Sospensione degli obblighi occupazionali - ex lege 68/99 - per le aziende bancarie

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 12 settembre 2008, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in merito alla possibilità della sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, della Legge n. 68/1999, oltre che per le ipotesi elencate dal Legislatore in via generale, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il “Fondo di solidarietà di settore” previsto dall’art. 2 comma 28, della Legge n. 662/1996, ritenuta l’analogia tra questo istituto e quello della cassa integrazione guadagni straordinaria:

 

La risposta in sintesi:

 

".... Pertanto anche in assenza di esplicite previsioni normative per il settore creditizio, è possibile ritenere che le imprese che ricorrono all’intervento del Fondo di cui all’ art. 2, comma 28, della Legge n. 662/1996 per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali nei limiti di quanto previsto dall’ art. 3 della Legge n. 68/1999.".

 

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L'interpello

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