituito in epoca successiva al sessantesimo
giorno precedente il parto, ben potendosi, in tal caso, frazionare
l’indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa.
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Trasferta:
nozione |
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Con
sentenza n. 14470 del 19 novembre 2001, la Cassazione ha fornito una
definizione chiara dell'istituto della trasferta. Essa si distingue dal
trasferimento essenzialmente per il suo carattere di provvisorietà,
intesa come limite temporale dello spostamento del lavoratore. Ciò che è
essenzialmente nella trasferta non è tanto il limite temporale(inseribile
anche nel trasferimento), ma il legame funzionale con l'originario luogo
di lavoro.
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| CIGS:
risarcimento del danno e prescrizione |
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Con sentenza n. 13926
del 9 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che il
comportamento del datore di lavoro il quale non consenta ad un proprio
dipendente di rientrare in servizio dopo un periodo di integrazione
salariale, seguendo il criterio prefissato della rotazione, costituisce
un illecito contrattuale. Da ciò ne consegue che il lavoratore ha
diritto a chiedere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. . Tale
diritto è assoggettato alla prescrizione ordinaria (cinque anni), anche
nella ipotesi in cui sia stato quantificato sulla base delle
retribuzioni non percepite. |
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| Giornalisti
: iscrizione all’albo |
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Con sentenza n. 13778
del 7 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che la
prestazione giornalistica di un soggetto privo dell’iscrizione
all’albo è da considerare come resa da un soggetto privo del
requisito e l’eventuale iscrizione dell’organismo professionale non
può avere effetti retrodatati. Ovviamente, secondo un indirizzo gia
espresso dalla Suprema Corte il 1° giugno 1998, il contratto di
lavoro stipulato con un soggetto non iscritto all’albo è invalido ma
non illecito nell’oggetto e nella causa e, pertanto, il lavoratore ha
diritto, per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, al
trattamento economico relativo all’attività espletata. |
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Obbligo
di fedeltà e divieto di concorrenza |
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Con
sentenza n. 13329 del 26 ottobre 2001, la Cassazione ha affrontato il
problema dello svolgimento di un’attività lavorativa alle dipendenze di
un’impresa in concorrenza con il datore di lavoro. Essa ha affermato che
il divieto imposto dall’art. 2105 c.c. sotto il profilo della trattazione di affari per conto terzi in concorrenza con
l’imprenditore si configura nel caso in cui esso consista in
prestazioni di notevole autonomia e discrezionalità, dal momento che solo
soggetti in possesso di una certa qualificazione al di fuori della
ipotesi di divulgazione di notizie riservate e di metodi di lavoro
particolari possono porre in essere quella concorrenza che il
Legislatore ha voluto reprimere. |

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Distacco del lavoratore:
potere del datore di lavoro distaccante |
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Con sentenza n. 10771 del
3 agosto 2001, la Cassazione ha ribadito che anche nel caso in cui vi è
stato un distacco temporaneo di un lavoratore presso un altro imprenditore
(che usufruisce dell'attività), rimangono in essere tutti i vincoli
obbligatori tra distaccante e dipendente riconducibili al rapporto di
lavoro. |

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Trasferimento:
La comparazione delle opposte esigenze |
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Con sentenza n. 9459 del
12 luglio 2001, la Cassazione ha avuto modo di precisare che, nel caso in
cui vi sia in corso una separazione tra coniugi e sussistendo per il
genitore non affidatario i diritti ed i doveri previsti dall’art. 155
c.c. con la relativa esigenza della vicinanza al luogo di residenza del
figlio, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una comparazione tra
le opposte esigenze alfine di stabilire, nel rispetto della disciplina
collettiva, la correttezza del trasferimento. Nel caso di specie la
Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il trasferimento in quanto le
esigenze del lavoratore erano palesi (figlio gravemente malato), mentre
era del tutto sfornita di prova l’esigenza della qualifica del
lavoratore per l’azienda. |

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Indennità
di mobilità e lavoro autonomo |
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Con sentenza n. 5951 del
21 aprile 2001, la Cassazione ha affermato che un lavoratore part-time
posto in mobilità che svolge contestualmente attività di lavoro
autonomo, può godere dell'indennità prevista dall'art. 7 della legge n.
233/1991, non essendo prevista alcuna incompatibilità. |

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Mobbing |
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Con sentenza n. 10090 del
12 marzo 2001, la sesta Sezione penale della Cassazione ha stabilito che
commette il delitto di maltrattamento previsto dall'art. 572 c.p. il
datore di lavoro che realizzi nei confronti di lavoratori dipendenti
ripetute e sistematiche vessazioni atte a produrre in essi uno stato di
abituale sofferenza fisica e morale. |

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| Mancato
godimento delle ferie |
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Con sentenza n.
7445 del
3 giugno 2000, la Cassazione ha stabilito che grava sul lavoratore l'onere
della prova del mancato godimento delle ferie. |

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