Risarcimento per invalidità di servizio e poteri istruttori del giudice
Con sentenza n. 11353/2004 le Sezioni Unite della Cassazione hanno
affermato due principi:
con il primo hanno stabilito che in caso di invalidità determinata da una causa
di servizio, l’onere di dimostrare il danno ricade su colui che lamenta una
invalidità scaturente dal rapporto, essendo le modalità di svolgimento delle
mansioni condizionate da alcune variabili come il posto di lavoro, l’ambiente, i
turni e la localizzazione geografica. Va precisato che un precedente
orientamento della Cassazione si era indirizzato verso la tesi dell’assenza di
un onere particolare, essendo sufficiente l’indicazione delle mansioni svolte da
cui è discesa la menomazione.
Con il secondo principio le Sezioni Unite hanno interpretato l’art. 421 del
Codice di Procedura Civile, sostenendo che il Giudice del Lavoro non ha un
potere discrezionale nell’attivazione d’ufficio per la ricerca della prova, ma è
tenuto a farlo laddove sussistano ragionevoli probabilità di accertare,
attraverso di esse, la verità
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