Lavoro dei disabili e obblighi del datore 

Con sentenza n. 13960 del 26 settembre 2002, la Cassazione ha affermato che dalla disciplina in tema di assunzione obbligatoria di lavoratori invalidi discende un obbligo legale a contrarre in capo al datore di lavoro presso il quale l’invalido sia stato avviato, semprechè esistano in azienda posizioni compatibili con il grado ed il tipo di menomazioni da cui è affetto il soggetto protetto. Da ciò ne consegue che se il datore di lavoro è tenuto ad attribuire all’invalido mansioni idonee e compatibili con la propria disabilità, non potendo validamente opporre una generica incollocabilità, non è però tenuto a modificare od adeguare, sostenendo costi aggiuntivi, la sua organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto, né in particolare, a creare per lui un nuovo posto di lavoro concentrando in una sola unità mansioni non difficoltose già facenti parte, con altre più complesse, dei compiti degli altri lavoratori.

 

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