Visita fiscale e reperibilità 

 

Con sentenza n. 9453 del 6 maggio 2005, la Cassazione ha affermato che il lavoratore in malattia che si assenti dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, in presenza di ragioni socialmente valide ed indifferibili, non è tenuto a comunicare ciò preventivamente al proprio datore, pur se tale comunicazione appare postulata dal principio di buona fede e correttezza, ma non è prevista dalla legge.

 

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