Mobbing e responsabilità contrattuale del datore di lavoro

 

Con sentenza n. 12445 del 25 maggio 2006, la Cassazione ha affermato che ha natura contrattuale la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza che gli impone l'adozione delle misure di sicurezza e prevenzione che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. D'altro canto, nessun dubbio può sussistere sulla prospettata qualificazione giuridica della stessa responsabilità - di natura contrattuale - ove si consideri, da un lato, che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di una obbligazione giuridica preesistente comunque assunta dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Il datore di lavoro, poi, è responsabile dei danni subiti dal proprio dipendente anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso anche da parte dello stesso dipendente, con la conseguenza che si può configurare un esonero totale di responsabilità per il datore di lavoro solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità (vedi Cass. n. 13360/2000, Cass. n. 326/2002).

 

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