Adozioni internazionali, fruizione dei congedi e interruzione della procedura adottiva

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 39 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), in merito alla fruizione del congedo di maternità richiesto, nell’ipotesi di adozione internazionale, per svolgere all’estero gli adempimenti correlati alle procedure adottive. In particolare si chiede di sapere se “nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlatiti alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità”.

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Dall’esame delle disposizioni citate emerge come non venga presa espressamente in considerazione l’ipotesi relativa all’eventuale interruzione della procedura di adozione internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all’estero antecedentemente all’adozione.
A tal proposito occorre prestare attenzione all’interesse tutelato dalle disposizioni in esame, che consiste nel permettere agli aspiranti genitori adottivi ed al minore da adottare di instaurare un rapporto relazionale ed affettivo propedeutico all’adozione stessa, nell’interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico, in una fase antecedente all’ingresso nel territorio italiano.
Viene, dunque, riconosciuta una particolare attenzione nei confronti dell’adozione di un bambino straniero, in quanto trattasi di una procedura più articolata rispetto all’adozione nazionale e di cui l’incontro all’estero rappresenta sicuramente la fase più delicata.

In merito va dunque osservato come l’eventuale esito negativo degli incontri – di cui l’ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui “l’abbinamento” effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore – non sembra condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all’estero come periodo di congedo di maternità.
La permanenza all’estero costituisce peraltro una fase necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo; una diversa soluzione inoltre, oltre che non giustificata da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo al ricorso alle procedure adottive in questione che, già di per sé, sono certamente impegnative, sotto diversi aspetti, per gli aspiranti genitori.".

 

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L'interpello

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