Delega degli obblighi di sicurezza e responsabilità dell’imprenditore 

 

Con sentenza n. 32524 del 30 settembre 2002, la terza sezione Penale della Cassazione ha affermato che ai fini dell’esonero da responsabilità dell’imprenditore o del titolare del potere di gestione dell’impresa sociale, non necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il Legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale. Una volta conferita efficace delega, non persiste, in capo all’imprenditore, l’obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati, giacchè ciò vanificherebbe la funzione della delega stessa.

 

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