Procedura di emersione ed estinzione delle sanzioni amministrative

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 43 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1197, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). In particolare, l’interpellante chiede di precisare quali siano le fattispecie, costituenti illeciti di natura amministrativa, suscettibili di estinzione a seguito della attivazione della procedura di emersione introdotta e disciplinata dalla Legge citata.

 

 La risposta in sintesi:

 

" ..., per quanto attiene ai reati, le violazioni in questione, suscettibili di estinzione quale vantaggio conseguente alla procedura di regolarizzazione, sono da intendersi limitate alle sole ipotesi strettamente collegate al mancato versamento di contribuzione obbligatoria (ad es. art. 37, Legge n. 689/1981).
Altra soluzione, invece, si ritiene debba essere adottata con riferimento agli illeciti di natura amministrativa. In tale ipotesi, infatti, appare ragionevole accedere ad una nozione ampia di “connessione” alla materia previdenziale ed assicurativa, tenuto conto che la disposizione avrebbe scarso significato se interpretata in modo diverso. Ciò in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 116 della Legge n. 388/2000, le violazioni amministrative “connesse” ad omissione e/o evasioni contributive (in senso atecnico) sono state abrogate.
Ne deriva che il versamento della somma dovuta a titolo di regolarizzazione contributiva fa venir meno tutte le “obbligazioni per sanzioni amministrative” legate comunque al lavoro “nero”, comprese quelle riguardanti gli obblighi documentali, le comunicazioni di assunzione, la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, nonché tutte le altre violazioni relative alla prestazione di lavoro, ad es. in materia di orario di lavoro (in tal senso cfr. circolare INPS n. 116/2007).
Si precisa, altresì, che anche le sanzioni civili legate al mancato versamento della contribuzione sembrano rientrare nella più ampia dizione di “ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia” e pertanto sono da ritenersi fra quelle estinte dalla procedura di emersione.
Si ricorda, per completezza, che la norma in esame obbliga a considerare estinti i reati e le sanzioni pecuniarie amministrative soltanto all’atto dell’integrale versamento dei due terzi dei contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l’estinzione del debito previdenziale agevolato.
Va evidenziato, infine, che con la modifica introdotta dall’art. 11 della Legge n. 123/2007 l’efficacia estintiva delle sanzioni resta in ogni caso condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.”.
 

                 

L'interpello

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