Trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto negli Enti pubblici non economici
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 20 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in merito alle modalità e ai termini di erogazione del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto ex art. 13 Legge n. 70/1975 e art. 3, Legge n. 140/1997.
La risposta in sintesi:
"...Al riguardo va dunque evidenziato 
che l’art. 3, comma 5 L. n. 140/1997 prevede un termine di liquidazione più 
favorevole nelle ipotesi di dimissioni per raggiungimento di limiti di età o di 
servizio e nelle ipotesi di licenziamento (rectius “collocamento a riposo”) per 
il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, per inabilità o decesso 
del dipendente.
Orbene, da una visione meramente letterale della norma non 
rientra l’ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiungimento 
dell’anzianità contributiva massima di 40 anni.
Infatti, l’anzianità 
contributiva è da intendersi quale concetto più ampio dell’anzianità di 
servizio, essendo la prima riferita a tutta la posizione contributiva del 
dipendente, che può comprendere la contribuzione presso altri fondi di 
previdenza obbligatoria ovvero contribuzione da riscatto o figurativa al di 
fuori del rapporto di servizio con la PA.
L’anzianità di servizio, 
evidentemente è quella riferita all’appartenenza nella PA.
È da rilevare 
tuttavia che l’art. 72, comma 11, D.L. n. 112/2008, nella versione attualmente 
vigente prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 (quindi ancora per tutto 
l’anno 2011), la PA può recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto di un 
preavviso di sei mesi e con la salvaguardia della decorrenza del trattamento 
pensionistico, nei riguardi di quei dipendenti che raggiungano una “anzianità 
massima contributiva” di 40 anni.
Il combinato disposto di quest’ultima 
norma, con quella sopra richiamata di cui alla legge del 1997 fa ritenere che 
l’anzianità di servizio massima viene raggiunta anche nel momento in cui la 
medesima, sommata a tutta la restante contribuzione posseduta dal dipendente, 
permette il raggiungimento dei 40 anni di contributi, utili per il “collocamento 
a riposo d’ufficio” da parte della PA: in tal caso l’anzianità massima di 
servizio di cui alla L. n. 140/1997 si deduce da una norma di legge (l’art. 72, 
comma 11, D.L. n. 112/2008).
Pertanto, per tutto l’anno 2011, salvo 
successive proroghe, la cessazione dal servizio per il raggiungimento 
dell’anzianità contributiva di 40 anni del dipendente può farsi rientrare 
nell’ambito della norma di cui all’art. 3, comma 5 della L. n. 140/1997, con 
riferimento all’applicazione dei termini più favorevoli di liquidazione dei 
trattamenti di fine servizio."
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