Fondo Volo - pensione contributiva - applicazione coefficienti di trasformazione

 

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 7 del 14 marzo 2012, ha risposto ad un quesito dell'AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati), in merito all'interpretazione dell’art. 1, comma 6, della Legge n. 335/1995 – relativo alle modalità di determinazione dell’importo della pensione secondo il sistema contributivo – con riferimento agli iscritti al Fondo volo presso l'INPS.
La norma testualmente dispone che "l’importo della pensione annua (…) è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (…) relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento".
Il quesito attiene in particolare all’interpretazione della predetta disposizione nei confronti degli iscritti al Fondo medesimo, relativamente al coefficiente di trasformazione applicabile per la determinazione dell’importo della pensione, in considerazione delle peculiari norme che prevedono, per tali soggetti, un’età ridotta per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.).

 

 La risposta in sintesi:

 

"...Pertanto, anche alla luce delle implicazioni economiche che una diversa interpretazione potrebbe avere, si ritiene che non sussistono presupposti, allo stato attuale della normativa, per poter ritenere applicabile il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento che sarebbe dovuta essere senza l’applicazione della riduzione di legge.".

 

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L'interpello

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