Licenziamento di lavoratore disabile 

Con sentenza n. 10347 del 17 luglio 2002, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento del disabile assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale nelle ipotesi in cui è determinato da giusta causa o giustificato motivo., Quando, invece, esso è determinato dalle condizioni di salute, occorre tener presente il dettato dell'art. 10, comma 3, della legge n. 68/1999; in caso di aggravamento il rapporto di lavoro può essere risolto solo nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la commissione medica prevista dall'art. 1, comma 4, della predetta legge, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

 

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