Decorrenza anzianità disoccupazione e benefici L. n. 407/1990

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 49 del 3 ottobre 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla decorrenza dello status di disoccupazione/inoccupazione in relazione all’accesso ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 407/1990.

 

La risposta in sintesi:

 

".... Ciò premesso, in risposta al quesito proposto, occorre tener presente – come evidenziato dai chiarimenti dell’Istituto – che per la fruizione dei predetti benefici contributivi è condizione imprescindibile l’attestazione da parte del Centro per l’impiego circa la permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione.
Al riguardo, va rilevato che esigenze pubblicistiche di certezza implicano che solo nel momento in cui l’interessato dichiari il proprio stato di disoccupazione al Centro per l’impiego, si ha certezza della immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da parte del medesimo e che, pertanto, solo in detto momento è possibile attestare la permanenza nello stato di disoccupazione.
In base a tale argomentazione si ritiene pertanto che per stabilire il momento dal quale decorre lo status di disoccupazione/inoccupazione, ai fini dei benefici contributivi ex L. n. 407/1990, occorre necessariamente avere riguardo esclusivamente alla data di presentazione da parte dell’interessato della dichiarazione prevista dal menzionato art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002 al competente Centro per l’impiego.".

 

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L'interpello

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