Soci lavoratori e obbligo di versamento del TFR a fondo di previdenza complementare o all’INPS
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 34 del 19 agosto 2008, ha risposto ad un quesito della Confartigianato di Roma in merito alla legittimità di regolamenti adottati da talune società cooperative che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 142/2001, si limitano a prevedere la riconduzione dei rapporti di lavoro dei soci unicamente alla fattispecie dell’adempimento dell’obbligazione societaria o del conferimento con esclusione della costituzione di un rapporto di lavoro:
La risposta in sintesi:
".... non appare conforme al vigente quadro 
normativo l’ipotesi del regolamento della società cooperativa la quale preveda 
che la prestazione lavorativa del socio possa essere resa sulla base del mero 
adempimento dell’obbligazione assunta con il contratto sociale ovvero mediante 
il semplice conferimento societario, essendo invece necessaria la instaurazione 
di un ulteriore rapporto di lavoro (in forma subordinata, autonoma o in 
qualsiasi altra forma).
Quanto alla correlata questione del diritto al trattamento di fine rapporto, in 
aggiunta a quanto innanzi osservato, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Lav., 
n. 12350/2004) ha statuito che il T.F.R., in quanto retribuzione differita, non 
si identifica nel diritto del socio alla distribuzione di utili maturati. Ciò in 
quanto, dal punto di vista economico e contabile, i compensi corrisposti ai 
lavoratori rappresentano per le società il costo dei fattori produttivi, la cui 
erogazione non è condizionata dalla sussistenza dei presupposti per la 
distribuzione degli utili, in quanto quest’ultima presuppone un bilancio 
consuntivo.
Ne consegue per la Suprema Corte che il diritto al T.F.R. è configurabile quale 
diritto del socio lavoratore che abbia prestato attività lavorativa non 
condizionato dalla concreta acquisizione delle necessarie risorse economiche da 
parte della cooperativa.
Da ultimo, con riguardo all’obbligo per la cooperativa di provvedere ai relativi 
versamenti contributivi, si richiama il D.Lgs. n. 252/2005 che – con decorrenza 
dal 1°gennaio 2007 – prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche 
complementari caratterizzato dalla possibilità di scelta del lavoratore di 
destinare il maturando T.F.R. ad una delle forme pensionistiche previste 
(negoziale, fondo pensione aperto, ecc) ovvero di mantenerlo presso l’impresa.
Per completezza, si precisa che, in caso di mancata scelta, la destinazione 
avverrà secondo il meccanismo del silenzio assenso stabilito dall’art. 8, comma 
7, del Decreto citato, in forza del quale il T.F.R. maturando dovrà essere 
conferito alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, 
anche territoriale, salvo diverso accordo aziendale; nel caso di più forme 
pensionistiche applicabili il conferimento sarà effettuato, salvo diverso 
accordo aziendale, a quella con il maggior numero di adesioni da parte dei 
lavoratori; qualora non sia applicabile nemmeno questo criterio, infine, il 
conferimento avverrà presso la forma pensionistica complementare istituita 
presso l’INPS.". 
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