Visita specialistica e assenza a visita di controllo

 

Con sentenza n. 22065 del 23 novembre 2004, la Cassazione, partendo da due principi fondamentali (diritto alla salute, costituzionalmente garantito, e libertà di scelta del medico “ex lege” n. 833/1978) ha interpretato il concetto di giustificato motivo richiamato dall’art. 5 del D.L. n. 463/1983, affermando che l’INPS è tenuta a corrispondere al lavoratore malato la prevista indennità se lo stesso dimostri che la sua assenza alla visita di controllo era motivata dal fatto che si era recato lontano dal proprio domicilio per una visita specialistica, purchè la stessa fosse impossibile al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.

 

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