Stress emotivo e preesistenza di stato patologico

 

Con sentenza n. 19682 del 23 dicembre 2003, la Cassazione ha affermato che lo sforzo fisico al quale possono essere equiparati stress emotivi e ambientali, costituisce la causa violenta ex art. 2 DPR 124-65 che determina, con azione rapida ed intensa, la lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 CP, che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionale, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche alla minima accelerazione di una pregressa malattia.

 

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