Assistenza del disabile e trasferimento

 

Con sentenza n. 22323 del 3 novembre 2010, la Cassazione ha affermato che il riconoscimento, in favore del lavoratore familiare di un disabile (articolo 33 della legge n. 104/1992) di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, presuppone, anche, l'attualità dell'assistenza e la compatibilità con l'interesse comune. L'esercizio di questo diritto non può essere fatto valere a danno delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

 

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