Regolarizzazione lavoro sommerso ex L. n. 296/2006

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 6 luglio 2010, ha risposto ad un quesito della CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità), in merito alla procedura di emersione prevista dall’art. 1, commi 1192 e ss., della L. n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Con riguardo al primo quesito si fa presente che deve intendersi correttamente stipulato l’accordo sindacale nel quale si fa espresso rinvio al verbale ispettivo che ha rilevato l’impiego di lavoratori “in nero”. Si deve, infatti, considerare adempiuto l’obbligo di cui al comma 1193 (“il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare”) anche qualora si faccia riferimento al verbale ispettivo dal quale risultano i dati necessari all’individuazione dei lavoratori interessati alla procedura di emersione.
Si fa presente infatti che la norma, così come predisposta dal Legislatore, intende anzitutto riferirsi ai casi di emersione “volontaria”, ovvero alle ipotesi in cui il datore di lavoro spontaneamente presenta istanza di emersione con riferimento ai lavoratori che intende regolarizzare e per i quali non è intervenuto alcun accertamento ispettivo. In presenza invece di un accertamento ispettivo è quindi sufficiente che il datore di lavoro faccia riferimento ai nominativi indicati nel relativo verbale ai fini di cui al citato comma 1193, fermo restando l’obbligo di indicare la tipologia contrattuale con la quale tali lavoratori saranno regolarizzati.
Inoltre va tenuto presente che l’iter per la regolarizzazione del lavoro sommerso prevede un momento successivo a quello dell’accordo sindacale, nel quale i soggetti interessati possono o meno decidere di sottoscrivere il contratto di lavoro subordinato. È solo al momento della sottoscrizione degli accordi individuali di cui al comma 1194, che i lavoratori possono aderire a quanto convenuto in sede di accordo sindacale. (v. risposta ad interpello n. 55/2009).
Pertanto, in occasione dell’accordo sindacale, dovranno essere indicati anche i nominativi di quei lavoratori che, in base all’accertamento ispettivo, non risultano correttamente impiegati al lavoro pur se gli stessi abbiano già espresso formale diniego all’assunzione. Peraltro anche per tali soggetti dovrà essere effettuato il versamento contributivo previsto dal comma 1196 della Finanziaria per il 2007, considerato che gli stessi hanno comunque prestato attività lavorativa.
In merito al secondo quesito presentato dall’interpellante, ovvero se debbano essere inseriti nell’accordo sindacale e, quindi, nell’istanza di regolarizzazione, i nominativi di quei lavoratori accertati nel verbale ispettivo come subordinati e successivamente, in base a pronuncia giudiziale, riconosciuti come lavoratori autonomi, occorre prendere le mosse dalla previsione di cui all’art. 1, comma 1195, della Legge n. 296/2006. In essa è stabilito che l’accesso alla procedura di regolarizzazione “è consentito ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative”. Ciò comporta che il “limite” alla possibilità di emersione è rappresentato da provvedimenti amministrativi definitivi (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali non impugnati) ovvero da sentenze passate in giudicato che accertino l’esistenza di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Pertanto, in riferimento al caso di specie, solo se si è in presenza di sentenza passata in giudicato che accerta la natura autonoma della prestazione di lavoro, sarà possibile escludere dalla procedura di emersione i lavoratori in questione.
Con riferimento all’ultimo quesito, l’interpellante rileva che non sembra corretto combinare le disposizioni del comma 1193 (il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare) e del comma 1195 (l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi) nel senso di rendere obbligatoria la regolarizzazione delle posizioni rientranti nel comma 1195 poiché l’inciso del comma 1193 (intende regolarizzare) fa riferimento ad una facoltà e non ad un obbligo del datore di
lavoro.

In proposito occorre rilevare che la procedura prevista dall’art. 1, comma 1192 e ss. della L. n. 296/2006 non è obbligatoria ma è attivabile da quei datori di lavoro che, occupando lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, decidono di avvalersene. La scelta della procedura di cui alla Legge citata, se effettuata in seguito ad accertamento ispettivo, coinvolge i lavoratori “in nero” individuati in occasione della verifica ispettiva e, in virtù della disposizione di cui al comma 1195, può essere estesa, alle medesime condizioni convenute nell’accordo sindacale, ai lavoratori “in nero” eventualmente non rilevati dagli organi ispettivi.

Per tali lavoratori, pertanto, atteso il carattere facoltativo dell’istanza di regolarizzazione, la procedura di emersione sarà attivabile solo se il datore di lavoro deciderà di avvalersene.".
 

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L'interpello

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