Malattia grave: comunicazione prima della scadenza del periodo di comporto

 

Con sentenza n. 14475 del 19 novembre 2001, la Cassazione ha affermato che in caso di tubercolosi o altra malattia grave per la quale la legge o il contratto prevedono la conservazione del posto per periodo eccedenti il limite massimo di comporto, incombe sul lavoratore l'onere della comunicazione della natura della malattia al proprio datore di lavoro, prima che lo stesso eserciti la facoltą di recesso ex art. 2110 C.C. alla scadenza del comporto ordinario.

 

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