Profili formativi nella regolamentazione regionale dell'apprendistato professionalizzante

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 14 del 10 giugno 2008, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla possibilità di ricorrere ai profili formativi definiti dalla contrattazione collettiva di settore, nelle ipotesi in cui la regione Marche, pur avendo regolamentato l’apprendistato professionalizzante con la L. R. n. 2/2005, abbia individuato detti profili formativi soltanto per alcuni settori e non ancora per altri.

In sintesi la risposta è la seguente:

 

"....Se la disciplina normativa regionale non risulta applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, come nei quesiti in esame e la stessa, sul punto, non contiene alcun rinvio in funzione integrativa alla disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile, i contratti di apprendistato potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel CCNL di cui all’art. 49, comma 5 bis, del D.L.vo n. 276/2003. Ne consegue, in tale ipotesi, che laddove il contratto di apprendistato da stipularsi faccia riferimento, quanto alla disciplina applicabile, al CCNL e non alla legge regionale, relativamente allo stesso contratto non sarà necessario il rilascio del parere di conformità da parte dei competenti organi regionali, applicandosi integralmente la disciplina contrattuale ai sensi del citato art. 49, comma 5 bis, del D.L.vo n. 276/2003.".

 

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L'interpello

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