Trattamento di fine rapporto: termine di pagamento

 

Con sentenza n. 4822 del 4 aprile 2002, la Cassazione è tornata ad affrontare, in modo diverso rispetto alle precedenti pronunce, il problema del termine di pagamento del TFR. La Corte osserva che l'art. 2120 c.c. non lascia dubbio sulla circostanza che l'obbligazione trova fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta, quindi, il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta. La Cassazione continua in tale ragionamento osservando che, quand'anche non si consideri tale articolo come produttivo dell'obbligo immediato, c'è sempre l'art. 1183, comma 1, c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento del TFR: ovviamente, da tale momento decorrono gli interessi. La Suprema Corte conclude, infine, affermando che nessun accordo collettivo, tendente a dilazionare il termine di pagamento, può modificare il precetto dell'art. 2120 c.c..

 

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