Infortunio "in itinere" su mezzo pubblico

 

Con sentenza n. 9982 del 28 aprile 2006 la Cassazione ha affermato che il rapporto finalistico tra attivitā di locomozione, necessaria per raggiungere il posto di lavoro dall'abitazione, e l'attivitā lavorativa (e viceversa) č sufficiente a far ricomprendere, in linea di principio, l'infortunio in itinere tra quelli indennizzabili, con riferimento in particolare agli spostamenti effettuati a piedi o con il mezzo pubblico.

 

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