Procedura di mobilità ed avviamento di lavoratori disabili

 

Con sentenza n. 10731 del 16 maggio 2011, la Cassazione ha affermato che non sussiste alcun obbligo per l’impresa che ha avviato una procedura di mobilità di ottemperare all’assunzione del disabile avviato dai servizi pubblici per l’impiego, in quanto la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, sospende le assunzioni fino a quando l’ultimo lavoratore licenziato ha diritto alla riassunzione (sei mesi dopo le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 297/2002 all’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949). Il periodo di sospensione parte dal giorno dell’avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e trova la sua applicazione in ambito nazionale, non essendovi alcun riferimento al limite provinciale.

 

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