Collocamento mirato dei disabili, qualifica richiesta e qualifica posseduta

 

Con sentenza n. 15058 del 22 giugno 2010, la Cassazione ha affermato la piena legittimità del comportamento di un datore di lavoro che, a fronte di un avviamento mirato “numerico” predisposto dai servizi provinciali per il collocamento dei disabili ex lege n. 68/1999, rifiuti non soltanto un lavoratore con qualifica diversa da quella richiesta, ma anche quando la qualifica sia “simile”, cioè non corrispondente esattamente a quella richiesta. Secondo la Suprema Corte, che si rifà anche alla precedente sentenza n. 6017 del 12 marzo 2009, la questione fondamentale del problema è strettamente correlata al significato da fornire al termine “qualifica”: quest’ultima va intesa, non in astratto ma in concreto come specificazione delle capacità di natura tecnico – professionale richieste per la collocazione del disabile all’interno della struttura produttiva, cosa che implica la necessità che lo stesso ne sia provvisto.

 

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