Visite fiscali di controllo 

 

Con sentenza n. 4247 del 2 marzo 2004 la cassazione ha affermato che l’obbligo di presenza domiciliare nelle ore destinate alla visita ispettiva di controllo può essere superato dal lavoratore che affermi la contemporanea effettuazione di una visita medica, esclusivamente sulla base di un impedimento molto serio che sia tale da rendere gli accertamenti sanitari non compatibili con il rispetto delle fasce orarie di reperibilità.

 

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