Obblighi del committente e rischi dell'appaltatore

 

Con sentenza n. 24824 del 26 giugno 2007, la quarta sezione penale della Cassazione (con una decisione antecedente la Legge 123/2007, entrata in vigore il 25 agosto 2007) ha affermato che l'art. 7, comma 3, del D.L.vo 626/1994 nell'estendere al committente dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei rischi specifici propri dell'attività dell'imprese appaltatrici o dei singoli lavori autonomi, opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale generalmente mancante in chi opera in settori diversi della conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.

Si fa presente che l'art. 3 della Legge 123/2007 ha apportato alcune specifiche modifiche all'art. 7, comma 3, del D.L.vo 626/1994 che ora è così formulato:

 

Art. 3. Legge 123/2007
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non siapplicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo e' di norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo i9, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unita' produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

 

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