Assicurazione INAIL e infortunio in itinere

 

Con sentenza n. 15312 del 4 dicembre 2001, la Cassazione ha affermato che nel caso di infortunio in itinere l’assicurazione obbligatoria INAIL opera anche nell’ipotesi in cui l’incidente sia addebitabile alla colpa esclusiva del lavoratore, salvo il limite del "rischio elettivo", inteso quale scelta di un comportamento abnorme, volontario e arbitrario da parte del lavoratore. ( Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che l’addebitabilità dell’incidente al comportamento del lavoratore il quale non aveva rispettato con il proprio automezzo un segnale di "stop" non è sufficiente ad integrare il c.d. "rischio elettivo" in quanto si è, soltanto, in presenza di una violazione di una specifica previsione delle regole della circolazione stradale).

 

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