Infortunio sul lavoro durante il patto di prova e danno biologico 

 

Con sentenza n. 2357 del 17 febbraio 2003, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte dello stesso dipendente. Ciò vale anche durante il periodo di prova ove risulta necessaria non solo una durata dell’esperimento - che risulti adeguata - ma anche l’adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l’eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità "ad nutum" dal rapporto di lavoro in prova, non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione.

 

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