Legge n. 68/1999 - sospensione obblighi occupazionali

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 44 del 15 maggio 2009, ha risposto ad un quesito della Federcasse, in merito alla corretta applicazione delle previsioni in tema di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, Legge n. 68/1999. In particolare, l’istante chiede di sapere se quanto rappresentato nell’interpello n. 38/2008, con il quale questa Direzione si è espressa in merito alla possibilità della sospensione dell’obbligo di cui alla citata disposizione normativa, oltre che per le ipotesi espressamente previste dal Legislatore, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il c.d. “Fondo di solidarietà di settore” di cui all’art. 28 della Legge n. 662/1996, possa valere anche con riferimento alle procedure di esubero di personale realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo destinatarie del Regolamento del Fondo di cui al D.M. n. 157/2000.

 

 La risposta in sintesi:

 

" ..., stante la riconosciuta possibilità da parte di questa Direzione a favore dell’ABI di sospendere l’obbligo occupazionale ex art. 3, comma 5, Legge n. 68/1999 anche nelle ipotesi di procedure di esubero di personale realizzate dalle Aziende di Credito – ai sensi del Regolamento del Fondo di solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 158/2000 – si ritiene che quanto argomentato ed espresso nell’interpello dell’ABI n. 38/2008 possa valere anche per le procedure di esubero realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo destinatarie del Regolamento del Fondo di cui al D.M. n. 157/2000.
Si precisa che in ogni caso sono fatti salvi i limiti posti dal Legislatore, già richiamati nel citato interpello n. 38/2008, rinvenibili nella disposizione normativa di cui all’art. 3, comma 5, Legge n. 68/1999 e meglio specificati in premessa.
I limiti della suddetta sospensione sono quindi individuabili nella proporzionalità della durata degli interventi attuati dal Fondo di solidarietà rispetto all’attività lavorativa effettivamente sospesa e ai lavoratori individuati in esubero, nonché nel suo ambito territoriale di applicazione, ambito questo da riferirsi alla singola provincia ove si sono verificati i processi e/o le situazioni di cui all’art. 2, comma 28, della Legge n. 662/1996.”.
 

                 

L'interpello

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