Lavoratore disabile: patto di prova

Con sentenza n. 15943 del 17 dicembre 2001, la Cassazione ha stabilito che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale, non richiedendo una formale comunicazione delle ragioni del recesso. Il lavoratore può, tuttavia, contestare l'illegittimità dell'atto, sostenendo in giudizio che l'esito negativo è stato determinato o influenzato dall'obbligo di assunzione previsto dalla legge. Vale la pena di ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 1766 del 27 marzo 1979, ritenendo ammissibile il patto di prova, hanno precisato che l'oggetto dello stesso deve essere limitato alla capacità residua dell'invalido, senza alcun riferimento al rendimento medio del lavoratore valido.

 

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