Intermediazione di manodopera ed indulto
 

Con sentenza n. 15587 del 19 aprile 2011, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che l’art. 18, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 nel punire l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, contempla un reato di natura permanente e, di conseguenza, alla pena inflitta non è applicabile l’indulto previsto dalla legge n. 241/2006 qualora il rapporto di lavoro sia continuato oltre la data di scadenza prevista da tale legge. Occorre, infatti, precisa la Suprema Corte, distinguere tra la conclusione del contratto illecito (di natura istantanea) e l’esposizione a rischio dei lavoratori che dura fino a quando dura il contratto di appalto o subappalto illecito.

 

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