Patto di prova ed assunzione obbligatoria

 

Con sentenza n. 1458 del 27 gennaio 2004, la Cassazione ha affermato che nell'ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato, il recesso dell'imprenditore durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale, anche per quanto riguarda l'onere dell'adozione della forma scritta e non richiede pertanto una formale comunicazione delle ragioni del recesso.

 

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