Lavoro straordinario e sanzioni
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 56 del 10 luglio 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 18 bis, comma 6, del D.L.vo n. 66/2003 che sanziona, fra l’altro, la violazione dell’articolo 5, comma 3, dello stesso Decreto secondo il quale “in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”.
La risposta in sintesi:
"... In relazione a quanto sopra, con 
riferimento al quesito prospettato, è dunque possibile affermare che la sanzione 
amministrativa disposta dal comma 6 dell’art. 18 bis vada applicata una sola 
volta, senza moltiplicare l’importo per ciascun lavoratore interessato; ciò sia 
nella sua quantificazione “normale” (da 1 a 5 lavoratori: euro da 25 a 154) che 
in quella “aggravata” (da 6 o più lavoratori o più di 50 giornate l’anno: euro 
da 154 a 1.032).".
 
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