Indennità di maternità e disoccupazione 

 

Con sentenza n. 21218 del 5 novembre 2004, la Cassazione, accogliendo il ricorso di una lavoratrice contro l’INPS, ha affermato che “qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice, disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto, anziché della indennità di disoccupazione, all’indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensione dal lavoro, anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ove tale indennità non fosse stata sostituita dall’indennità di maternità".

 

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