Lavoratori disabili: patto di prova

Con sentenza n. 3920 del 18 marzo 2002, la Cassazione ha affermato che il sistema legislativo di protezione dei disabili, pur consentendo il controllo giudiziario sul corretto esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, non richiede che l’indicazione dei motivi del licenziamento sia contestuale alla manifestazione della volontà di recesso dal rapporto durante il periodo di prova, sicchè l’assenza di un motivo contestuale all’atto della risoluzione non può, di per sé, incidere sulla validità e l’efficacia del medesimo.

 

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