Licenziamento del pubblico dipendente per doppio lavoro non autorizzato

 

Con sentenza n. 20857/2012, la Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente pubblico non può esercitare attività di commesso presso un negozio di una parente, se non espressamente autorizzato dalla propria Amministrazione, anche se non è prevista la corresponsione di un compenso ed è effettuata in modo discontinuo.

L'aggravante che legittima il licenziamento del lavoratore pubblico, ad avviso della Suprema Corte, sta nel fatto che quest'ultimo prestava la propria attività anche durante l'orario di lavoro e nei periodi di malattia.

 

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