Contratto di associazione in partecipazione: elemento essenziale riferimento agli utili d’impresa

 

Con sentenza n. 1420 del 4 febbraio 2002, la Cassazione ha affermato che nel contratto di associazione in partecipazione il quale mira, nel quadro di un rapporto sinallagmatico con elementi di aleatorietà, al perseguimento di finalità in parte analoghe a quelle dei contratti societari, è elemento costitutivo essenziale, come si evince chiaramente dall’art. 2549 c.c., la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili d’impresa e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività dell’impresa.

 

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