Deroga al principio del riposo domenicale

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 11 ottobre 2007, ad un interpello della Confcommercio di Roma in merito “alla portata ed i limiti del comma 3 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003 e, in particolare, se e in quali limiti la deroga al principio del riposo domenicale contenga anche la deroga al rapporto 6+1”, si è così espressa:

 

"....le uniche deroghe possibili ai principi fissati dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 sono, dunque, quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo, con i limiti precisati dalla giurisprudenza e ribaditi dai citati atti ministeriali. Il successivo comma 3 disciplina, difatti, esclusivamente la facoltà di deroga al principio della coincidenza con la domenica per alcune particolari lavorazioni, il che non implica affatto, come sostiene l’interpellante, che si debba modificare la cadenza complessiva di un giorno di riposo ogni sette, ferma restando la possibilità di organizzare i turni di servizio prevedendo l’effettuazione di una prestazione lavorativa in coincidenza con la domenica e la concessione di una giornata di riposo anche in un momento antecedente alla domenica..".

 

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L'interpello

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