I contratti di solidarietà

 

Introdotti in Italia dalla Legge n. 863 del 1984 (poi modificata e integrata dall'art. 4 del Decreto Legge n.299 del 1994)consistono in riduzioni dell'orario di lavoro (e, come ovvio, della relativa retribuzione) dei contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative. Lo scopo dei contratti di solidarietà è quello di evitare misure più drastiche e traumatiche per il lavoratore a seguito di una crisi aziendale (c.d. difensivi, come, ad esempio, licenziamenti collettivi, riduzione e/o dichiarazione di esubero di lavoratori), ovvero di permettere nuove assunzioni (c.d. espansivi). Questa ultima facoltà è riservata dalla legge solo ed esclusivamente a quelle aziende sottoposte alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria (C.I.G.S.). I lavoratori sottoposti a questo regime di riduzione retributiva (siano operai, quadri, impiegati o soci di cooperative di produzione e lavoro), usufruiscono di un trattamento di integrazione salariale del 60 % della retribuzione non percepita, che viene corrisposto per un massimo di 24 mesi, ulteriormente prorogabili di altri 24.

Ricordiamo che il datore di lavoro, oltre al vantaggio di un minore esborso economico, usufruisce altresì di sgravi fiscali differenziati. Sul piano contributivo e previdenziale la riduzione d'orario è priva di effetti per il lavoratore, in quanto la stessa viene coperta dall'INPS con contributi figurativi. Ugualmente, non mutano le ferie, che maturano allo stesso modo.

 

in collaborazione con filodiritto