Lavoratore disabile o protetto (orfano, coniuge superstite, profugo): patto di prova

Con sentenza n. 13525 del 30 ottobre 2001, la Cassazione, nel confermare la legittimità del patto di prove in tutti quei casi nei quali l’assunzione avviene per effetto della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili, ha affermato due principi: a) il giudice di merito può verificare la validità o meno del recesso del datore di lavoro, impedendo che quest’ultimo basi l’esito negativo della prova, attraverso un riscontro con il rendimento dei c.d. lavoratori "sani"; b) il patto di prova è apponibile anche ai rapporti dei lavoratori che, seppur non invalidi, sono ugualmente protetti dalla legge (profughi, orfani, coniugi superstiti) ed anche rispetto ad essi si applica il "controllo giudiziale" correlato ad una eventuale elusione dell’obbligo di legge.

 

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