Licenziamenti per fine lavori in edilizia

 

La Cassazione, con sentenza n. 2782/2008, ha affermato che l’esclusione dalla procedura di mobilità del settore edile per fine lavori prevista dall’art. 24 della legge n. 223/1991 vale soltanto per l’esaurimento dei lavori e non opera quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento. In tal caso si rende necessaria una scelta tra i lavoratori da licenziare e quelli da adibire alla ultimazione dei lavori: tale scelta deve seguire l’iter previsto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 223/1991.

 

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