Assunzione di lavoratori disabili

 

Con sentenza n. 18203 del 21 agosto 2006, la Cassazione è intervenuta sull’assunzione di un invalido civile avviato dagli organi del collocamento obbligatorio sotto la vigenza della legge n. 482/1968, ora abrogata per effetto della legge n. 68/1999 che si basa su altri presupposti. La Suprema Corte partendo dalla constatazione che l’impresa aveva rifiutato l’avviamento in quanto il lavoratore non sapeva usare il computer e non conosceva il tedesco e la lingua inglese e che la stessa aveva dichiarato come inesistenti posizioni di lavoro cui lo stesso poteva essere adibito, ha osservato che “l’ordinamento prevede assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni e le aziende private di lavoratori appartenenti ad alcune categorie meno favorite sul mercato del lavoro…… come onere di solidarietà sociale”. “La libertà di scelta del datore di lavoro era limitata in quanto poteva soltanto pretendere l’invio obbligatorio di disabili appartenenti alla categoria degli operai o a quella degli impiegati” (tale concetto è superato, oggi, dai meccanismi e dagli strumenti previsti dalla legge n. 68/1999). La Corte ha, inoltre, affermato che l’impresa pur non essendo tenuta a modificare la propria organizzazione, deve tener conto dell’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette.

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