Avviamento al lavoro del disabile e rifiuto del datore di lavoro

 

Con sentenza n. 7007 del 25 marzo 2011, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare di assumere un lavoratore avviato con nulla osta dai servizi per l’impiego dei disabili, non soltanto allorquando la qualifica risulti, in base all’atto di avviamento, diversa da quella richiesta, ma anche nel caso in cui risulti “simile”, in mancanza di un previo addestramento o tirocinio svolto con le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 68/1999. La Corte si chiama al principio di diritto affermato con la sentenza n. 15058/2010, secondo la quale la ratio dell’art. 9 della legge n. 68 va ravvisata nel consentire, con il riferimento ad una specifica qualifica, l’indicazione delle prestazioni richieste dall’imprenditore sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico professionali di cui il lavoratore deve essere provvisto all’atto dell’avviamento, al fine di consentire una idonea allocazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

 

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