Danno biologico: criteri di ripartizione dell’onere della prova 

 

Con sentenza n. 9856 del 6 luglio 2002, la Cassazione , pur riconoscendo che l’art. 2087 c.c. non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, ha affermato che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno, a causa dell’attività lavorativa svolta, come pure la nocività dell’ambiente. Se il lavoratore ha provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento.

 

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