Visite mediche di controllo e reperibilità 

 

Con sentenza n. 6618/2007, la Cassazione ha affermato che la reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le ore prestabilite della giornata costituisce un onere all'interno del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale e un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la cui violazione assume rilievo disciplinare all'interno del rapporto stesso, salva  la prova, da parte del lavoratore, dell'esistenza di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto.

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